Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12891 del 23/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/05/2017, (ud. 10/02/2017, dep.23/05/2017),  n. 12891

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11754 – 2016 R.G. proposto da:

B.A., – c.f. (OMISSIS); + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente

domicilia;

– resistente –

Avverso il decreto n. 153/2016 del consigliere designato della corte

d’appello di Firenze;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 10 febbraio

2017 del consigliere Dott. Abete Luigi;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale Dott. Ghersi Renato Finocchi, che ha chiesto

accogliersi il ricorso per regolamento di competenza e dichiararsi

la competenza territoriale della corte d’appello di Perugia.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso alla corte d’appello di Firenze depositato in data 12.2.2016 i ricorrenti indicati in epigrafe chiedevano ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento di un equo indennizzo per l’eccessiva durata dei giudizi di equa riparazione da essi promossi con separati ricorsi, poi riuniti, dinanzi alla corte d’appello di Perugia e definiti con Decreto n. 2014/2013 di parziale accoglimento della stessa corte di merito e con sentenza n. 17673/2015 di questa Corte di legittimità, giudizi di equa riparazione durati, per taluni, quattro anni e quattro mesi, per taluni, quattro anni e cinque mesi, per taluni, quattro anni e sei mesi e correlati – a loro volta – all’eccessiva durata di un giudizio svoltosi innanzi al t.a.r. del Lazio.

Con D. n. 153 del 2016 il consigliere designato della corte d’appello di Firenze dichiarava la incompetenza per territorio della corte d’appello di Firenze e la competenza ratione loci della corte d’appello di Roma.

Evidenziava che il primo grado del giudizio presupposto, “che non può essere che quello svoltosi davanti al T.A.R. del Lazio” (così Decreto n. 153 del 2016), si era svolto nel distretto della corte d’appello di Roma, sicchè ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, nella formulazione in vigore dall’1.1.2016, competente ratione loci a decidere era la corte d’appello di Roma.

Avverso tale decreto i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per regolamento di competenza; hanno chiesto pronunciarsene l’annullamento e dichiararsi la competenza della corte di appello di Perugia.

Il Ministero della Giustizia ha depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c.; si è rimesso alle determinazioni di questa Corte di legittimità.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

I ricorrenti denunciano la violazione/falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, come sostituito dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 777, lett. g).

Deducono che, contrariamente all’assunto della corte distrettuale, “i giudizi presupposti ex L. n. 89 del 2001 dei quali è stata lamentata l’irragionevole durata, erano (rectius: sono) quelli svoltisi, in 1° grado, innanzi alla Corte d’Appello di Perugia e da questa decisi, previa riunione, con decreto di accoglimento parziale n. 2014 del 22.10.2013 (…)” (così ricorso, pag. 8).

Deducono che pertanto competente a decidere è la medesima corte d’appello perugina; che del resto se il giudizio presupposto fosse stato quello celebratosi dinanzi al t.a.r. del Lazio, “il ricorso per equa riparazione avrebbe dovuto essere proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e non già, come avvenuto, nei confronti del Ministero della Giustizia” (così ricorso, pag. 9).

Il ricorso è inammissibile.

E’ sufficiente il riferimento all’insegnamento di questa Corte di legittimità a tenor del quale, in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso il decreto emesso dal magistrato designato dal presidente della corte d’appello, secondo la disciplina introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 1, comma 777, lett. g), convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, trattandosi di provvedimento contro il quale può essere proposta l’opposizione al collegio di cui alla L. 4 maggio 2001, n. 89, e che, pertanto, diventa definitivo solo in caso di mancata opposizione (cfr. Cass. (ord.) 24.7.2014, n. 16806; cfr. altresì Cass. (ord.) 11.9.2014, n. 19238, secondo cui in tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto emesso dal magistrato delegato della corte d’appello, ai sensi della L. 24 maggio 2001, n. 89, art. 3, comma 4, come modificato dal D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, poichè contro tale provvedimento va proposta opposizione al collegio della L. n. 89 del 2001, introdotto dallo stesso D.L. n. 83 del 2012).

Si reitera che il Ministero della Giustizia si è rimesso alle determinazioni di questa Corte di legittimità.

In difetto di una effettiva e sostanziale ragione di contrasto si giustifica perciò l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013) (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza; compensa integralmente le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ sez. Civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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