Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12895 del 09/06/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12895 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA

sul ricorso 23438-2008 proposto da:
CONSIGLIO GIUSEPPE CNSGPP44R19F299H, domiciliato ex
lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
CAPONNETTO GAETANO giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

INGLISA SALVATORE MASSIMILIANO NGLSVT70M11G273I,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 140,
presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI LUCATTONI,

1

Data pubblicazione: 09/06/2014

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO DI CARLO
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 892/2007 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 25/10/2007, R.G.N. 1463/05;

udienza del 27/03/2014 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di disdetta comunicatagli dal proprio
locatore, Salvatore Massimiliano Inglisa
rilasciava un immobile -adibito a farmacia- sito
in Lampedusa, ma ricorreva al Tribunale di
Agrigento per conseguire l’indennità per la

Pronunciando su tale domanda e su quella
riconvenzionale proposta dal locatore Giuseppe
Consiglio (che aveva richiesto il risarcimento dei
danni provocati all’immobile da un incendio
verificatosi in corso di locazione), il Tribunale
di Agrigento rigettava la domanda dell’Inglisa
(ritenendo non dovuta l’indennità, in difetto di
un effettivo pregiudizio per il conduttore),
mentre accoglieva la domanda del Consiglio, nei
limiti del danno accertato dal C.T.U.
In parziale riforma della sentenza, la Corte di
Appello di Palermo condannava il Consiglio al
pagamento

dell’indennità

di

avviamento

e

compensava integralmente le spese di entrambi
gradi di giudizio.
Avverso tale sentenza (n. 892/07) ricorre per
cassazione il Consiglio, affidandosi a tre motivi
illustrati da memoria; resiste l’Inglisa a mezzo
di controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Il ricorso è soggetto al regime dei

quesiti (ex art. 366 bis C.P.C.) in quanto la
sentenza è stata depositata il 25.10.2007.
3

perdita dell’avviamento commerciale.

2.

Con i primi due motivi, il Consiglio

deduce “violazione e falsa applicazione dell’art.
34 L. 392/1978” (primo motivo) e “degli artt. 34 e
35” della medesima legge, nonché -in entrambi i
casi- “omessa ed insufficiente motivazione circa
fatti controversi e decisivi per il giudizio”: il

ritenuto che l’indennità spetti anche nell’ipotesi
in cui il conduttore trasferisca la sede di pochi
metri e non subisca alcun effettivo nocumento
all’avviamento

commerciale

(anche

in

considerazione del fatto che, nel caso specifico,
l’attività veniva svolta “in regime di monopolio”,
mancando altre farmacie nell’isola), finendo con
l’affermare una presunzione legale assoluta di
sussistenza del danno.
3.

Entrambi i motivi -che si esaminano

congiuntamente per la sostanziale identità delle
ragioni di censura- risultano infondati alla luce
del consolidato orientamento di questa Corte (che
merita continuità) secondo cui “l’indennità per la
perdita dell’avviamento commerciale, prevista
dall’art. 34 legge 27 luglio 1978, n. 392, è
dovuta al conduttore uscente a prescindere da
qualsiasi accertamento circa la relativa perdita
ed il danno che il conduttore stesso abbia subito
in concreto in conseguenza del rilascio, con la
conseguenza che essa spetta anche se egli continui
ad esercitare la medesima attività in altro locale
dello stesso immobile o in diverso immobile
4

ricorrente censura la Corte territoriale per aver

situato nelle vicinanze” (Cass. n. 7992/2009;
conf. Cass. n. 11596/2005) e ciò in quanto
“l’indennità m, anche in considerazione della
funzione di strumento calmieratore del mercato
locatizio da essa svolta, non è subordinata alla
perdita in concreto dell’avviamento o alla prova

subito in conseguenza del rilascio” (Cass. n.
14461/2005): non merita, dunque, censure la
pronuncia della Corte palermitana, che ha fatto
corretta applicazione di tali principi.
4.

Le doglianze concernenti i vizi di

motivazione dedotti con i primi due motivi
risultano inammissibili sia perché formulate
genericamente sia perché -comunque- non assistite
dai necessari ‘momenti di sintesi’.
5.

Parimenti inammissibile è il terzo motivo

-dedotto esclusivamente sotto il profilo del vizio
di motivazione,

in relazione al mancato

riconoscimento dell’intero risarcimento preteso
dal locatore- che, oltre a non presentare la
“chiara indicazione” prescritta dall’art. 366 bis
C.P.C., risulta formulato quale generica istanza
di rivalutazione del merito, non consentita in
sede di legittimità.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il
Consiglio a pagare alla controparte le spese di
5

dell’effettivo danno che il conduttore abbia

lite, liquidate in euro 4.000,00 (di cui euro
200,00 per esborsi), oltre accessori di legge.

Roma, 27.3.2014

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