Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12892 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 29100/2018 R.G. proposto da:

M.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Walter Galeotti;

– ricorrente –

contro

Lapalina Società Agricola a r.l., rappresentata e difesa dall’Avv.

Giovanni B. Ghini, con domicilio eletto in Roma, Viale di Villa

Massimo, n. 36, presso lo studio dell’Avv. Renato Della Bella;

– ricorrente incidentale –

e contro

Avv. Z.C., rappresentato e difeso da sè stesso e dagli Avv.ti

Cesare Menotto Zauli, e Fabrizio Gizzi, con domicilio eletto presso

lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Oslavia, n. 30;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, n. 2175/2018

depositata il 21 agosto 2018.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28 gennaio

2021 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello;

lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, formulate ai

sensi e con le modalità previste dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137,

art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176,

con le quali si chiede l’accoglimento del primo motivo del ricorso

principale di M.M., assorbito il secondo, e il rigetto

del ricorso incidentale di Lapalina Società Agricola a r.l..

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Avv. Z.C. convenne in giudizio avanti il Tribunale di Forlì la Lapalina Società Agricola a r.l. chiedendone la condanna al pagamento di Euro 9.475,57 per compensi professionali.

Espose che:

– aveva prestato il proprio patrocinio in favore di M.M., titolare di azienda agricola, in una causa civile relativa a beni immobili promossa nel 2004;

– nel corso di tale giudizio il M. aveva conferito alla società Lapalina, con atto pubblico del 29/7/2005, il ramo d’azienda relativo all’esercizio dell’attività agricola;

– la causa era stata quindi abbandonata, dal momento che l’amministratore della società conferitaria aveva comunicato di non essere intenzionato a proseguirla.

Si era dunque verificato, secondo l’attore, il subingresso della società nella causa e nel rapporto di patrocinio, donde la tenutezza della stessa a corrispondere i compensi spettati per l’attività prestata.

Costituendosi in giudizio la società Lapalina resistette alla domanda e chiese ed ottenne di chiamare in garanzia il M., per essere dallo stesso manievato in caso di accoglimento della domanda.

Quest’ultimo si costituì a sua volta in giudizio contestando la fondatezza della domanda nei suoi confronti proposta, sull’assunto che la Lapalina ben conosceva la pendenza del giudizio e, conseguentemente, il debito nei confronti dell’Avv. Z..

Il Tribunale rigettò la domanda principale e condannò lo Z. a rifondere le spese di lite in favore della società convenuta, sul rilievo che dovesse nella specie applicarsi l’art. 2560 c.c. e non l’art. 2558 c.c., con la conseguenza che, non risultando il debito nelle scritture contabili obbligatorie, niente doveva all’Avv. Z. la società Lapalina.

Condannò però anche quest’ultima a rifondere a sua volta, al chiamato in garanzia, le spese dallo stesso sostenute, sul rilievo che la “titolarità del debito (derivava) direttamente da una disposizione di legge e non da un rapporto di garanzia e quindi inutile si era palesata la chiamata di un terzo in causa”.

2. Interpose appello lo Z., al quale resistette la società, riproponendo, in comparsa, la domanda di garanzia nei confronti del M. e impugnando, altresì, con appello incidentale, la sua condanna alle spese in favore di quest’ultimo.

Il M. rimase contumace.

3. La Corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento del gravame principale, ha condannato la Lapalina a pagare, in favore dell’appellante, la somma pretesa per l’esposta causale e, in accoglimento della domanda di manieva, ha altresì condannato il M. a tenere indenne la società di quanto dalla stessa dovuto all’appellante, oltre che alle spese di ambo i gradi del giudizio di merito, dichiarando conseguentemente assorbito l’appello incidentale della società.

3.1. Ha, infatti, ritenuto dimostrato in atti che l’amministratore della società “non solo fosse a conoscenza della pendenza di una lite…, ma che abbia anche impartito istruzioni all’avv. Z…., con la conseguenza che egli (ha) accettato in ogni caso di subentrare nel contratto di prestazione d’opera intellettuale già in essere tra il legale ed il M.”.

