Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12892 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15406/2017 proposto da:

F.D., F.E., domiciliati in Roma, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione rappresentati e difesi

dall’avvocato Marco Gregis;

– ricorrenti –

contro

Credito Emiliano S.p.a., in persona del legale rappresentante in

carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via Germanico n. 101

presso lo studio dell’avvocato Peconi Stefano che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Ferrari Massimo;

– controricorrente –

nonchè contro

Banca di Credito Cooperativo dell’Oglio e del Serio società

cooperativa, in persona del legale rappresentante in carica,

elettivamente domiciliato in Roma alla via Cosseria n. 5 presso lo

studio dell’avvocato Tricerri Laura, rappresentata e difesa

dall’avvocato Cremaschi Stefano;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 00791/2017 della CORTE d’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 30/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 da VALLE Cristiano, osserva:

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Brescia ha, con sentenza n. 00791 del 30/05/2017, confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo di accoglimento dell’azione revocatoria di due fondi patrimoniali costituiti da F.D. e F.E., con le rispettive mogli G.M.L.B. e F.M., proposta dal Credito Emiliano S.p.a. ed alla quale aveva aderito, ai sensi dell’art. 105 c.p.c., la Banca di Credito Cooperativo di Calcio e Covo società cooperativa.

1.1. Avverso la sentenza d’appello ricorrono con unico motivo D. ed F.E..

1.2. Resistono, con separati controricorsi, la S.p.a. Credito Emiliano e la Banca dell’Oglio e del Serio società cooperativa, quale incorporante della Banca di Credito Cooperativo di Calcio e Covo, società cooperativa.

1.3. Il P.G. non ha presentato conclusioni.

1.4. Non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. L’unico motivo del ricorso per cassazione di F. deduce violazione e (o) falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 137 c.p.c., comma 4, e art. 139 c.p.c., comma 2, ed afferma che l’atto di riassunzione dinanzi al Tribunale, a seguito dell’interruzione del processo dichiarata a causa del decesso di uno degli originari convenuti in revocatoria ( F.A.), non era stato loro ritualmente notificato, con la conseguenza che il contraddittorio non era stato ripristinato nei loro confronti ed essi non avevano potuto adeguatamente difendersi ed avevano, quindi, appreso della sentenza di primo grado solo a seguito di notificazione della stessa.

2.1. Il motivo di ricorso è sostanzialmente ripetitivo dell’unico motivo dell’appello incardinato dinanzi alla Corte territoriale dai fratelli F. e dalle loro coniugi.

3. La sentenza d’appello motiva adeguatamente sulle ragioni per le quali la notificazione dell’atto di riassunzione doveva ritenersi rituale, in quanto afferma che l’avvocato Ferruccio Orlandi, cui l’atto era stato consegnato dall’ufficiale giudiziario, si trovava, al momento dell’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario, nello studio e comunque nello stabile in cui era ubicato, all’epoca, lo studio legale del quale faceva parte il difensore dei ricorrenti (avvocato Gregis Marco).

3.1. In comparsa conclusionale in appello, si legge nella sentenza impugnata, il vizio era stato specificato nel senso che la consegna dell’atto in riassunzione era stata effettuata dall’ufficiale giudiziario ad un avvocato (Ferruccio Orlandi) che era stato ritenuto dall’ufficiale giudiziario notificante erroneamente collaboratore dello studio legale del quale faceva parte anche il loro difensore Gregis Marco, mentre in realtà l’avvocato consegnatario era collaboratore dello studio legale, ubicato nello stesso stabile sito in (OMISSIS), dello studio legale nel quale esercitava la professione forense l’avvocato G.M.L.B., coniuge di uno dei convenuti in revocatoria.

3.2. Il motivo non merita seguito, in quanto esso non mette adeguatamente in discussione l’accertamento di fatto, relativo alla consegna dell’atto a persona, l’avvocato Ferruccio Orlandi, qualificatosi quale collaboratore dello studio dell’avvocato Gregis Marco e il fatto che la consegna sia stata effettuata nello stabile di via (OMISSIS), ove era ubicato lo studio legale dell’avvocato Gregis.

La circostanza che i due studi legali, quello dell’avvocato Gregis Marco e quello in cui esercitata la professione legale l’avvocato Ferruccio Orlandi fossero ubicati su due piani diversi e in diverse unità immobiliari non vale a infirmare il corretto ragionamento decisorio del giudice di appello, anche in considerazione della circostanza che in ricorso non è in alcun modo specificato dove e quando la prospettazione sia stata effettuata in fase d’appello, rimanendo in tal modo priva di smentita l’affermazione della sentenza in scrutinio dell’essere stata la questione così come sopra prospettata fatta rilevare solo nella comparsa conclusionale depositata dai difensore dei F. e delle loro coniugi.

3.3. La conclusione della Corte di Appello di Brescia è, a prescindere, come tratteggiato, da profili di carenza di specificità del ricorso (e prima ancora del motivo d’appello) pienamente coerente con la costante giurisprudenza di legittimità in tema di consegna degli atti a persona qualificatasi quale collaboratore dello studio legale dell’avvocato domiciliatario, che in questa sede si intende ribadire e secondo la quale (Cass. n. 08537 del 06/04/2018 Rv. 648010 – 01): “La notificazione presso il procuratore domiciliatario della parte è validamente eseguita con la consegna di copia dell’atto ad un collega di studio, ove lo stesso abbia ricevuto tale copia senza riserva alcuna. Spetta, pertanto, al procuratore destinatario della detta notificazione che ne contesti la ritualità dimostrare l’inesistenza di ogni relazione di collaborazione professionale con il summenzionato collega e la casualità della sua presenza nel proprio studio.” e (Cass. n. 24502 del 30/10/2013 Rv. 628750 – 01): “La validità della notificazione effettuata ai sensi dell’art. 139 c.p.c., presso l’ufficio del destinatario, richiede che la copia dell’atto da notificare sia consegnata dall’ufficiale giudiziario a persona addetta all’ufficio o che comunque dichiari di essere tale, ovvero di essere abilitata o incaricata a ritirare l’atto. Ne consegue che è valida la notificazione di una sentenza al procuratore domiciliatario mediante consegna di copia ad un praticante avvocato, abilitato al patrocinio, nella qualità risultante testualmente dalla relata di notificazione – di “persona addetta allo studio/ufficio/sede incaricata a ricevere gli atti di notificazione”, anche se iscritto al registro dei praticanti avvocati di ordine diverso da quello di appartenenza del procuratore domiciliatario. Spetta, infatti, al destinatario della notificazione dimostrare l’inesistenza di qualsivoglia relazione di collaborazione professionale e la casualità della presenza del consegnatario presso lo studio del procuratore destinatario della notificazione”.

4. Il ricorso è, pertanto, rigettato.

4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti e, tenuto conto del valore complessivo della controversia, sono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle controparti.

4.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 7.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% oltre CA ed IVA per legge per ciascuna delle controparti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA