Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12893 del 23/06/2015
Civile Sent. Sez. 3 Num. 12893 Anno 2015
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: VIVALDI ROBERTA
SENTENZA
sul ricorso 27723-2011 proposto da:
FONDIARIA SAI SPA 00818570012 in persona del suo
procuratore speciale Dott. FILIPPO SARDELLI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI
76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI
GIORDANO, rappresentata e difesa dall’avvocato SANTO
2015
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SPAGNOLO giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrentecontro
COMUNE GIARRE 00468980875;
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Data pubblicazione: 23/06/2015
- intimato –
Nonché da:
COMUNE GIARRE 00468980875 in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ASIAGO 8, presso lo studio dell’avvocato LUDOVICO
dall’avvocato CARMELO ASSENNATO giusta procura
speciale a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
– ricorrente incidentale contro
FONDIARIA SAI SPA 00818570012;
– intimata –
avverso la sentenza n. 696/2011 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 16/05/2011, R.G.N.
568/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/02/2015 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;
udito l’Avvocato ENRICA FASOLA per delega;
udito l’Avvocato STEFANO SANTARELLI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto
del
ricorso
principale,
controricorso incidentale condizionato;
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assorbito
il
FERDINANDO VILLANI, rappresentato e difeso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Fondiaria – SAI spa ha proposto ricorso principale per
cassazione affidato a tre motivi avverso la sentenza della Corte
d’Appello di Catania del 16.5.2011 con la quale – in un giudizio
promosso dal Comune di Giarre nei confronti dell’attuale
essere tenuto indenne da ogni pretesa risarcitoria avanzata, nei
suoi confronti, dagli eredi di Mario e Giuseppa Sapienza – era
stato accolto l’appello principale proposto dal Comune e rigettato
quello incidentale.
Resiste con controricorso illustrato da memoria il Comune di
Giarre che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato
affidato ad un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia
violazione e
falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360
n. 3 e n. 5 c.p.c. nonché insufficiente e contraddittoria
motivazione sul punto.
Il motivo non è fondato.
In tema di azione di mero accertamento l’interesse ad agire – che
rientra fra le condizioni dell’azione ai sensi dell’art. 100
c.p.c. la cui utilità, quindi, può maturare fino al momento della
decisione – postula che colui che agisce si qualifichi titolare
di diritti o di rapporti giuridici, non essendo invece necessario
l’attuale verificarsi della lesione di un diritto.
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ricorrente al fine di vedere affermato il proprio diritto ad
E’ sufficiente, infatti,
uno stato di incertezza oggettiva
sull’esistenza di un rapporto giuridico o sull’esatta portata dei
diritti e degli obblighi da esso scaturenti.
In tal caso, la rimozione di tale incertezza rappresenta un
risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se
l’interesse a rimuovere tale incertezza, quando colui che agisce
prospetti un mero interesse di fatto, privo cioè di alcuna tutela
da parte dell’ordinamento (Cass.20.1.2010 n. 919; Cass. 13.4.2007
n. 8845; Cass. 24.5.1975 n. 2115).
Ora, nel caso in esame, la Corte di merito, nell’individuare gli
elementi dai quali trarre il convincimento di un concreto
interesse del Comune di Giarre alla pronuncia di accertamento
richiesta in ordine alla operatività della garanzia assicurativa (
pagg. 2-3 della sentenza), ha fatto puntuale applicazione dei
principi sopra enunciati, escludendo, quindi, la rilevanza delle
censure avanzate.
Ha, così, concluso che “non vi è dubbio che dalla complessiva
valutazione di tali elementi risulta ampiamente dimostrata, già al
momento dell’appellata pronuncia di primo grado, la titolarità in
capo al Comune di Giarre di un interesse concreto ed attuale ad
eliminare, mediante la proposizione dell’azione di accertamento in
esame, una situazione di oggettiva incertezza in ordine ai termini
del contratto di assicurazione con la Fondiaria, ingenerata dalla
condotta stragiudiziale e processuale dalla stessa tenuta nella
vicenda in esame”.
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non con l’intervento del giudice, mentre è fuori luogo invocare
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 346 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3.
Il motivo è manifestamente infondato.
Il richiamo all’art. 346 c.p.c. non coglie nel segno.
Non si tratta di più domande o capi della sentenza.
dichiarato il difetto di interesse ad agire del Comune.
Il Comune, sempre sulla domanda originaria, ha contestato
tout
court l’erroneità della statuizione.
Non si è, pertanto, in presenza di eventuali domande rinunciate
perché non riproposte.
La domanda è unica, le ragioni sono varie.
Con il terzo motivo si denuncia
violazione e falsa applicazione
dell’art. 343 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.
nonché insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto.
Il motivo è inammissibile.
Da un lato, difetta la puntuale riproduzione degli atti richiamati
ed, in particolare, della comparsa di risposta con appello
incidentale, dall’altro non è censurata la
ratio decidendi
adottata dalla Corte di merito che ha ritenuto inammissibile
l’appello incidentale ” in quanto non risulta formulata alcuna
specifica critica verso la appellata decisione, né alcuna domanda,
già proposta in primo grado, sulla quale il tribunale ha omesso di
pronunciarsi”, limitandosi la ricorrente a generici richiami alla
sue precedenti difese.
Il ricorso principale è rigettato.
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Il primo giudice sulla domanda di accertamento proposta ha
Le conclusioni raggiunte consentono di ritenere assorbito
l’incidentale condizionato.
Conclusivamente,
il ricorso principale è rigettato; quello
incidentale condizionato dichiarato assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo,
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito
l’incidentale condizionato. Condanna la ricorrente principale al
pagamento delle spese che liquida in complessivi C. 8.200,00 ci
cui
e
8.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di
legge.
Così deciso in Roma, il giorno 19 febbraio 2015, nella camera di
consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione.
sono poste a carico della ricorrente principale.