La diversa ricostruzione accolta dal primo giudice avrebbe potuto condividersi, secondo la Corte territoriale, se l’amministratore della Lapalina avesse revocato l’incarico per affidarlo ad altro legale; “egli invece – si rimarca in sentenza – ha dato mandato all’avv. Z. “di contattare il difensore della controparte al fine di verificare la possibilità di abbandonare la causa a spese compensate” e ciò sulla scorta del fatto di avere piena legittimazione in tal senso “in qualità di amministratore della società subentrata al Sig. M.M.” operando quindi egli stesso un espresso richiamo al subentro nei contratti di cui all’art. 2558 c.c.”.

3.2. La domanda di manleva è stata, poi, ritenuta fondata sulla base del rilievo che, nè nei libri contabili, nè nel verbale d’assemblea contenente l’atto di conferimento, vi è menzione dei debiti contratti nei confronti dell’Avv. Z., non potendosi pertanto escludere che – nonostante in un atto di quel giudizio l’Avv. Z. si fosse dichiarato antistatario – la Lapalina possa aver ritenuto che egli fosse stato già pagato.

4. Avverso tale decisione, limitatamente alle statuizioni che lo concernono, M.M. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Lapalina Società Agricola a r.l., proponendo a sua volta ricorso incidentale con tre mezzi, al quale resiste lo Z., depositando controricorso.

Tutte le parti hanno depositato memorie, ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Chiamata all’adunanza camerale del 10 luglio 2020, all’esito della stessa questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 23646 del 27/10/2020, ritenuta la rilevanza nomofilattica della questione posta con il primo motivo del ricorso principale, ha disposto ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., la trattazione della causa in pubblica udienza.

Fissata dunque l’odierna udienza, in vista della stessa tutte le parti hanno depositato ulteriori memorie.

Il P.M. ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale di M.M., assorbito il secondo, e il rigetto del ricorso incidentale di Lapalina Società Agricola a r.l..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in Camera di consiglio, senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, non avendo alcuna delle parti nè il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.

2. Con il primo motivo del proprio ricorso principale M.M. denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per omessa notifica dell’appello incidentale ed altresì per essere stato omesso “ordine di notifica e/o di integrazione del contraddittorio” nei propri confronti: “(error in procedendo; violazione dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 333 c.p.c.)”.

Rileva di non essere stato messo a conoscenza nè della riproposizione della domanda di manleva nei suoi confronti, nè dell’appello incidentale svolto dalla Lapalina in ordine alle spese; ciò avendo anche inciso sulla sua decisione di non costituirsi in appello.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in subordine, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2560 c.c..

Lamenta che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che i debiti già maturati nei confronti dell’Avv. Z. rimanessero esclusi dal conferimento, male argomentando dall’art. 2560 c.c. (che il ricorrente afferma, invece, non essere applicabile alla fattispecie, poichè postula che l’alienante sia una società commerciale) e altrettanto male interpretando il verbale recante il conferimento d’azienda (in particolare per avere omesso di considerare la lettera D di quell’atto, ove si prevedeva espressamente il subentro della società conferitaria, ai sensi dell’art. 2558 c.c., in tutti i contratti stipulati per l’esercizio dell’impresa cui inerisce l’azienda conferita”).

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale, la Lapalina s.r.l. denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2558 c.c., per avere il giudice di appello ritenuto trattarsi di successione nel contratto di patrocinio.

Rileva che il subingresso nel contratto viene in sentenza affermato quale conseguenza non dell’acquisto dell’azienda bensì di un comportamento attivo del legale rappresentante di essa società, consistito nell’aver dato mandato all’Avv. Z. di contattare il difensore di controparte e nell’avere, allo stesso, impartito istruzioni.

Sarebbe, in tal modo, falsamente applicato l’art. 2558 c.c. e, inoltre, “si ricorre… alla fictio di un mandato che non c’è; perchè, se c’è, è un mandato a cessare l’attività, non a svolgerla”.

