Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12894 del 23/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/05/2017, (ud. 10/02/2017, dep.23/05/2017),  n. 12894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14474 – 2016 R.G. proposto da:

M.B. – C.F. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in

Genova, alla via Santi Giacomo e Filippo, n. 15/8, presso lo studio

dell’avvocato Tomaso Galletto, che lo rappresenta e difende in

virtù di procura in calce all’atto di citazione;

– ricorrente –

contro

B.G. – c.f. (OMISSIS) – BU.GI. – c.f.

(OMISSIS) – (entrambi quali eredi di b.g.),

elettivamente domiciliati in Roma, alla via F. Confalonieri, n. 5,

presso lo studio dell’avvocato Manzi Luigi, che congiuntamente e

disgiuntamente all’avvocato professor Cesare Glendi li rappresenta e

difende in virtù di procura speciale a margine della scrittura

difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c..

– resistenti –

Avverso l’ordinanza in data 13.5.2016 assunta dal tribunale di Savona

nell’ambito del procedimento iscritto al n. 4408/2014 R.G..

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 10 febbraio

2017 del consigliere Dott. ABETE Luigi;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto accogliersi

il ricorso e annullarsi l’ordinanza impugnata.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Con atto in data 30.6.1989 M.B. – in regime di comunione legale con la moglie, Mo.Do. – e b.g. acquistavano, per la quota di 1/2 ciascuno, la piena proprietà di un immobile in (OMISSIS); successivamente con scrittura autenticata in data 31.12.1990, M.B., Mo.Do. e b.g. procedevano alla divisione dell’immobile.

Nel corso dell’anno 1993 M.B. e Mo.Do. citavano a comparire innanzi al tribunale di Savona b.g.; chiedevano che fosse dichiarata la rescissione per lesione della divisione.

Avverso le sentenze non definitiva e definitiva, rispettivamente, n. 979/1999 e 152/2006, con cui la corte d’appello di Genova aveva dichiarato la natura divisionale della scrittura del 31.12.1990 e la rescissione per lesione oltre il quarto, b.g. proponeva ricorso a questa Corte di legittimità.

Con sentenza n. 21464/2015 – pronunciata a seguito di ricorso per revocazione esperito da G. e Bu.Gi., in qualità di eredi di b.g. – questa Corte ha respinto il primo motivo di impugnazione, afferente alla sentenza non definitiva n. 979/1999, ha accolto il secondo motivo di impugnazione, afferente alla sentenza definitiva n. 152/2006 e con il quale era stata denunciata la violazione dell’art. 726 c.c., ed ha rinviato ad altra sezione della corte genovese.

Con atto notificato il 21.1.2016 G. e Bu.Gi. hanno provveduto alla riassunzione del giudizio di rinvio.

Antecedentemente alla pronuncia n. 21464/2015 di questa Corte, con atto del 6.11.2014 M.B. ha citato G. e Bu.Gi., in qualità di eredi di b.g., a comparire dinanzi al tribunale di Savona.

In forza di scrittura privata denominata “riconoscimento di proprietà, vendita, promessa di vendita” e datata 4.2.1994 ha chiesto, in via principale, che l’adito giudice pronunciasse sentenza ex art. 2932 c.c., atta a trasferirgli l’intera proprietà del lotto “A” dell’immobile in (OMISSIS); in via subordinata e/o alternativa, che fosse dichiarato proprietario dell’intero cespite ovvero che si dichiarasse l’intervenuto trasferimento in suo favore della proprietà del medesimo lotto, previo riscontro, ai fini dell’operanda trascrizione, dell’autenticità delle sottoscrizioni figuranti in calce alla scrittura e previa declaratoria di nullità dell’acquisto mortis causa della proprietà del lotto “A” da parte dei convenuti.

Hanno resistito G. e Bu.Gi..

Disposta ed espletata c.t.u., all’esito della quale l’officiato ausiliario ha affermato come di pugno di b.g. la sottoscrizione a nome di costui figurante in calce alla scrittura del 4.2.1994, con ordinanza in data 13.5.2016 il tribunale di Savona ha dato atto della pendenza innanzi alla corte d’appello di Genova del giudizio di rinvio susseguente alla pronuncia n. 21464/2015 di questa Corte ed avente ad oggetto la rescissione per lesione della divisione di cui alla scrittura autenticata in data 31.12.1990, ha reputato pregiudiziale rispetto al giudizio sottoposto alla sua cognizione il giudizio di rinvio, “poichè il titolo su cui fonda l’odierna controversia è basato proprio sulle attribuzioni delle quote di proprietà esclusiva spettanti alle parti determinate con la divisione ancora sub iudice” (così ordinanza impugnata), ed ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ha sospeso il giudizio in attesa della definizione del giudizio di rinvio.

Avverso tale ordinanza M.B. ha proposto ricorso per regolamento di competenza; ha chiesto sulla scorta di tre motivi dichiararsi l’illegittimità dell’ordinanza di sospensione e disporsi la prosecuzione del giudizio innanzi al tribunale di Savona; il tutto con il favore delle spese.

