Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12893 del 23/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/05/2017, (ud. 10/02/2017, dep.23/05/2017),  n. 12893

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13872 – 2016 R.G. proposto da:

S.A. – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtù

di procura speciale in calce al ricorso per regolamento di

competenza dall’avvocato Giuseppe Gioia ed elettivamente domiciliato

in Roma, alla piazza Margana, n. 29, presso lo studio dell’avvocato

Antonino Barletta.

– ricorrente –

contro

V.G. – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtù

di procura speciale a margine della scrittura ex art. 47 c.p.c.,

u.c., dall’avvocato Salvatore Ridolfo Nicastro ed elettivamente

domiciliato in Roma, al viale Gorizia, n. 22, presso lo studio

dell’avvocato Gianmaria Vito Livio Bonanno;

– resistente –

Avverso la sentenza n. 205/2016 del Tribunale di Enna;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 10 febbraio

2017 del consigliere Dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale Dott. Ghersi Renato Finocchi, che ha chiesto

dichiararsi inammissibile il ricorso per regolamento di competenza.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Con ordinanza in data 1.4.2009, assunta nell’ambito del procedimento iscritto al n. 1623/2008 R.G., il tribunale di Enna reintegrava nel possesso dei suoi fondi A.S., che aveva esperito ricorso a seguito dello spoglio sofferto ad opera di V.G..

Nell’ambito dello stesso procedimento il tribunale, ai sensi dell’art. 669 duodecies c.p.c., previa c.t.u., attendeva alla determinazione delle modalità di attuazione della reintegrazione possessoria.

Indi, a seguito di istanza del S. ai sensi degli artt. 611 e 614 c.p.c., con decreto del 31.3.2011 provvedeva alla liquidazione delle spese e ne ingiungeva il pagamento a V.G..

Con atto notificato in data 17.5.2011 costui proponeva opposizione; chiedeva la revoca dell’ingiunzione.

Resisteva A.S..

Con sentenza n. 205/2016 il tribunale di Enna, ritenuta la propria competenza, revocava l’ingiunzione e condannava A.S. alle spese.

Esplicitava che A.S. aveva correttamente promosso, ai sensi dell’art. 669 duodecies c.p.c., il procedimento di attuazione della reintegrazione possessoria innanzi al giudice che aveva disposto l’ordinanza in data 1.4.2009; che nondimeno l’ingiunzione di pagamento era illegittima, in quanto emanata “non dal giudice che ha pronunciato il provvedimento cautelare (competente ex art. 669 duodecies c.p.c.), ma dal giudice dell’esecuzione, irritualmente adito con istanza ex art. 614 c.p.c.” (così sentenza del tribunale di Enna, pag. 4).

Avverso tale sentenza A.S. ha proposto ricorso per regolamento di competenza; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi l’annullamento con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e con pronuncia ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

V.G. ha depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c.; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 38, 183 e 190 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2 e 4.

Deduce che V.G. non ha eccepito l’incompetenza del giudice che ha pronunciato l’ingiunzione di pagamento nè con l’atto di opposizione nè nel successivo corso del giudizio; che il tribunale non ha in alcun modo provveduto a rilevare d’ufficio l’incompetenza neppure al più tardi nel corso dell’udienza di precisazione delle conclusioni; che dunque la questione di competenza era senz’altro preclusa.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 38, 669 duodecies, 611 e 614 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c, comma 1, nn. 1, 2, 4 e 5.

Deduce che l’istanza di liquidazione delle spese di esecuzione del provvedimento di reintegra è stata rivolta al giudice della cautela, quale unico giudice, in difetto di giudizio di merito, competente a liquidarle; che nessun rilievo ha la circostanza che l’istanza di liquidazione fosse diretta al “giudice dell’esecuzione”, giacchè con siffatta espressione intendeva rivolgersi al giudice del possessorio; che del pari nessun rilievo ha la circostanza che nell’istanza di liquidazione fossero richiamati gli artt. 611 e 614 c.p.c., giacchè “norme di portata e riferimento generale, in ogni caso di “esecuzione” coattiva di provvedimenti, anche se cautelari e possessori” (così ricorso, pag. 6); che del resto nell’intestazione dell’ordinanza di liquidazione e di ingiunzione delle spese è riferimento al procedimento n. 1623/2008 R.G. ovvero al medesimo procedimento possessorio.

Deduce quindi che in parte qua la sentenza impugnata è solo apparentemente motivata.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 38, 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 4.

Deduce che indebitamente è stato dal tribunale ritenuto soccombente; che in ogni caso, in dipendenza dell’assoluta novità della questione trattata, vi era margine per compensare le spese.

Il regolamento è inammissibile.

Ed invero questa Corte ha già puntualizzato che è inammissibile il regolamento di competenza con il quale si impugni l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione del tribunale, adito ai sensi dell’art. 612 c.p.c., abbia fissato le modalità di esecuzione di un provvedimento cautelare, sostenendosi che il relativo provvedimento avrebbe dovuto essere emesso dallo stesso tribunale ai sensi dell’art. 669 duodecies c.p.c., atteso che la censura prospetta soltanto un problema di distribuzione degli affari all’interno del medesimo ufficio giudiziario e non un problema di competenza (cfr. Cass. (ord.) 12.1.2005, n. 443).

Analogamente, nel caso di specie, afferisce semplicemente alla distribuzione degli affari all’interno dello stesso ufficio giudiziario la circostanza che l’ingiunzione per il rimborso delle spese sostenute ai fini dell’attuazione del provvedimento di reintegrazione nel possesso sia stata emessa non già dal giudice del tribunale di Enna che ha pronunciato il provvedimento cautelare, sibbene dal giudice dell’esecuzione del medesimo ufficio.

Con specifico riferimento al terzo motivo si evidenzia che il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass. 19.6.2013, n. 15317; cfr. Cass. 11.11.1996, n. 9840, secondo cui, in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, nella ipotesi di soccombenza reciproca, esula da tale sindacato e rientra, invece, nei poteri del giudice del merito, la valutazione dell’opportunità di disporre o meno la compensazione, con la conseguenza che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si contesti il provvedimento del giudice che abbia posto l’onere delle spese a carico totale della parte pur non totalmente soccombente).

Si giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

Rileva in proposito significativamente una duplice circostanza.

Per un verso, che nella fattispecie non vi è stata una fase per il “merito” possessorio, sicchè a rigore è risultata preclusa l’operatività dell’ultima parte dell’art. 669 duodecies c.p.c., (cfr. al riguardo Cass. 15.1.2003, n. 481, secondo cui l’esecuzione del provvedimento d’urgenza in materia possessoria, secondo la previsione dell’art. 669 duodecies c.p.c., che, dettato per i sequestri, trova applicazione, in virtù dell’art. 669 quaterdecies del codice di rito, anche ai provvedimenti possessori immediati, non dà luogo ad un processo di esecuzione forzata, bensì ad una ulteriore fase del procedimento possessorio, che è di competenza dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento; ne consegue che la sede in cui si fa valere il diritto al rimborso delle spese sostenute o anticipate per l’attuazione coattiva del provvedimento cautelare possessorio è il giudizio possessorio, ed il provvedimento che statuisce su tale diritto è la sentenza che definisce il merito possessorio).

Per altro verso, che, nell’evenienza in cui sia mancata la fase deputata al “merito” possessorio, si è assunto in dottrina che troverebbero applicazione le norme in tema di esecuzione forzata.

Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 18.5.2016.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, A.S., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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