Si tratterebbe, peraltro, di un mandato che non implica alcuna successione nel contratto, perchè l’attività, a quella data, era già stata svolta, mentre, se vi fosse stata un’attività successiva, il subentrante avrebbe dovuto corrispondere quanto dovuto solo per l’opera svolta da lì in avanti.

5. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 2558 e 2560 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto trattarsi di una successione nel contratto e non di una successione nel debito.

Sostiene che, non avendo il subentrante ratificato nulla ma solo chiesto di cessare la lite, la fattispecie avrebbe dovuto qualificarsi come successione nel debito e, pertanto, avrebbe potuto riconoscersi solo se il debito fosse stato riportato nelle scritture contabili.

6. Con il terzo motivo la ricorrente incidentale denuncia, infine, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 1703 c.c. e segg.. e artt. 2222 c.c. e segg., per avere la Corte di merito ritenuto che il mero non agere configurasse un mandato e/o un contratto d’opera (così nell’intestazione).

Lamenta che i giudici d’appello hanno omesso di considerare che, successivamente alla richiesta, da parte della società, di verificare la possibilità di abbandonare la causa, l’Avv. Z. altro non fece che, appunto, abbandonare la causa.

Rileva che il contenuto di un mandato e, in special modo, di un mandato professionale, non può essere negativo (un non agere).

6. Preliminare, per ragioni di ordine logico, deve ritenersi l’esame del ricorso incidentale.

I motivi che ne sono posti a fondamento, congiuntamente esaminabili per la loro stretta connessione, sono inammissibili, in quanto aspecifici e comunque tendenti a sollecitare una nuova e diversa ricognizione della fattispecie concreta.

Il subingresso nel contratto viene in sentenza affermato sulla base di una valutazione, argomentata, del comportamento concreto tenuto dall’amministratore della società e del rilievo che quel comportamento dimostrava univocamente la consapevolezza di essere subentrato al conferente, ai sensi dell’art. 2558 c.c., nella gestione della lite (e, conseguentemente, anche nel rapporto di patrocinio).

6.1. Ciò posto, il primo motivo si appalesa aspecifico poichè muove da una premessa fattuale diversa: che, cioè, la Corte avrebbe ritenuto la società vincolata al legale in forza di un nuovo mandato (del quale si contesta la configurabilità) e non in virtù dell’acquisto della titolarità dell’azienda (a cui tutela era stata promossa la causa).

6.2. Il secondo motivo prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza e tende a contrapporre in termini assertivi e apodittici – comunque certamente estranei al vizio denunciato – una diversa ricostruzione del fatto (non successione nel contratto, ma nel debito), non potendo certamente ravvisarsi nella censura la denuncia di un errore di sussunzione poichè, come detto, astrae dall’accertamento del fatto quale in concreto operato in sentenza.

6.3. Il terzo motivo è altresì inammissibile per le medesime considerazioni svolte con riferimento al primo motivo.

Si postula, contrariamente al vero, che l’obbligazione della società sia stata affermata quale effetto di un presunto nuovo mandato (dal contenuto negativo). La ricostruzione in fatto operata in sentenza è invece ben diversa. Con quel comportamento la società aveva univocamente dimostrato di ritenersi essa stessa subentrata nella lite e legittimata dunque a gestirla e dare istruzioni al patrocinatore.

Mette conto peraltro considerare che, secondo pacifica interpretazione, l’art. 2558 c.c., considera quale effetto naturale della cessione dell’azienda il subingresso dell’acquirente nei contratti inerenti all’esercizio dall’azienda; e tale effetto esclude, con conseguente mancata liberazione del contraente originario, solo in presenza di una specifica manifestazione di opposizione dell’altro contraente (nella specie, l’Avv. Z.).

Irrilevante, dunque, verificare se il comportamento tenuto dall’amministratore della società acquirente (Lapalina) fosse tale da potersene desumere la volontà dello stesso di subentrare o meno nel contratto di patrocinio.

Era, piuttosto, sufficiente l’accertamento che questo potesse considerarsi contratto non di carattere personale ma inerente all’esercizio dall’azienda, giacchè, in tal caso, la successione era un effetto naturale della cessione d’azienda, con conseguente liberazione del cedente (cfr., in argomento, Cass. 16/06/2004, n. 11318; 07/03/2001, n. 3312, Cass. 29/04/1999, n. 4301; Cass. 19/06/1996, n. 5636).