B.G. e Bu.Gi. hanno depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c.; hanno chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

I resistenti hanno depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c..

Deduce che non vi era motivo alcuno per sospendere il giudizio a quo; che segnatamente il giudizio pendente dinanzi al tribunale di Savona ed il giudizio pendente dinanzi alla corte d’appello di Genova sono autonomi, hanno oggetti ben distinti e non possono dar luogo a giudicati tra loro contrastanti; che un’eventuale pronuncia nel giudizio innanzi alla corte d’appello di Genova sarebbe semplicemente inutiliter data.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 295 e 337 c.p.c..

Deduce che, pur ad ammettere che il giudice a quo abbia disposto la sospensione a norma dell’art. 337 c.p.c., comma 2, siffatta ipotesi non ricorre nel caso di specie.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia in subordine la violazione e/o la falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 295 c.p.c..

Deduce che, pur ad ammettere che tra il giudizio pendente innanzi al tribunale di Savona ed il giudizio pendente innanzi alla corte d’appello di Genova vi sia pregiudizialità, il giudizio da sospendere sarebbe stato quello innanzi alla corte genovese.

Il ricorso per regolamento di competenza va accolto.

Si giustifica la disamina contestuale dei motivi di ricorso.

Più esattamente il buon fondamento del primo e del secondo motivo assorbe e rende vana la disamina del terzo, peraltro espressamente esperito in via subordinata.

Si rappresenta che questa Corte spiega che, quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, sicchè ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell’art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento, a prescindere da ogni accertamento circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità, è illegittimo e va annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, (cfr. Cass. (ord.) 20.1.2015, n. 798; Cass. (ord.) 18.3.2014, n. 6207, secondo cui, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato – salvo nel caso in cui la sospensione sia imposta da una disposizione specifica fino al passaggio in giudicato – soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., come si trae dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l’art. 282 c.p.c., e il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di primo grado; Cass. (ord.) 19.9.2013, n. 21505).

Ebbene, nel caso di specie, è indubitabile, per un verso, che il giudice a quo ha provveduto ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (“visto l’art. 295 c.p.c.” si legge testualmente nel dispositivo dell’ordinanza impugnata); per altro verso, che, allorquando il tribunale di Savona ha pronunciato l’ordinanza del 13.5.2016, il giudizio asseritamente pregiudiziale, ossia il giudizio di rinvio susseguente alla pronuncia n. 21464/2015 di questa Corte di legittimità, era pendente innanzi alla corte di appello di Genova, “per un nuovo secondo grado di giudizio” (così ricorso, pag. 5) a seguito della sentenza n. 434/1996 con cui il tribunale di Savona in prime cure aveva rigettato l’iniziale domanda dei coniugi M. – Mo..

Non è da escludere, d’altro canto, che, nonostante il “visto l’art. 295 c.p.c.”, l’ordinanza del giudice a quo possa esser “intesa” alla stregua della previsione dell’art. 337 c.p.c., comma 2.

In quest’ottica il sindacato esercitabile da questo Giudice del diritto è limitato propriamente alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione nonchè della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio (cfr. Cass. (ord.) 30.7.2015, n. 16142).

Ebbene, in questi termini, neppure sussistono i presupposti perchè si potesse far luogo alla sospensione ex art. 337 c.p.c., comma 2.

Più esattamente va appieno condiviso e recepito il rilievo del ricorrente secondo cui non vi era motivo alcuno per sospendere il giudizio a quo, “perchè la spartizione dell’immobile attuata nel 1990, che sia avvenuta in violazione o meno degli artt. 763 e 1116 c.c., risulta comunque superata dal successivo atto di vendita/riconoscimento di proprietà del 1994” (così ricorso, pag. 11).

Ovvero va ribadito il rilievo del Pubblico Ministero, a tenor del quale “l’esito del giudizio di primo grado n. 4408/2014 R.G. (…) non dipendeva dalla definizione del giudizio di rinvio che riguardava unicamente la sussistenza dei presupposti per la rescissione per lesione della divisione” (così conclusioni del Pubblico Ministero, pag. 9).

Il buon esito dell’esperito ricorso per regolamento di competenza impone evidentemente la cassazione dell’ordinanza in data 13.5.2016 assunta dal tribunale di Savona nell’ambito del procedimento iscritto al n. 4408/2014 R.G..

Le parti vanno quindi rimesse nel termine di legge dinanzi al tribunale di Savona. Con la statuizione definitiva si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Il ricorso è da accogliere; non sussistono pertanto i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza; cassa l’ordinanza in data 13.5.2016 assunta dal tribunale di Savona nell’ambito del procedimento iscritto al n. 4408/2014 R.G.; rimette le parti nel termine di legge dinanzi al medesimo tribunale anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio; non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13 cit. comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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