Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12893 del 22/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/06/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 22/06/2016), n.12893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5951/2013 proposto da:

D.L.A.M., (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRO GRACIS giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE SCHIO, (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

COMUNE SCHIO (OMISSIS), in persona del Sindaco D.V.L.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso

lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che lo rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

D.L.A.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRO GRACIS giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 2073/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato ALESSANDRO GRACIS;

udito l’Avvocato MARCO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. D.L.A.M. agì per il risarcimento dei danni patiti, da quantificarsi in un successivo giudizio, quale madre di C.R., che aveva riportato gravissime lesioni, cadendo, mentre a bordo del proprio ciclomotore percorreva una strada del Comune di (OMISSIS) a causa della presenza di un tombino sollevato di circa 7/8 cm., preceduto da un avvallamento del manto stradale.

Il Tribunale rigettò la domanda, ravvisando l’efficienza causale esclusiva della condotta della vittima, che procedeva in stato di alterazione psicofisica e senza rispettare la propria corsia di marcia.

La Corte di appello di Venezia, qualificata la domanda ai sensi dell’art. 2051 c.c., ritenne la corresponsabilità del Comune pari al 30%, con conseguente condanna al risarcimento da liquidarsi in separato giudizio (sentenza 27 settembre 2012).

Avverso la suddetta sentenza, l’originaria attrice propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi e deposita memoria; deposita, inoltre, brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 379 c.p.c., comma 4.

Si difende con controricorso il Comune di Schio, che propone ricorso incidentale affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la ricorrente principale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La decisione ha ad oggetto i ricorsi riuniti proposti avverso la stessa sentenza.

Logicamente preliminare è il ricorso incidentale del Comune, che censura l’applicazione dell’art. 2051 c.c., in appello, e sembra mettere in discussione la stessa dinamica del sinistro.

Mentre, il ricorso principale censura – con diversi profili – la misura del concorso causale attribuito al danneggiato.

2. Il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale si invoca la violazione dell’art. 345 c.p.c., per non avere la Corte di appello ritenuto nuova la domanda di accertamento della responsabilità del Comune prospettata in appello dall’attore ai sensi dell’art. 2051 c.c., dopo averla proposta ex art. 2043 c.c., in primo grado, va rigettato.

2.1. La corte di merito ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità. Secondo l’orientamento consolidato, la domanda di affermazione della responsabilità per cosa in custodia (ex art. 2051 c.c.) deve essere considerata, dal giudice d’appello, diversa e nuova e, dunque, inammissibile, rispetto a quella che in primo grado aveva avuto ad oggetto la normale responsabilità per fatto illecito (ai sensi dell’art. 2043 c.c.) solo nel caso in cui essa implichi l’accertamento di fatti in tutto o in parte diversi da quelli allegati e provati nel primo giudizio. Invece, allorquando, sin dall’atto introduttivo della causa l’attore abbia riferito il danno all’azione causale svolta direttamente dalla cosa, e, comunque, abbia enunciato situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee ad integrare la fattispecie di cui all’art. 2051 c.c., l’invocazione in appello di tale disposizione si risolve nella richiesta di una diversa qualificazione giuridica del fatto, consentita al giudice d’appello. (tra le tante, Cass. n. 18520 del 2009; n. 4591 del 2008).

3.Sono inammissibili i motivi secondo e terzo del ricorso incidentale, da trattarsi congiuntamente per la stretta connessione, con i quali, invocando omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e violazione dell’art. 2051 c.c., il ricorrente sembra mettere in discussione la dinamica del sinistro, nel senso che esso non sarebbe accaduto in prossimità dell’avvallamento e del tombino, e lamenta la mancata considerazione di tale evenienza fattuale pure in assenza di testimoni oculari.

Anche prescindendo dalla circostanza che, ratione temporis, alla specie si applica la nuova ristretta formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente non dimostra, mediante specifico riferimento agli atti processuali, di aver mai contestato nel giudizio di merito la dinamica del sinistro e, quindi, il nesso causale tra l’anomalia della strada e il sinistro.

4. Pertanto, il ricorso incidentale va rigettato.

5. La ricorrente principale, invocando con i tre motivi, rispettivamente, omessa motivazione (secondo la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), la violazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, in uno con la violazione degli artt. 41 e 43 c.p., nonchè la violazione dell’art. 1227 c.c., comma 2, censura la valutazione della percentuale di responsabilità ritenuta dalla Corte di merito.

5.1. Tutte le censure, da trattarsi congiuntamente per la stretta connessione, non hanno pregio e il ricorso va rigettato.

Dalla sentenza impugnata emerge che si è tenuto conto, ai fini della responsabilità del Comune, della presenza, non nella corsia di marcia del motociclo, del tombino sollevato di 7/8 cm. e in un avvallamento, quale anomalia della strada imputabile al Comune che non aveva provveduto ad idonea segnalazione.

Ai fini della responsabilità concorrente del danneggiato, la valutazione si è incentrata sulla circostanza che lo stesso viaggiava ebbro, non nella propria corsia di marcia.

Se non ci fosse stata l’anomalia, secondo il più probabile che non, non sarebbe caduto. Se non fosse stato ubriaco, secondo il più probabile che non, sarebbe restato sulla propria corsia e non sarebbe incappato nel tombino, a prescindere dalle possibili diverse conseguenze ipotizzabili sulla base di una reazione diversa alla caduta in assenza dello stato di ebrezza. In definitiva, indubbia è la concorrenza delle cause nella verificazione del sinistro, mentre la valutazione percentuale della concorrenza tra le stesse –

effettuata dal giudice del merito ragionevolmente in ragione della doppia condotta colpevole del danneggiato – fuori dalla corsia e con guida in stato di ebrezza – non può essere oggetto del sindacato di legittimità.

6. In conclusione, sono rigettati il ricorso principale e il ricorso incidentale. Le spese processuale sono interamente compensate in ragione della reciproca soccombenza.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE decidendo i ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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