Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12892 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 10/06/2011), n.12892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

De Vincenzi s.n.c. Di Cinzia e Domenico De Vincenzi, in persona del

legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla Via A.

Farnese n. 7, presso lo studio dell’avv. BERLIRI Claudio e Alessandro

Cogliati Denza, dai quali è rapp.to e difeso, giusta procura in

atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 54/10/09 depositata il 16/4/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 3/5/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. GAETA Pietro.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da De Vincenzi s.n.c. Di Cinzia e Domenico De Vincenzi contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Roma n. 519/48/06 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro e catastale relativa alla compravendita di un terreno industriale in data 8/6/2001 nel Comune di Sant’Oreste. La CTR riteneva che l’Ufficio non fosse incorso nella violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, nel valutare l’immobile in quanto “supportato dall’allegazione della stima fatta dall’Agenzia del Territorio”, nonchè per la destinazione dell’area – industriale e non artigianale. Riteneva altresì non spettanti le agevolazioni di cui alla L. n. 388 del 2000 in quanto non invocate all’atto della compravendita. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Si è costituita l’Angezia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 3/5/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe erroneamente escluso la spettanza del più favorevole regime fiscale in quanto non richiesto all’atto della compravendita.

La censura è fondata alla luce dell’indirizzo espresso da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 14117 del 11/06/2010; Sez. 5, Sentenza n. 10354 del 07/05/2007), secondo cui le agevolazioni tributarie non necessitano di una espressa richiesta, se non nei casi in cui sia la legge a prevedere l’indispensabilità di un’istanza del contribuente o una sua necessaria collaborazione, che consista nel manifestare determinate intenzioni cui siano ricollegati i benefici o nell’indicare qualità proprie o caratteristiche del bene, non conosciute in generale dall’Amministrazione.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 43, 44, 51 e 51, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe violato tali norme assumendo come base imponibile il valore venale precedentemente determinato dall’Ufficio Tecnico Comunale, senza tenere conto dei vincoli ed oneri imposti successivamente sul bene.

La censura è inammissibile non essendo indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate – o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina.

Con terzo motivo la ricorrente assume la omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della decisione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La decisione sarebbe priva di sufficiente motivazione circa gli elementi che avrebbero inciso sulla determinazione del prezzo come evidenziati dalla società con il proprio atto di appello.

La censura è fondata ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento in considerazioni delle argomentazioni formulate dalla società con l’atto di appello.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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