Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12894 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. I, 26/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 26/05/2010), n.12894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.H., rappresentato e difeso dall’Avv. Romano Pietro,

domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di cassazione

in Roma;

– ricorrente –

per la cassazione del decreto del giudice di pace di Cosenza

depositato in data 13 ottobre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 22 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.H. ricorre per cassazione avverso il decreto in epigrafe con il quale è stata respinta l’opposizione proposta avverso il decreto di espulsione emesso in data dal Prefetto di Cosenza D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Luigi Salvato con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c., il cui contenuto è pienamente condiviso dal Collegio, è del seguente letterale tenore:

“Avverso la pronuncia del Giudice di pace che decide il ricorso contro il decreto di espulsione può essere proposto ricorso per Cassazione (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13-bis), che rientra fra le impugnazioni ordinarie a tutela dei diritti contro i provvedimenti sulla libertà personale. Siffatto ricorso è disciplinato dalle disposizioni sulle impugnazioni in generale di cui all’art. 323 e segg. c.p.c., nonchè da quelle concernenti, in particolare, il ricorso per Cassazione di cui all’art. 360 e segg. c.p.c., le quali richiedono a pena di inammissibilità, tra l’altro, che sia notificato alle parti contro cui è proposto (art. 330 ss. c.p.c).

Nella specie, il ricorso appare manifestamente inammissibile, poichè non risulta notificato ad alcuno (Cass. n. 20509, n. 19048 e n. 19046 del 2007) e tale ragione di inammissibilità ha, peraltro, carattere assorbente rispetto alle ulteriori ragioni di manifesta inammissibilità pure altrimenti rilevabili (il ricorso, benchè denunci il vizio di violazione di legge neppure si conclude con la formulazione del quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c. e risulta proposto da difensore, che neanche ha indicato di essere munito di procura speciale)”.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile. Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva di parte.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

 

 

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