Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12894 del 13/06/2011

Cassazione civile sez. un., 13/06/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 13/06/2011), n.12894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI TRECASE ((OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DE

FELICE RAFFAELE, che lo rappresenta e difende, per delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.A. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso lo studio dell’avvocato DE CURTIS

CLAUDIA, rappresentata e difesa dall’avvocato MONTEFUSCO RAFFAELE,

per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 7296/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato Raffaele MONTEFUSCO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

principale, assorbito quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 4 marzo 2001 A.A. adiva il Tribunale di Torre Annunziata esponendo: che, quale vincitrice di concorso pubblico per ragioniere economo bandito con delibera n. 120 del 3.12.1980, era stata assunta dal comune di Trecase con qualifica e mansioni di ragioniere economo a decorrere dal 21.1.1982, giusta Delib. di nomina di G.M. n. 46 del 19.1.1982; che, con determinazione del Direttore Generale n. 114 del 28.11.2000, il detto comune, nel reinquadrare il personale dipendente nelle nuove categorie contrattuali previste dal nuovo sistema di classificazione, in sede di primo inserimento, l’aveva erroneamente collocata nella categoria C2, corrispondente, nel vecchio regime, alla 6^ qualifica funzionale;

che ciò era avvenuto nonostante essa istante, con raccomandata del 12.9.2000, avesse richiesto all’amministrazione il riconoscimento della categoria corrispondente alla ex 7^ qualifica funzionale (divenuta categoria DI nella nuova classificazione) in luogo della 6^ qualifica funzionale; che, inutilmente, aveva esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione.

Ciò premesso, deduceva che era suo diritto – ai sensi delle disposizioni contenute nel CCNL per la revisione del sistema di classificazione professionale del personale dipendente degli enti locali sottoscritto il 31.3.1999 e, in particolare delle declaratorie di cui all’allegato A del detto CCNL – ottenere l’inquadramento nella categoria D in luogo di quella C2 attribuitale; che il D.P.R. n. 347 del 1983, art. 40, lett. h), dettando i criteri dell’inquadramento funzionale dei dipendenti degli enti locali, aveva collocato nella ex 7^ qualifica funzionale i segretari economi ed i ragionieri economi, ragion per cui, alla luce del disposto dell’art. 7 del CCNL 1998-2001 e della tabella C di equiparazione allegata al detto CCNL, alla ex 7^ qualifica funzionale corrispondeva la categoria D con posizione economica di primo inquadramento D1; che quindi, come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, la figura del segretario economo rientrava nella ex 7^ qualifica funzionale.

Tanto preliminarmente esposto, la A. così concludeva chiedendo:

“Previa disapplicazione, per quanto occorra, della Delib. G.M. 5 dicembre 1985, n. 707 nonchè della determina n. 114 del 28.11.2000 del comune di Trecase, accertare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata ai sensi del CCNL 1998 – 2001 del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, a decorrere dal 1 gennaio 1998, nella categoria D posizione economica D1; ed ancora, previa disapplicazione della determina del Direttore generale n. 34 del 20 febbraio 2001, nonchè della determina n. 2 del 13.2.2002 del responsabile del Settore delle Finanze del Comune di Trecase, accertare il diritto della ricorrente all’inquadramento nella posizione economica D2 dall’1.4.1999 al 30.6.2000, nonchè all’inquadramento nella posizione economica D3 dall’1.7.2000 a tutt’oggi. Il tutto con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente alla ricostruzione di carriera agli effetti giuridici, economici e previdenziali”. Chiedeva inoltre “accertare il diritto della ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive maturate per effetto dell’illegittimo inquadramento nella categoria inferiore a quella spettante, e condannare di conseguenza il comune di Trecase al pagamento in favore delle ricorrente della somma di Euro 11.907,36 a titolo di differenze retributive, come da conteggi allegati oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle somme all’effettivo soddisfo”.

2. Instauratosi il contraddittorio si costituiva il Comune resistente eccependo la infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.

L’adito Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 22.4.2005, rigettava la domanda compensando tra le parti le spese di lite.

3. Avverso tale decisione, con ricorso depositato in data 13 aprile 2006, proponeva appello la A. deducendo che del tutto erronea era stata l’interpretazione letterale operata dalla sentenza di primo grado del disposto di cui al D.P.R. n. 347 del 1983, art. 40, lett. h), secondo cui “La disposizione in oggetto è riferita alle qualifiche professionali del segretario economo e del ragioniere economo delle comunità montane e non già a quella del ragioniere economo del comune nel quale la ricorrente era inquadrata” e ciò perchè detta disposizione, interpretata sistematicamente (cioè tenendo conto del disposto del menzionato D.P.R. n. 347 del 1983, art. 1 il quale espressamente stabiliva che l’accordo collettivo recepito del 29 aprile 1983 riguardava tutto il personale dipendente dagli enti elencati tra i quali rientravano i comuni e le province) doveva ritenersi riferibile anche al profilo professionale del ragioniere economo presso il comune (cosi come già riconosciuto nelle sentenze del TAR Campania e del Consiglio di Stato indicate nel ricorso introduttivo del giudizio); inoltre, secondo il disposto di cui all’all. A del D.P.R. n. 347 del 1983 nella sesta qualifica funzionale erano compresi i “ragionieri” , mentre nella settima qualifica funzionale, oltre ad i ragionieri economi di comunità montane, erano compresi anche i segretari ragionieri economi appartenenti a qualsiasi altro tipo di ente territoriale.

L’appellante evidenziava, quindi, che nel nuovo sistema di classificazione previsto dal CCNL 1998 – 2001 per il personale del comparto regioni e delle autonomie locali, nella categoria C era compresa la figura del “ragioniere” semplice, mentre nella categoria D era inserito lo specialista in attività amministrative e contabili a cui andava ascritto il profilo professionale del ragioniere economo (l’appellante richiamava, quindi, il contenuto del Regolamento di contabilità del comune di Trecase in cui era previsto che il comune si avvaleva di un servizio economato e ne individuava le competenze dalla cui elencazione emergeva in modo evidente come le funzioni svolte dal ragioniere economo erano proprie della categoria D).

La A. concludeva pertanto perchè, in riforma dell’impugnata sentenza, venisse accolta la domanda di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Si costituiva l’appellato Comune precisando che la sua struttura organizzativa -articolata in Settori, Servizi e Uffici – prevedeva nel Settore Finanze un Ufficio Economato e che la dotazione organica ascriveva il posto di economo, nell’ambito del detto Settore, nel profilo di categoria C e non prevedeva posti disponibili nella superiore categoria D. Sosteneva quindi la infondatezza del gravame chiedendo la conferma dell’impugnata sentenza.

4. Con sentenza del 3 dicembre 2008, la Corte d’appello di Napoli ha accolto l’appello e, in riforma dell’impugnata sentenza, ha dichiarato il diritto di A.A. ad essere inquadrata a decorrere dal 1 gennaio 1998 nella categoria D posizione economica D1 del CCNL 1998 – 2001 del personale del comparto regioni e delle autonomie locali; a decorrere dal 1.4.1999 nella posizione economica D2 del menzionato CCNL e a decorrere dal 1 luglio 2000 nella posizione economica D3 del ridetto CCNL; ha inoltre condannato l’appellato Comune alla conseguente ricostruzione della carriera agli effetti giuridici ed economici nonchè al pagamento in favore dell’appellante della somma di Euro 11.907,36 per differenze economiche maturate, oltre interessi legali sui singoli crediti fino al soddisfo; ha infine condannato il comune di Trecase al pagamento in favore dell’appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

5. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il Comune di Trecase con quattro motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata che ha proposto anche ricorso incidentale ed ha successivamente depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

Con il primo motivo il comune ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, lamentando il difetto di giurisdizione del giudice adito. Ritiene il ricorrente sussistere in generale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia con la quale un dipendente della pubblica amministrazione chieda l’accertamento di un proprio diritto maturato in epoca precedente al 30 giugno 1998 assumendo, come nella specie, la illegittimità della delibera della giunta comunale del 5 febbraio 1985 di inquadramento professionale non più qualificabile come atto presupposto ai sensi dell’art. 63 dello stesso D.Lgs. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c.. In particolare rileva non sussistere la corrispondenza tra chiesto e pronunciato atteso che la ricorrente aveva chiesto l’attribuzione del superiore inquadramento esclusivamente in ragione delle mansioni di inquadramento come risultanti dalla delibera di primo inquadramento, mentre il giudice ha riconosciuto la qualifica superiore in ragione della valutazione di circostanze di fatto relative all’attività lavorativa svolta dalla dipendente successivamente all’inquadramento.

Con il terzo motivo il comune ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti accordi collettivi nazionali di lavoro, non specificati. In particolare sostiene che la sesta qualifica funzionale compete al ragioniere che, oltre ad avere assegnate le attività di carattere istruttorio nel campo amministrativo e contrattuale, svolge anche attività di coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e di mantenimento di rapporti esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni e pratiche importanti. Secondo il ricorrente la settima qualifica funzionale può trovare applicazione soltanto nei confronti del segretario economo e del ragioniere economo dipendente da comunità montane e non anche nei confronti di quelli dipendenti dagli altri enti destinatari della stessa contrattazione collettiva.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 63 e 66. Secondo il ricorrente la delibera di primo inquadramento dei dipendenti comunali non può qualificarsi atto amministrativo presupposto suscettibile di disapplicazione da parte del giudice ordinario.

2. Con un unico motivo il ricorso incidentale argomenta in favore della ritenuta sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

3. I giudizi promossi con il ricorso principale e con quello incidentale vanno riuniti avendo ad oggetto la stessa sentenza impugnata.

4. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile con conseguente assorbimento dell’unico motivo del ricorso incidentale che parimenti attiene alla giurisdizione.

Il Comune infatti non ha posto la questione della giurisdizione del giudice ordinario adito dall’ A. nè costituendosi in primo grado, nè resistendo all’appello. Sussiste quindi la preclusione ritenuta da questa Corte a partire da Cass., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883, che ha affermato che l’interpretazione dell’art. 37 cod. proc. civ., secondo cui il difetto di giurisdizione “è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”, deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. All’esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne l’ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che:

1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 38 cod. proc. civ. (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado;

2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione;

3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità;

4) il giudice può rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l’unico tema dibattuto sia stato quello relativo all’ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l’evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed abbia indotto il giudice a decidere il merito “per saltum”, non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito. Nella specie, queste Sezioni Unite hanno giudicato inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata, come nella specie, per la prima volta in sede di legittimità.

5. Infondati sono poi gli altri motivi che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.

Premesso che non sussiste il denunciato vizio di ultrapetizione, giacchè la qualifica superiore è stata riconosciuta essenzialmente sulla base dell’interpretazione del cit. accordo collettivo del 1983, tenendo conto della mansioni svolte di fatto dalla A. – ciò che costituiva esattamente il petitum dell’azione da quest’ultima promossa innanzi al giudice ordinario – deve considerarsi che è risolutivo il rilievo, fatto dalla Corte distrettuale, che la figura del “ragioniere economo” è – secondo il dato testuale della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di impiego – diversa da quella del semplice “ragioniere”. Infatti l’all. A al D.P.R. n. 347 del 1983 ha previsto la settima qualifica funzionale per il “segretario ragioniere economo” e la sesta per il “ragioniere” semplice sicchè la ricorrente, che era stata assunta come ragioniere economa, rientrava nella settima qualifica funzionale e non già nella sesta. E’ vero che il D.P.R. n. 347 del 1983, art. 40, lett. e), prevedeva espressamente il ragioniere economo delle comunità montane, ma ciò non significava che i “ragionieri economi” di enti diversi, quali quelli comunali, fossero da inquadrare non già nella settima, bensì nella sesta qualifica funzionale. Correttamente la Corte distrettuale ha considerato che, alla stregua di tale normativa contrattuale, la figura del “ragioniere economo” era comunque da considerare diversa dal semplice “ragioniere”. In sostanza è proprio la norma dell’art. 40, lett. h), a confermare tale diversità nella parte in cui reca la precisazione che ai “ragionieri economi” di comunità montane doveva essere attribuita, in sede di primo inquadramento, la settima qualifica funzionale.

D’altra parte nella specie la Corte distrettuale ha anche posto in evidenza un dato di fatto, peraltro pacifico tra le parti: la A. era l’unico dipendente preposto all’ufficio economato, come era emerso anche dalle buste paga in cui era riportata la qualifica di “economo”; sicchè motivatamente – e con valutazione di merito delle risultanze di causa – la Corte distrettuale ha ritenuto ricorrere nel caso in esame lo svolgimento da parte dell’ A. anche dell’attività di organizzazione di unità semplici che era propria della settima qualifica funzionale e non, invece, della sesta.

Infine deve considerarsi che era ben possibile la disapplicazione, da parte del giudice ordinario, della delibera comunale di primo inquadramento dell’ A. (nella sesta qualifica funzionale) trattandosi di atto presupposto (Cass., sez. un., 5 giugno 2006, n. 13169; 8 novembre 2005, n. 21592).

6. Il ricorso principale va quindi rigettato con assorbimento di quello incidentale.

Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE a Sezioni Unite, riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale; condanna il comune ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 3.200,00 (tremiladuecento/00) di cui Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorario d’avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2011

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