Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12894 del 23/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12894 Anno 2015
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: VIVALDI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso 27838-2011 proposto da:
PRETI

CESARINO

PRTCRN45E08F240K,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 4, presso lo
studio dell’avvocato MARCO PEPE, rappresentato e
difeso dagli avvocati ROBERTO MORELLI, GIUSEPPE
PARRILLO giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

ALLIANZ S.P.A. (già R.A.S. S.P.A. conferitaria di
LLOYD ADRIATICO SPA) in persona dei procuratori

Data pubblicazione: 23/06/2015

Dr.ssa ANNA GENOVESE e Dr.

ANDREA CERRETTI,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88,
presso lo studio dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che
la rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce al controricorso;

nonchè contro

GRECO ALBERTO GRCLRT52B29F240Y;
– intimato –

Nonché da:
GRECO

ALBERTO

GRCLRT52B29F240Y,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DE CRISTOFARO 40,
presso lo studio dell’avvocato UMBERTO LONGARONI,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO LEONI
giusta procura speciale in calce al controricorso e
ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro

PRETI CESARINO PRTCRN45E08F240K, LLOYD ADRIATICO
SPA ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1182/2010 della CORTE
D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15/10/2010,
R.G.N. 1514/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/02/2015 dal Consigliere Dott. ROBERTA

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– controricorrente –

VIVALDI;
udito l’Avvocato MARCO PEPE;
udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;
udito l’Avvocato UMBERTO LONGARONI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

rigetto del ricorso principale, accoglimento del 3 ° e
4 ° motivo di ricorso incidentale, rigetto degli altri
motivi;

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Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Cesarino Preti spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a
due motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna
del 15.10.2010 con la quale – in un giudizio di risarcimento
danni per responsabilità professionale promosso dallo stesso

stati rigettati, sia l’appello principale, sia quello incidentale
con la conferma della sentenza di primo grado.
Resistono con separati controricorsi l’Allianz spa ed Alberto
Greco che ha anche proposto ricorso incidentale affidato a quattro
motivi.
Il Preti e l’Allianz spa hanno anche presentato memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno esaminati in via preliminare i primi i due motivi del
ricorso incidentale per la loro evidente pregiudizialità essendo
relativi alla ricorrenza o meno del nesso di causalità e, con ciò,
censurando il ricorso ai criteri di carattere prognostico adottati
dal giudice del merito.
Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia
insufficiente o contraddittoria

[motivazione]

omessa,

circa un fatto

controverso e decisivo per il giudizio – art. 360, n. 5, cpc-.
Con il secondo motivo si denuncia

violazione di diritto – art.

360, n. 3 cpc
Essi non sono fondati.
La prescritta pubblicità del recesso e la prova della stessa non
formano oggetto del presente giudizio, che ha ad oggetto il
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attuale ricorrente nei confronti dell’avv. Alberto Greco – erano

risarcimento danni per responsabilità professionale, ma piuttosto
sono elementi che dovevano formare oggetto di prova nel processo ”
presupposto”, vale a dire quello di opposizione alla sentenza
dichiarativa di fallimento.
La conseguenza è che alcun rilievo in questa sede riveste il fatto

proprio recesso dalla società.
Corollario di quanto detto è che il ricorso al giudizio
probabilistico adottato dalla Corte di merito si presenta corretto
e rispettoso dei principi elaborati in materia da questa Corte di
legittimità.
Ricorso principale

Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia

Omessa,

insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile
d’ufficio.
Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione
di una norma di diritto.
I due motivi che sotto diverso profilo attengono alla liquidazione
del danno, sono esaminati congiuntamente.
Essi non sono fondati.
Da un lato vale sottolineare la genericità della contestazione
sulla prova del danno patito nel suo preciso ammontare, ai fini
della contestazione della modalità equitativa ai sensi dell’art.
1226 c.c. adottata.

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della mancata prova che il Preti avesse dato pubblicità legale al

Non è stato riprodotto in ricorso alcun atto o documento che
supporti tali affermazioni, con ciò violando il disposto dell’art.
366 n. 6 e 369 n.4 c.p.c..
Dall’altro il danno patrimoniale da perdita di

chance è un danno

futuro, consistente, non nella perdita di un vantaggio economico,

una valutazione

ex ante

da ricondursi al momento in cui il

comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di
conseguenza dannosa potenziale.
L’accertamento e la liquidazione di tale perdita, necessariamente
equitativa, sono devoluti al giudice di merito e sono
insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati
(Cass. 17.4.2008 n. 10111).
Motivazione resa in modo corretto dalla Corte di merito con
riferimento alle caratteristiche del caso concreto.
Ricorso incidentale

Con il terzo motivo il ricorrente incidentale denuncia

nullità

della sentenza per omissione di pronuncia.
Con il quarto motivo si denuncia

violazione di legge – art. 1917,

c.3 cc -.
Questi

due motivi,

intimamente

connessi,

sono

esaminati

congiuntamente.
Essi sono fondati.
Nell’assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e
difesa dell’assicurato, a seguito dell’instaurazione del giudizio
da parte di chi assume di aver subito danni, è svolta anche
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ma nella perdita della mera possibilità di conseguirlo, secondo

nell’interesse dell’assicuratore, ritualmente chiamato in causa,
in quanto finalizzata all’obbiettivo ed imparziale accertamento
dell’esistenza dell’obbligo di indennizzo.
Ne deriva che, anche nell’ipotesi in cui nessun danno venga
riconosciuto al terzo che ha promosso l’azione, l’assicuratore è

stabiliti dall’art. 1917, terzo comma, c.c.; vale a dire nei
limiti del quarto della somma assicurata ( v. anche Cass.
11.9.2014 n. 19176).
La Corte di merito, invece, nel caso in esame, si è limitata a
pronunciare in punto di spese legate alla soccombenza tra il Greco
ed il Preti, senza adottare alcuna statuizione in ordine alle
spese di cui all’art. 1917, terzo comma, c.c.,oggetto della
diversa obbligazione di fonte legale fra assicuratore ed
assicurato.
A tale pronuncia dovrà provvedere il giudice del rinvio.
Conclusivamente, il ricorso principale ed il primo e secondo
motivo dell’incidentale sono rigettati.
Sono accolti, invece, il terzo e quarto motivo del ricorso
incidentale.
La sentenza è cassata in relazione e la causa è rinviata alla
Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.
Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed il primo e secondo
motivo dell’incidentale. Accoglie il terzo e quarto motivo del
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tenuto a sopportare le spese di lite dell’assicurato, nei limiti

ricorso incidentale. Cassa in relazione e rinvia, anche per le
spese, alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il giorno 19 febbraio 2015, nella camera di

consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione.

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