Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12891 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 1103/2017 R.G. proposto da:

B.I., n. q. di trustee del “Trust Rita”, rappresentato e

difeso dall’Avv. Salvatore Sagliocca, con domicilio eletto in Roma,

via Fulcieri Paulucci dè Calboli, n. 5;

– ricorrente –

contro

D.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Giorgio Damiani e

dall’Avv. Lucia Scognamiglio, con domicilio eletto presso lo studio

di quest’ultima in Roma, via G. Pisanelli, n. 40;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste, n. 641/2016,

pubblicata il 21 ottobre 2016;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 gennaio 2020

dal Consigliere IANNELLO Emilio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale SGROI Carmelo, che ha concluso chiedendo dichiararsi

l’improcedibilità di ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.G. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Udine, T.C., le società Immobiliare Taris S.r.l. e Ale.Ta. di T.C. & C. S.a.s. e il trustee pro tempore del “Trust Rita”, proponendo, a tutela della garanzia patrimoniale del credito nei confronti della prima vantato per Euro 22.840,30, oltre accessori e spese, azione revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., in relazione ai seguenti atti dispositivi:

a) compravendita del (OMISSIS) con cui T.C. aveva trasferito alla zia T.R. la proprietà della metà indivisa delle unità immobiliari ubicate in Comune di Pavia di Udine al prezzo di Euro 200.000,00;

b) compravendita del (OMISSIS) con cui T.C. aveva trasferito alla zia T.R. la proprietà dell’altra metà indivisa delle unità immobiliari predette al prezzo di Euro 200.000,00;

c) compravendita del (OMISSIS) con cui T.C. aveva trasferito alla Ale.Ta Di C.T. & C. S.a.s. la proprietà della metà indivisa di una unità immobiliare in (OMISSIS) al prezzo di Euro 2.720,34;

d) compravendita del (OMISSIS) con cui T.R. aveva trasferito ad Immobiliare Taris S.r.l. la nuda proprietà delle unità immobiliari e terreni in Comune di Pavia di Udine, ad essa pervenuti con gli atti sub a) e b);

e) cessione a titolo gratuito del 30/06/2011 con cui Immobiliare Taris S.r.l. aveva ceduto al “Trust Rita” la proprietà delle unità immobiliari e terreni di Pavia di Udine e di altri fabbricati di Udine, ad essa pervenuti con l’atto sub d);

f) cessione a titolo gratuito del 12/08/2011 col quale Ale.Ta di T.C. & C. S.A.S. aveva ceduto al “Trust Rita” la proprietà di alcune unità immobiliari in (OMISSIS), ad essa pervenuti con l’atto sub c).

Il Tribunale accolse la domanda limitatamente agli atti sopra descritti alle lett. c) ed f).

2. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Trieste, in accoglimento del gravame incidentale proposto dal D. e rigettando l’appello principale delle controparti, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato inefficaci nei confronti del predetto anche tutti gli altri atti sopra elencati, condannando gli appellanti principali al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

3. Avverso tale decisione B.I., n. q. di Trustee del “Trust Rita”, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, cui ha resistito, depositando controricorso, D.G..

4. All’esito dell’adunanza camerale del 17/1/2019, questa Corte, avendo rilevato che il ricorso non risultava notificato nè a T.C., nè ad Immobiliare Taris S.r.l., nè ad Ale.Ta. di T.C. & C. S.a.s., litisconsorti necessari, con ordinanza interlocutoria depositata in data 28/2/2019, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle predette, con rinvio a nuovo ruolo della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’ordinanza interlocutoria sopra menzionata questa Corte ha rilevato il difetto di integrità del contraddittorio sulla base delle seguenti considerazioni, che giova in questa sede ribadire.

Il ricorso è proposto dal trustee del “Trust Rita” quale terminale (subacquirente a titolo gratuito) di tutti gli atti dispositivi oggetto di revocatoria, i cui percorsi seguono sostanzialmente due linee direttrici:

– la prima segna i passaggi di proprietà dei beni immobili siti in Pavia di Udine attraverso gli atti di cui alle lettere a), b), d) ed e): vendita da T.C. a T.R. (atti sub a) e b)); cessione da T.R. a Imm. Taris (atto sub lett. d)); donazione da Imm. Taris al trust (atto sub lett. e));

– la seconda segna i passaggi di proprietà dei beni in (OMISSIS): vendita da T.C. ad Aleta s.a.s. (atto sub lett. c)); donazione da Aleta al trust (atto sub lett. f)).

Secondo pacifico indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, cui si intende dare continuità, qualora sia stata proposta una azione revocatoria, esiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente; conseguentemente, nel caso in cui il giudizio non sia stato introdotto nei confronti di tutte le parti necessarie, o la sentenza sia stata impugnata nei confronti di alcune soltanto di esse, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie pretermesse (Cass. 16/07/2003, n. 11150; v. anche Cass. n. 15603 del 2005; n. 8952 del 2000).

Nel caso di specie il ricorso è stato proposto solo nei confronti del soggetto che ha agito in revocatoria, non risultando invece indirizzato nè alla debitrice di quest’ultimo, T.C., nè alle società che da questa, o dalla zia T.R., hanno acquistato (Imm. Taris e Aleta) per trasferire successivamente, a titolo gratuito, al trust: soggetti che hanno partecipato ad entrambi i gradi del giudizio di merito e da considerare, per quanto detto, litisconsorti necessari.

2. Per tali ragioni la richiamata ordinanza ha disposto l’integrazione del contraddittorio, ex art. 331 c.p.c., nei confronti di T.C., Immobiliare Taris S.r.l. e Ale.Ta. di T.C. & C. S.a.s., fissando a tal fine termine di giorni novanta dalla comunicazione della ordinanza medesima.

Tale comunicazione risulta essere stata ritualmente effettuata dalla cancelleria, a mezzo p.e.c., in data 28/2/2019.

Da allora è, ad oggi, ampiamente decorso il termine perentorio concesso per l’integrazione del contraddittorio, ma non risulta depositato alcun atto di integrazione del contraddittorio.

E’ stata anzi depositata, in data 2/4/2019, copia della comunicazione, inviata in data 29/3/2019 dall’Avv. Salvatore Sagliocca alla propria cliente, di rinuncia al mandato difensivo, contenente l’avvertimento della (allora) vicina scadenza del termine per l’integrazione del contraddittorio.

3. Non resta pertanto che prendere atto della mancata integrazione del contraddittorio e dichiarare, per tal motivo, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., comma 2, inammissibile il ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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