Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12892 del 09/06/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12892 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA

sul ricorso 17198-2008 proposto da:
GRIDA SRL 00787760800, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore Sig. GIOACCHINO CAMPOLO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO
CIVININI 28 o 61, presso lo studio dell’avvocato
FANCELLO SERRA GIANFRANCO, che la rappresenta e
2014

difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

809

contro

CURATOLA GIUSEPPE CRTGPP36E08H959Z,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA VAL PELLICE 53, presso lo

1

Data pubblicazione: 09/06/2014

studio dell’avvocato CRUCITTI DOMENICO, rappresentato
e difeso dall’avvocato TRIPODI ORIO ORAZIO giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 107/2006 della CORTE D’APPELLO

321/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/03/2014 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito l’Avvocato GIANFRANCO FANCELLO SERRA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
l’accoglimento del motivo 1/A di ricorso e per il
rigetto del motivo 1/B;

2

di REGGIO CALABRIA, depositata il 07/05/2007, R.G.N.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ottenuta ordinanza di rilascio per finita
locazione nei confronti del proprio conduttore
Giuseppe Curatola, la G.R.I.D.A. s.r.l. richiedeva
al Pretore di Reggio Calabria di determinare
l’indennità prevista dall’art. 69 della l. n.

Nelle more del giudizio -che si protraeva per
diversi anni- la società effettuava -in data
13.4.92- offerta reale dell’indennità nella misura
di £ 30.400.000; inoltre, definendo il giudizio di
risoluzione per finita locazione, la Corte di
Cassazione individuava nel 30.9.85 la data di
cessazione del rapporto locatizio.
Pronunciando sull’indennità, il Tribunale di
Reggio Calabria (cui la causa era pervenuta a
seguito della soppressione della Pretura
inizialmente adita) la riconosceva in un importo
pari a ventiquattro mensilità del canone corrente
di mercato, aumentato degli interessi legali dalla
scadenza del contratto alla data dell’offerta
reale.
A seguito di gravame proposto dalla locatrice,
la Corte di Appello di Reggio Calabria indicava
come dovute diciotto mensilità del canone corrente
di mercato e dettava disposizioni circa gli
interessi dovuti sull’indennità e circa quelli
maturati sulla somma di cui all’offerta reale,
disponendo altresì la compensazione fa detti
3

392/78.

importi e il pagamento dell’eventuale differenza
residua.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la
G.R.I.D.A. s.r.1., affidandosi ad un unico articolato- motivo con cui deduce “insanabile
contrasto” tra motivazione e dispositivo.

moTrvI DELLA DECISIONE
1.

Il ricorso è soggetto al regime dei

quesiti (ex art. 366 bis C.P.C.) in quanto la
sentenza è stata depositata il 7.5.2007.
2.

Con l’unico motivo, la ricorrente deduce

“nullità della sentenza e falsa applicazione degli
articoli 132 e 156, 2 ° comma C.P.C., in relazione
all’art. 360 nn. 3 e 4 C.P.C. per insanabile
contrasto tra: a) motivazione, in cui si dispone
che la Grida è debitrice del Curatola per la somma
di £ 18.000.000, aumentata degli interessi legali
dal 1.10.1985 al 13.4.1992 ed il dispositivo con
il quale la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha
individuato quale termine finale del computo dei
predetti interessi nel diverso momento in cui il
Curatola ha incassato e fatto proprie le somme
oggetto della offerta reale del 13.4.1992; b)
motivazione, in cui si dispone l’obbligo del
Curatola di restituzione delle somme risultanti
corrisposte in eccesso dalla G.R.I.D.A. s.r.l.
maggiorate degli interessi legali dalla data del
13.4.92 al sostanziale soddisfo ed il dispositivo
nel quale tali interessi vengono riconosciuti in
4

Il Curatola resiste a mezzo di controricorso.

favore della G.R.I.D.A. s.r.l. solo dalla data di
pubblicazione della relativa sentenza”.
3. Premesso

che,

per

quanto

faccia

riferimento anche all’ipotesi di cui al n. 3
dell’art. 360 C.P.C., il motivo non prospetta
alcun vizio di impostazione giuridica e che lo

la doglianza al profilo dell’error in procedendo,
deve ritenersi che il motivo meriti accoglimento
in relazione al vizio ex art. 360, n. 4) C.P.C..
3.1. E’ noto, infatti, che -secondo
l’orientamento consolidato di questa Corte”l’inconciliabile contraddittorietà fra
motivazione e dispositivo letto in udienza (il
quale, nel rito del lavoro, è atto di rilevanza
esterna) non può essere sanata né facendo
applicazione del principio dell’integrazione del
dispositivo con la parte motivazionale né con il
procedimento di correzione degli errori materiali
e determina nullità della sentenza, ai sensi
dell’art. 156, secondo coma, cod. proc. civ.,
difettando tale atto, considerato nella sua unità,
dei requisiti indispensabili per il raggiungimento
dello scopo cui è destinato” (Cass. n.
11895/1995), ossia per “rendere conoscibile il
contenuto della statuizione giudiziale” (Cass. n.
10637/2007; conf., ex multis, Cass. n. 29490/2008,
Cass. n. 22661/2007).
3.2. Nel caso in esame, sussiste indubbiamente
un insanabile contrasto (tale da poter addirittura
5

stesso tenore del ‘quesito di diritto’ circoscrive

determinare

risultati

opposti

circa

l’individuazione del soggetto debitore all’esito
delle compensazioni e del calcolo degli interessi)
tra il dispositivo letto in udienza e la
successiva motivazione; ricorrendo, altresì,
l’obiettiva impossibilità di individuare la

di prevalenza di una delle contrastanti
affermazioni, deve dichiararsi la nullità della
sentenza ex art. 156, 2 ° co. C.P.C..
3.3. Accolto, nei termini di cui sopra, il
ricorso, deve disporsi il rinvio della causa alla
Corte di Appello di

Reggio

Calabria che, in

diversa composizione, provvederà anche sulle spese
del presente giudizio.

la Corte accoglie il ricorso per quanto di
ragione, cassa in relazione e rinvia, anche per le
spese del presente giudizio, alla Corte di Appello
di Reggio Calabria, in diversa composizione.
Roma, 27.3.2014

Il Consigliere est.

t,

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