L’accertamento che tale dovesse considerarsi il contratto in questione (poichè inerente ad immobile compreso nell’azienda cesura) può considerarsi implicito nella sentenza e sul punto non è svolta alcuna specifica censura.

7. Venendo dunque all’esame del ricorso principale del M. -condannato, come detto, dalla Corte d’appello a manlevare la società Lapalina di quanto da questa dovuto allo Z. – deve rilevarsi la fondatezza del primo motivo con conseguente assorbimento del secondo.

7.1. Occorre al riguardo anzitutto rilevare che, come evidenziato già in narrativa, il tribunale, pur avendo rigettato la domanda di pagamento di compensi professionali avanzata dall’Avv. Z.C. nei confronti della società Lapalina, non si è limitato a dichiarare assorbita in tale rigetto la domanda di manieva proposta da detta società contro M.M., ma ha pronunziato anche su tale domanda subordinata, ritenendo “inutile” la chiamata in causa del M. poichè debitore diretto dell’Avv. Z. non in forza di un rapporto di garanzia ma per effetto diretto dell’art. 2560 c.c.; proprio per tale ragione ha condannato la società Lapalina alla rifusione delle spese in favore del M..

Da tale pronuncia discendeva che, nel giudizio di appello, Lapalina Società Agricola a r.l. – evocata dallo Z. con riferimento al rapporto principale nel quale era risultata vittoriosa in primo grado -, onde riproporre ritualmente nei confronti di M.M., per il caso di soccombenza sulla riproposta domanda dello Z., la domanda subordinata di manleva avanzata in primo grado, era tenuta a proporre appello incidentale.

Tanto si afferma argomentando a contrario dal principio enunciato dalle Sezioni Unite dei questa Corte secondo il quale “nel caso di chiamata in garanzia, qualora il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda principale e non abbia deciso sulla domanda di chiamata in garanzia e sulle sue implicazioni (rivalsa), in quanto la decisione su di essa era stata condizionata all’accoglimento della domanda principale e non era stata chiesta nè dal convenuto preteso garantito nè dal preteso garante indipendentemente dal tenore della decisione sulla domanda principale, ove l’attore appelli la decisione di rigetto della domanda principale (impugnazione da rivolgersi necessariamente contro il convenuto ed il terzo), ai fini della devoluzione al giudice d’appello della cognizione della domanda di garanzia per il caso di accoglimento dell’appello e di riconoscimento della fondatezza della domanda principale, non è necessaria la proposizione da parte del convenuto appellato di un appello incidentale, ma è sufficiente la mera riproposizione della domanda di garanzia ai sensi dell’art. 346 c.p.c.” (Cass. Sez. U. 18/04/2016, n. 7700; v. anche Cass. Sez. U. 12/05/2017, n. 11799).

Si verifica, infatti, nella specie, la situazione speculare a quella presupposta da tale principio nella quale il giudice di primo grado, pur avendo rigettato la domanda della parte attrice, ha ugualmente deciso sulla chiamata in causa del supposto garante da parte della convenuta (pur vittoriosa sulla domanda principale), sostanzialmente affermando l’inesistenza di un rapporto di garanzia.

In tale contesto la riproposizione, in appello, della domanda di garanzia non poteva non passare attraverso l’impugnazione di tale statuizione, donde la necessità dell’appello incidentale (del resto proposto con riferimento alla statuizione sulle spese, meramente consequenziale a quella decisione).

7.2. Ciò posto, indipendentemente dalla valutazione (da riservare al giudice del rinvio) se la riproposizione in appello della domanda di manieva rispettasse oppure no i requisiti e il contenuto minimo richiesto per un atto di gravame, si appalesa preliminare il rilievo che la stessa non poteva comunque essere esaminata dal giudice d’appello (come invece è stato fatto, esitandone il suo accoglimento) in difetto (pacifico in causa) della sua notifica al presunto garante.

