Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12895 del 22/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 22/06/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 22/06/2016), n.12895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6929-2013 proposto da:

P.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA A. AUBRY 1, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

TORCI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MARAS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TRIONFALE 21, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO BALZANI, che

la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore

p.t. sig.ra F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

GIANNASIO, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

REALE MUTUA ASSICURAZIONI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5420/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato CLAUDIO TURCI;

udito l’Avvocato MARCO CARDINALI per delega;

udito l’Avvocato LUCA GAMBERO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.L. propone ricorso, affidato a tre motivi esplicati da memoria, avverso la decisione della Corte di appello di Roma (del 30 ottobre 2012), la quale, in totale riforma della decisione del Tribunale, rigettò la domanda proposta nei confronti del Condominio ((OMISSIS)) per il risarcimento del danno, ex art. 2051 c.c., subito in conseguenza di una rovinosa caduta mentre usciva dall’ascensore, attribuita al malfunzionamento dello stesso, che si era arrestato più in basso con un dislivello di circa 20 centimetri rispetto al piano di uscita.

Si difendono con distinti controricorsi il Condominio, che deposita memoria, e MAR.AS srl (già MAR.AS snc, già Ditta Ascensori O. di O.M., chiamata dal Condominio).

Non si difende Reale Mutua Assicurazioni, pure chiamata in garanzia dal Condominio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.La Corte di merito ha ravvisato il caso fortuito consistente nel comportamento negligente della danneggiata, quale comportamento disattento idoneo ad interrompere il nesso di causa tra l’evento ed il danno.

Sulla base della stessa ricostruzione del sinistro contenuta nell’atto di citazione, della risposta della stessa attrice all’interrogatorio formale – riferita anche allo stato di illuminazione dei luoghi – nonchè delle caratteristiche di apertura a doppia porta dell’ascensore e dell’apprezzabilità del dislivello, ha attribuito causalmente il sinistro solo alla disattenzione della danneggiata.

2. La ricorrente censura la sentenza invocando violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. (primo motivo), tutti i vizi motivazionali, anche sotto il profilo della nullità della sentenza, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 (secondo e terzo).

3. Sono inammissibili le censure contenute nel secondo e terzo motivo.

E’ applicabile ratione temporis, l’art. 360 c.p.c., n. 5, come novellato nel 2012.

Secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite e consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (n. 8053 del 2014).

3.1. In applicazione di tale principio, nella specie, non è ravvisabile nè motivazione omessa, nè motivazione apparente, nè insanabile contraddizione; non assume alcun rilievo la prospettata insufficienza di motivazione, che peraltro si sostanzia nella critica alla valutazione delle prove.

4. Va rigettato il terzo motivo, avendo la Corte di merito fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità.

“Ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., allorchè venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. n. 23584 del 2013).

Infatti, nella specie, il dislivello di circa 20 centimetri avrebbe potuto essere intrinsecamente pericoloso; ma, le condizioni di illuminazione e la presenza della doppia porta, avrebbero reso superabile il pericolo – comunque ingeneratosi – se la danneggiata avesse tenuto un comportamento ordinariamente cauto, come mette in evidenza il giudice del merito nel valutare così interrotto il nesso causale tra cosa ed evento.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate secondo i parametri vigenti, seguono la soccombenza nei confronti dei controricorrenti. Non avendo l’Assicurazione svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-

bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA