Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12893 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 35233/2018 proposto da:

N.R., elettivamente domiciliato in Roma alla piazza

Antonio Mancini, n. 4 presso lo studio dell’avvocato Esposito

Letizia che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Carone

Antonio;

– ricorrente –

contro

C.A., C.F. e M.T.,

elettivamente domiciliati in Roma alla via del Podere di S. Giusto

n. 158 presso lo studio dell’avvocato Picchioni Patrizia che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Stefano Vincenzo;

– controricorrenti –

nonchè contro

S.G., elettivamente domiciliato in Roma Via F. Paolucci.

Dè Calboli, n. 54 presso lo studio dell’avvocato Papandrea

Francesco che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Fiore

Alessandro;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 01048/2017 della CORTE d’APPELLO di LECCE,

depositata il 12/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 da VALLE Cristiano, osserva:

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. N.R. impugna per cassazione, con atto affidato a tre motivi, nei confronti degli eredi dell’acquirente C.P., ossia M.T., A. e C.F. e dell’alienante S.G., la sentenza della Corte di Appello di Lecce, n. 01048 del 12/10/2017, di conferma della sentenza del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, di rigetto della domanda di retratto agrario.

1.1. Resistono, con separati controricorsi, M.T., A. e C.F. da un lato e S.G. dall’altro.

1.2. Il P.G. non ha presentato conclusioni.

1.3. Non sono state depositate memorie.

1.4. Nel corso dell’adunanza camerale del 23 gennaio 2020 è pervenuto alla cancelleria della Terza Sezione civile di questa Corte uno scritto a firma dell’avvocato Carone Antonio, costituito da quattro fogli redatti a penna, ed intestato sulla nota di deposito che lo accompagna:

“Note di udienza ai fini d un giudizio prognostico di questione di costituzionalità D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1”.

Lo scritto è stato quindi consegnato a mani del Collegio decidente da un funzionario di cancelleria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il ricorso per cassazione di N.R. si articola su plurimi motivi, così intestati nell’ordine in cui sono esposti: violazione art. 1414 c.c., comma 1, art. 1415 c.c., comma 2, art. 1417 c.c., art. 2700 c.c., per omessa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; in subordine violazione dell’art. 1414 c.c., comma 1, art. 1415 c.c., comma 2, artt. 1417 e 2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; in ulteriore subordine, violazione art. 1414 c.c., comma 1, art. 1415 c.c., comma 2, artt. 1417 e 2070 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per la controversia oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

2.1. E’ preliminare l’esame della questione di ammissibilità del ricorso, prospettata sotto duplice profilo nel controricorso di A. e C.F. e di M.T., nonchè sotto un unico profilo, dal controricorso di S.G..

2.2. Il difensore del ricorrente aveva, come risulta dai controricorsi sia dei M.- C. che dello S., notificato il ricorso telematicamente alle 21:08:40 del (OMISSIS) e, avendolo ritenuto notificato fuori termine, in quanto il termine per la valida proposizione del ricorso per cassazione scadeva proprio il (OMISSIS), alle ore 21:00, con successivo messaggio di posta elettronica certificata in pari data ma alle ore 21:53:45, il medesimo difensore dichiarava di rinunciare al ricorso stesso.

Il successivo 30/11/2018 il difensore del ricorrente, mediante nuovo messaggio inviato con posta elettronica certificata (PEC), comunicava ai M.- C. che dovendosi ritenere applicabile la scissione tra momento di invio e momento di ricezione anche alla notifica in via telematica, il ricorso doveva ritenersi validamente notificato, cosicchè avrebbe proceduto all’iscrizione a ruolo.

2.3. Entrambe le parti controricorrenti eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per essere stato lo stesso notificato alle ore 21:08 del (OMISSIS), ultimo giorno utile e, quindi, tardivamente, in forza della non applicabilità del meccanismo della scissione degli effetti della notificazione per il notificato e il notificante avuto riguardo all’art. 147 c.p.c., richiamato del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 septies conv. con modif., in L. 17 dicembre 2012, n. 221.

2.4. La prospettazione non può essere condivisa: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 75 del 09/04/2019, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost., D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), inserito del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45 bis, comma 2, lett. b), (conv., con modif., in L. 11 agosto 2014, n. 114), nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anzichè al momento di generazione della predetta ricevuta.

2.5. Deve, quindi, in applicazione della norma come risultante dall’intervento della Corte Costituzionale, ritenersi che la notifica si sia perfezionata per il N. ritualmente il (OMISSIS), con conseguente tempestività del ricorso per cassazione (in termini, recentissimamente, si veda: Cass. n. 04712 del 21/02/2020 Rv. 657243 – 01, deliberata all’udienza del 13/09/2019).

3. L’ulteriore profilo di inammissibilità, sollevato soltanto nel controricorso dei C.- M., attiene alla rinuncia al ricorso per cassazione, comunicata dal difensore di N.R. con il successivo, rispetto a quello delle 21:08 del (OMISSIS), messaggio di posta elettronica certificata delle ore 21:53:45 dello stesso giorno.

La difesa dei controricorrenti evidenzia che la rinuncia, ritualmente comunicata al loro difensore, aveva spiegato tutti i suoi effetti, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

3.1. La prospettazione coglie nel segno in quanto, per giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12743 del 21/06/2016 Rv. 640420 – 01), alla quale il Collegio intende dare seguito, “La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a determinare l’estinzione del giudizio se non notificata alle controparti costituite o comunicata ai loro difensori con apposizione del visto, ma vale comunque a far venire meno l’interesse alla decisione, determinando l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso, restandone esclusa la reviviscenza ove la parte, con successiva memoria ex art. 378 c.p.c., sia tornata ad insistere per l’accoglimento dell’impugnazione.”.

3.2. In coerenza con la richiamata giurisprudenza, risalente peraltro nel tempo, deve ritenersi che la successiva iscrizione a ruolo del ricorso, effettuata dallo stesso difensore che aveva trasmesso la rinuncia, non ha comportato alcuna valida reviviscenza della volontà di impugnare.

3.3. La questione di costituzionalità – avente riferimento alla differente ampiezza temporale del periodo feriale come rideterminato dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16 -, prospettata nello scritto redatto a penna pervenuto in cancelleria il 23/01/2020 e trasmesso al Collegio decidente, non può essere presa in considerazione, in quanto, nel rito dell’adunanza camerale di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 1, le memorie possono essere depositate fino a dieci giorni prima dell’adunanza stessa. In ogni caso, anche a volerla considerare sollecitatoria di un potere di rilievo officioso della non manifesta infondatezza del dubbio di conformità alla Carta fondamentale del nostro Stato delle predette norme, la prospettata questione difetterebbe di rilevanza in ragione di quanto innanzi detto.

4. Il ricorso proposto da N.R. è, pertanto, dichiarato inammissibile.

4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto conto del valore complessivo della controversia, sono liquidate come da dispositivo, in favore di ciascuna delle controparti.

4.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 3.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% oltre CA ed IVA per legge per ciascuna delle controparti processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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