7.2.1. Tale notifica, in particolare, nella specie si imponeva in ragione della qualità, in capo a quest’ultimo, di litisconsorte necessario.

Tale infatti era il M. (e lo è) alla luce della ricostruzione delle implicazioni che, nell’ipotesi di chiamata in causa del garante da parte del convenuto, si verificano in sede di gravame allorquando, come accaduto nel caso di specie, la domanda principale contro il responsabile viene respinta e l’attore proponga impugnazione. In questo caso, indipendentemente dal fatto che vi sia stata pronuncia sulla causa di garanzia, l’attore che propone appello in via principale riguardo al rigetto della sua domanda deve necessariamente, come sopra s’è già accennato, introdurlo evocando oltre che il responsabile anche e necessariamente il garante.

Ciò, com’è noto, è stato affermato da Cass. Sez. U. n. 24707 del 04/12/2015, all’esito di un percorso motivazionale che ha escluso che dalla qualificazione come propria o impropria della garanzia, secondo una terminologia notoriamente usata, possano discendere differenti implicazioni rispetto al litisconsorzio in fase di impugnazione, dovendosi comunque ravvisare un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l’efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell’accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l’oggetto del giudizio, evenienza, quest’ultima, ipotizzabile allorchè egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l’accertamento dell’esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l’attribuzione della relativa prestazione.

In piena osservanza di tale onere l’appellante principale, nella specie, ha doverosamente evocato nel giudizio di appello anche il terzo preteso garante, il quale tuttavia è in quel giudizio rimasto contumace.

7.2.2. In tale contesto la comparsa dell’appellata, contenente la riproposizione della domanda di garanzia nei confronti dell’altro appellato litisconsorte necessario ma rimasto contumace, dovendo per le ragioni dette considerarsi, in parte qua, quale appello incidentale (e ciò indipendentemente dalla qualificazione che ne abbia operato la stessa parte: v. Cass. n. 24456 del 03/11/2020), doveva per ciò stesso necessariamente essere anche notificata al predetto altro appellato.

Secondo insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, infatti, la norma dell’art. 343 c.p.c., comma 1, secondo cui l’appello incidentale si propone nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza o in quelle previste dagli artt. 331 e 332 c.p.c. – senza che sia necessaria, quindi, la notifica dell’atto di impugnazione – è applicabile all’appello incidentale rivolto contro l’appellante principale o contro altra parte già costituita o che si costituisca prima del decorso dei termini d’impugnazione, ma non quando l’appello incidentale sia proposto nei confronti di parti non presenti nel giudizio di secondo grado. In tal caso, se l’impugnazione ha per oggetto una sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, il giudice deve assegnare all’appellante incidentale (che, come nel caso in esame, abbia tempestivamente proposto l’impugnazione con la comparsa o in udienza, nei confronti dell’appellante principale) il termine per integrare il contraddittorio nei confronti degli avversi litisconsorti necessari, a norma dell’art. 331 c.p.c.; se, invece, l’impugnazione ha per oggetto una sentenza resa in cause scindibili, l’appellante incidentale deve provvedere alla notifica dell’impugnazione nei termini perentori di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c. (a seconda dei casi in relazione all’avvenuta notificazione o meno della sentenza impugnata) (v. Cass. 29/07/1994, n. 7127; 23/03/1998, n. 3078; 02/07/1999, n. 6802; 19/09/2014, n. 19722; v. anche Cass. n. 9649 del 02/05/2011; n. 19754 del 19/09/2014; n. 7769 del 20/04/2016; n. 7886 del 28/03/2017).

Trattandosi, dunque, nella specie, di una situazione di litisconsorzio processuale necessario, il contraddittorio, carente, in relazione all’appello incidentale, nei confronti del M., doveva essere integrato ai sensi dell’art. 331 c.p.c..

In accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, la sentenza va pertanto cassata in relazione e la causa rinviata al giudice a quo, perchè ordini, in relazione all’appello incidentale, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’appellato contumace M..

Al giudice del rinvio va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo del ricorso principale, nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbito il secondo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA