Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12895 del 23/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12895 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 26922-2011 proposto da:
ANNIBALDI LUIGI NNBLGU38CO2C352S, domiciliato ex lege
in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
SEVERO BRUNO giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

AXA ASSICURAZIONI SPA in persona del suo procuratore
dirigente sinistri Dott. MAURIZIO RAINO’,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. TIEPOLO

1

Data pubblicazione: 23/06/2015

4, presso lo studio dell’avvocato ISIDORO SPERTI, che
la rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce al controricorso;
– controrlcorrente

avverso la sentenza n. 2154/2011 della CORTE

7483/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/02/2015 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PELLECCHIA;
udito l’Avvocato BRUNO SEVERO;
udito l’Avvocato ISIDORO SPERTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto;

2

D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/05/2011, R.G.N.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1. Nell’agosto del 2003 il notaio Luigi Annibaldi convenne in giudizio la
Axa assicurazioni (ex Abeille) per sentirsi rifondere della somma di circa
€ 180.000 per pagamenti corrisposti a terzi a titolo risarcitorio derivante
da responsabilità professionale, per spese legali di difesa, oltre altra

civili.
Si difese la società eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto
azionato nei suoi confronti e nel merito contestava

an

e

quantum debeatur

perché infondati in fatto e in diritto e non provati, compresa
l’esclusione della garanzia per dolo del professionista.
Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 708 dell’8 agosto 2006, rigettò
la domanda di Annibaldi e accolse l’eccezione preliminare di
prescrizione sollevata dall’Axa perché il termine ultimo entro il quale
Annibaldi doveva dare comunicazione del sinistro all’assicurazione era
spirato il 4 febbraio 1993.
2. La decisione è stata confermata con sentenza n. 2.154 del 17 maggio
2011 della Corte d’Appello di Roma. La Corte ha ritenuto l’inidoneità
ad interrompere la prescrizione del diritto alle prestazione assicurativa
delle comunicazioni inviate dall’assicurato in forma diversa da quella
scritta.
3. Avverso tale decisione il Notaio Annibaldi propone ricorso in
Cassazione sulla base di un unico motivo.

3.1 Resiste con controricorso la Axa Assicurazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE

3

somma per danno all’immagine del professionista derivante da cause

4. Il ricorrente con l’unico motivo, deduce “la violazione dell’art. 360 n.
5, c.p.c. per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso decisivo per il giudizio consistito nell’omessa e
contraddittoria motivazione, nella sentenza n. 2154/2011 della corte
d’appello di Roma, del rigetto dell’eccezione di rinuncia alla forma
scritta e delle richieste di prova sul punto avanzate dall’odierno

Sostiene il notaio Annibaldi che la Corte d’Appello ha errato perché
non ha motivato sul punto della rinuncia da parte dell’assicurazione alla
forma scritta, confondendola con la rinuncia alla prescrizione. In altri
termini la Axa ha dimostrato di accettare il tempestivo avviso di sinistro
comunicato dall’esponente, nella forma della raccomandata a mano,
non eccependo mai nulla in merito né nella corrispondenza intercorsa,
nè nei successivi incontri tenuti dallo scrivente con i responsabili della
compagnia. Da ciò deriva anche l’improponibilità dell’eccezione di
prescrizione del diritto alla prestazione assicurativa perché la
comunicazione è stata data in modo tempestivo ed idoneo a produrre
gli effetti.
5. Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata ha con motivazione logica e congrua, scevra da
vizi logico-giuridici, motivato in relazione al fatto decisivo e
controverso costituito dall’assenza di qualsiasi rinuncia della società
assicuratrice alla comunicazione in forma scritta del sinistro. Affermano
i giudici del merito, richiamando la giurisprudenza di questa Corte
(Cass. n. 4350/2001), che se in un contratto di assicurazioni le parti
abbiano espressamente convenuto per qualsiasi comunicazione l’uso
della raccomandata a mezzo di servizio postale, sono inefficaci e quindi
non idonee ad interrompere la prescrizione del diritto alla prestazione
assicurativa le comunicazioni inviate all’assicurato in forma diversa.
4

ricorrente”.

Come appunto nel caso di specie. Inoltre non può sostenersi che la
compagnia assicuratrice abbia riconosciuto il diritto alla prestazione
assicurativa al notaio rinunciando alla prescrizione perché con lettera
datata 2 febbraio 1994 gli consigliava di impugnare la sentenza a lui
sfavorevole. Del resto nella stessa lettera l’assicurazione ha
espressamente enunciato la formula di riserva di “fatti salvi i reciproci

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del
presente giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti che liquida
in complessivi 7.200 Euro, di cui 200 per esborsi, oltre accessori di
legge e spese generali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte suprema di Cassazione in data 25 febbraio 2015.

diritti”.

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