Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12892 del 23/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/05/2017, (ud. 10/02/2017, dep.23/05/2017),  n. 12892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13171 – 2016 R.G. proposto da:

L.O. – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtù di

procura speciale in calce al ricorso per regolamento di competenza

dall’avvocato Giorgio Casilli ed elettivamente domiciliato in Roma,

alla via Matteo Boiardo, n. 17, presso lo studio dell’avvocato

Ernesto Mancini;

– ricorrente –

contro

SYMI s.r.l. – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

Avverso l’ordinanza assunta in data 19.4.2016 dal tribunale di Milano

nell’ambito del giudizio iscritto al n. 50775/2015 R.G.;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 10 febbraio

2017 del consigliere Dott. Abete Luigi;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale Dott. Ceroni Francesca, che ha chiesto

rigettarsi l’istanza per regolamento di competenza.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al tribunale di Milano depositato il 2.9.2013 lo scultore L.O. esponeva che la “Symi” s.r.l., in esecuzione di un impegno assunto con il Comune di Meina, gli aveva commissionato la realizzazione di una scultura/monumento in bronzo; che il compenso, pattuito in Euro 300.000,00 e da versare in cinque tranches, gli era stato corrisposto per il minor importo di Euro 210.000,00, sicchè era creditore della quinta tranche ovvero per la somma di Euro 90.000,00; che la committente non aveva provveduto al pagamento del saldo, giacchè il contratto ne subordinava la corresponsione all’installazione/inaugurazione della scultura, che, sebbene prevista per il mese di maggio del 2010, non aveva tuttavia avuto luogo.

Chiedeva, tra l’altro, che si dichiarasse addebitabile alla controparte, che non aveva predisposto il sito ove posizionare la statua, il mancato avveramento della condizione e dunque che si dichiarasse avverata la condizione a norma dell’art. 1359 c.c., con conseguente condanna della “Symi” al pagamento della somma di Euro 90.000,00 con gli interessi.

Resisteva la “Symi” s.r.l..

Con ordinanza in data 19.4.2016 il tribunale di Milano sospendeva ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, il processo sino al passaggio in giudicato della decisione di cui all’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., del 14.10.2013 pronunciata tra le medesime parti dallo stesso tribunale e dalla “Symi” gravata d’appello dinanzi alla corte di Milano.

Dava atto il giudice a quo che l’autorità dell’ordinanza del 14.10.2013 – con cui la precedente domanda ex art. 702 bis c.p.c., del ricorrente era stata accolta fino a concorrenza della somma di Euro 60.000,00, corrispondente all’importo della quarta tranche del pattuito compenso, ed era stata respinta per l’importo della quinta tranche – aveva valore decisorio assimilabile ad una sentenza ed era stata ritualmente invocata sul presupposto che la decisione sollecitata con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 2.9.2013 fosse coperta da giudicato esterno.

Avverso l’ordinanza del 19.4.2016 L.O. ha proposto ricorso per regolamento di competenza; ha chiesto pronunciarsene l’annullamento e disporsi la prosecuzione del giudizio con il favore delle spese.

La “Symi” s.r.l. non ha svolto difese.

Il pubblico ministero ha formulato conclusioni scritte.

Il ricorrente ha dedotto la illegittimità della disposta sospensione.

Ha addotto che la decisione da assumere nel giudizio sospeso in nessun modo dipende dalla statuizione che la corte d’appello di Milano è deputata a pronunciare sull’impugnazione dalla “Symi” esperita avverso l’ordinanza del 14.10.2013; che tal ultima statuizione per nulla costituisce necessario antecedente logico – giuridico della decisione da assumere nel giudizio sospeso; che quindi per nulla si prospetta il rischio di un conflitto di giudicati.

Con istanza in data 30.1.2017 il ricorrente ha rappresentato che con sentenza n. 3433/2016, passata in giudicato il 18.1.2017, la corte d’appello di Milano ha respinto il gravame della “Symi” ed ha integralmente confermato l’ordinanza del 14.10.2013, sicchè “sarà possibile (…) per il ricorrente depositare (…) istanza di riassunzione del procedimento sospeso, senza dover attendere l’esito del presente giudizio” (così istanza del 30.1.2017, pag. 2); ha chiesto perciò dichiararsi la cessazione della materia del contendere relativamente al presente procedimento.

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Ed invero alla stregua delle puntualizzazioni dal ricorrente operate con l’istanza datata 30.1.2017 è ben evidente che il medesimo L.O. non ha interesse ad una pronuncia in ordine all’esperito regolamento di competenza (cfr. Cass. 1.4.2004, n. 6393, secondo cui è legittima la definizione di un giudizio con una pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere tutte le volte in cui il giudice si limiti a constatare che non vi è più interesse ad una pronuncia sul merito della domanda).

La “Symi” s.r.l. non ha svolto difese. Nessuna statuizione pertanto va assunta in ordine alle spese del presente giudizio.

La cessazione della materia del contendere fa sì che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, i art. 13, comma 1 quater, l ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere; non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dell’art. 13 cit., comma 1.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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