Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12891 del 22/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/06/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 22/06/2016), n.12891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28313/2012 proposto da:

ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING, (OMISSIS) in persona

del Direttore Generale F.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELL’ORSO 74, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DI

MARTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO ADINOLFI

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3145/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato VINCENZO ADINOLFI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Eni S.p.a. – Divisione Refining & Marketing impugnava la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata – sezione distaccata di Castellammare di Stabia, con la quale, previa dichiarazione di cessazione della locazione alla data del 30 aprile 2010, era stata condannata al rilascio di un appezzamento di terreno con annesso immobile, adibito ad attività di distribuzione di carburante, sito in Castellammare di Stabia, in favore di D.G..

Lamentava l’appellante la nullità della disdetta della L. n. 392 del 1978, ex art. 29, per mancata dimostrazione dell’esistenza dei requisiti indispensabili attinenti alla serietà e alla realizzabilità dello scopo di adibire il cespite in questione ad attività di distribuzione di carburante da esercitarsi da parte di D.R., figlio dell’appellato. D.G. resisteva al gravame, chiedendone il rigetto.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 3 novembre 2011, rigettava l’impugnazione e condannava l’appellante alle spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito Eni S.p.a. – Divisione Refining & Marketing ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

D.G. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta “violazione o falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), in relazione della L. n. 392 del 1978, art. 29 ed all’art. 2697 c.c.”.

La ricorrente censura la decisione della Corte di merito per aver la stessa ritenuto “bastevole e sufficiente ai fini della motivazione della disdetta che il locatore abbia semplicemente evocato l’attività commerciale cui destinare il locale evidenziando così chiaramente che alcuna altra indagine” la medesima Corte ha svolto in relazione alla prova della serietà della dedotta intenzione di adibire l’immobile al predetto esercizio.

2. Con il secondo motivo si deduce “violazione o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

La ricorrente lamenta “l’omesso esame della sussistenza di quegli elementi di fatto, mai verificati in termini probatori, tali da lasciar comprendere che l’attività indicata dalla L. n. 392 del 1978, art. 27, nel caso di specie distribuzione di carburanti, fosse seriamente realizzabile sia da un punto di vista tecnico che giuridico”.

3. I motivi, che per connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono entrambi infondati.

La Corte di merito non è incorsa nei lamentati vizi di violazione di legge e di motivazione, evidenziandosi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, si è correttamente attenuta al principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo, il locatore che agisce per far valere la facoltà di diniego del rinnovo del contratto alla prima scadenza per il motivo indicato dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 29, lett. b), ha l’onere di provare la serietà della dedotta intenzione di adibire l’immobile all’esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta di una delle attività indicate dall’art. 27 e, quindi, la realizzabilità tecnica e giuridica, non anche la effettiva e concreta realizzazione, di quell’intento (Cass. 20/08/2003, n. 12209; Cass. 14/01/2000, n. 358;

Cass. 3/12/1994, n. 10423). Si evidenzia, infatti, al riguardo che, nella specie all’esame, in questa fase non rileva se siano state rilasciate le necessarie autorizzazioni amministrative, del che sembra essere consapevole la stessa ricorrente (v. p. 17 e 18 del ricorso); inoltre, correttamente la Corte di merito ha ritenuto dimostrata in concreto la realizzabilità sia tecnica che giuridica dello svolgimento dell’attività indicata di distribuzione carburanti in capo al conduttore, trattandosi di attività identica a quella già svolta dalla conduttrice proprio nell’immobile di cui si discute in causa (v. sentenza impugnata p. 2 e 3).

4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

5. Non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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