Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12894 del 22/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/06/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 22/06/2016), n.12894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6299/2013 proposto da:

G.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, V.LE PARIOLI 160, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO

VECCHIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

GI.AN., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE CORONAS,

rappresentato e difeso dall’avvocato GUGLIELMO CAVALLO giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

N.M., C.P., C.M., C.

D., C.R., C.P.F., C.

F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 142/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 23/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato FEDERICO VECCHIO;

udito l’Avvocato SALVATORE CORONAS per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La moglie ( N.M.) e i fratelli e sorelle di C. C., deceduto in esito alla esplosione per una fuga di gas dall’impianto dell’abitazione di proprietà di G.G. (locato a S.P.), agirono (nel 2005), in proprio e nella qualità di eredi del padre della vittima, per il risarcimento dei danni patrimoniali, e non e convennero in giudizio il proprietario dell’appartamento e l’installatore dell’impianto ( Gi.

A.).

Premisero che il giudizio penale nei confronti dei convenuti si era concluso con sentenza definitiva della Corte di appello che aveva dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione nei confronti del G. e l’assoluzione perchè il fatto non costituisce reato nei confronti del Gi..

Il Tribunale ritenne responsabile il G. ai sensi dell’art. 2051 c.c.; lo condannò a risarcire il danno non patrimoniale subito dalla madre (80 mila Euro) e dalla sorella convivente ( P., oltre 43 mila Euro) in proprio, nonchè il danno riconosciuto a favore del padre della vittima (pari a 80 mila Euro), a favore di tutti gli eredi pro quota. Rigettò la domanda nei confronti dell’installatore e le altre domande in proprio dei fratelli e sorelle della vittima.

La Corte di appello di Lecce riconobbe il danno iure proprio a favore degli altri fratelli e sorelle della vittima, condannando il G. al pagamento di 30 mila Euro a favore di ciascuno;

confermò per il resto la sentenza impugnata (sentenza del 23 febbraio 2012).

2. Avverso la suddetta sentenza, G.G. propone ricorso affidato a tre motivi, esplicato da memoria.

Resiste con controricorso Gi.An..

Le altre parti, ritualmente intimate, non si difendono.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi, strettamente collegati – invocando la violazione degli artt. 652 e 578 c.p.c., artt. 2697 e 2909 c.c., unitamente a tutti i vizi motivazionali – il ricorrente si duole:

a) della conferma della propria responsabilità in appello sulla base del giudicato ritenuto formatosi, per effetto della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza penale di appello, la quale aveva dichiarato estinto il reato ascrittogli per intervenuta prescrizione e confermato le statuizioni civili della sentenza del tribunale, che lo aveva condannato al risarcimento del danno in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede.

b) dell’accoglimento dell’appello incidentale del Gi., che aveva comportato la conferma del rigetto della domanda nei suoi confronti (avvenuta in primo grado per difetto di prova), sulla base del giudicato della sentenza penale che lo aveva assolto con la formula “il fatto non costituisce reato” in tal modo estendendo a tale formula la previsione di cui all’art. 652 c.p.p..

1.1. Entrambi i profili di censura sono inammissibili.

Ogni considerazione in ordine al merito delle censure è impedita dal dato assorbente della omissione, nel ricorso, di ogni indicazione in ordine alla sentenza penale le cui statuizioni hanno fondato il giudicato. Non si dice in alcun modo dove essa è reperibile nel fascicolo di parte (art. 366 c.p.c., n. 6), nè è stata autonomamente allegata al ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4.

2. Con il terzo motivo – invocando la violazione degli artt. 2697 e 2059 c.c., oltre a vizi motivazionali – il ricorrente censura la statuizione della Corte di merito relativa al risarcimento del danno non patrimoniale nella parte in cui ha confermato quello riconosciuto in primo grado a favore dei genitori e della sorella convivente e lo ha per la prima volta riconosciuto in appello anche nei confronti dei fratelli e sorelle non conviventi.

2.1. La Corte di merito, nel rigettare l’impugnazione del G., ha ritenuto che il danno non patrimoniale a favore dei congiunti per la perdita subita è presunto dall’esistenza del rapporto di parentela e che la presunzione non era stata superata, non avendo il G. dedotto fatti e circostanze per contraddirla. Così riconoscendo tale diritto anche a favore degli altri fratelli e sorelle non conviventi. Quanto alla convivenza della vittima con i genitori e una sorella, l’ha ritenuta provata in via presuntiva dal certificato anagrafico; presunzione rafforzata dall’età e dallo stato di celibato della vittima, per smentire la quale l’attore non aveva articolato alcun mezzo istruttorio.

2.2. Il ricorrente, con il motivo di ricorso denuncia: il riconoscimento del danno in re ipsa e la mancata allegazione da parte degli attori di ogni elemento utile per apprezzare la sofferenza patita; un automatismo nel riconoscimento di tale danno nei confronti dei conviventi e di tutti gli altri fratelli e sorelle non conviventi, senza alcuna attenzione alla circostanza della famiglia numerosa; una mancata differenziazione del danno liquidato in misura uguale alla madre e al padre, nonostante che il padre fosse sopravvissuto solo una anno alla morte del figlio.

3. Il motivo non ha pregio e va rigettato.

3.1. Atteso che il danno riconosciuto agli stretti congiunti è solo il danno morale in senso stretto “pretium dolorts”, ne consegue, innanzitutto, il difetto di rilevanza della asserita mancata allegazione attorea delle circostante attestanti il danno non patrimoniale cd. “dinamico-relazionale”, consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana.

Inoltre, in riferimento al danno morale in senso stretto, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui è generalmente ammesso il ricorso alle presunzioni, spettando poi al danneggiante dimostrare la non esistenza o l’attenuata esistenza del pregiudizio.

Quanto alla ritenuta convivenza dei genitori e di una sorella, la Corte di merito ha fatto ricorso alla presunzione sulla base del certificato anagrafico, avvalorata dall’età e dallo stato di celibato della vittima, mentre, il convenuto non aveva neanche chiesto di provare una situazione diversa.

Infine, in riferimento agli elementi, incidenti sulla quantificazione, che il ricorrente assume non considerati dalla corte di merito (famiglia numerosa; mancata differenziazione della quantificazione del danno liquidato alla madre e al padre, nonostante che il padre fosse sopravvissuto solo una anno alla morte del figlio), è assorbente la considerazione che nel ricorso manca ogni riferimento alla loro avvenuta deduzione nel giudizio di merito.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate secondo i parametri vigenti, seguono la soccombenza nei confronti del controricorrente. Non avendo le altre parti svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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