Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12891 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1391/2019 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’

CAVALIERI 11, presso lo studio degli avvocati ANTON GIULIO LANA, e

MARIO MELILLO, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 678/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 29/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/01/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PEPE Alessandro.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.M. convenne in giudizio il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad infezione da HCV, che assumeva di aver contratto a causa di trasfusioni di sangue cui era stata sottoposta presso l’Ospedale di (OMISSIS) il (OMISSIS).

Si costituì in giudizio il Ministero della Salute, contestando la richiesta.

Il Tribunale di Ancona accertò la responsabilità del Ministero e lo condannò al risarcimento dei danni nella misura di 77.335,63 Euro, oltre accessori.

Pronunciando sul gravame della D., la Corte di Appello di Ancona ha riconosciuto una personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura del 20% e ha escluso la possibilità di effettuare la compensatio lucri cum damno fra l’importo risarcitorio riconosciuto alla D. e l’indennità ex L. n. 210 del 1992, erogata alla stessa.

Al riguardo, la Corte ha rilevato che la compensatio “integra un’eccezione in senso lato, rientrante nell’attività difensiva consentita alla parte in ogni momento e finchè non resti preclusa dal giudicato interno, anche implicito, sicchè può essere dedotta per la prima volta in appello ed essere rilevata pure di ufficio dal giudice”, aggiungendo che “occorre però che vi sia stata rituale allegazione dei fatti a tal fine rilevanti o che gli stessi possano ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti. Soltanto in tal caso il giudice può trarre d’ufficio da tali fatti tutte le conseguenze alla cui produzione essi sono idonei ai fini della compensatio lucri cum damno”; tanto premesso, la Corte ha concluso che “nella fattispecie in esame parte appellata ha allegato e prodotto in giudizio la documentazione relativa al riconoscimento in favore dell’appellante dell’indennità prevista dalla L. n. 210 del 1992, soltanto nel presente giudizio di appello e, dunque, tardivamente, trattandosi di documentazione nella disponibilità della parte e che la stessa ben avrebbe potuto produrre in primo grado”.

Ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Salute, affidandosi a un unico motivo; ha resistito la D. con controricorso.

Il ricorso è stato rimesso alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 11611/20.

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte (ai sensi del D.L. n. 117 del 2020, art. 23, comma 8 bis, come convertito dalla L. n. 176 del 2020), chiedendo l’accoglimento del ricorso.

La D. ha depositato due memorie (una in vista dell’adunanza già fissata per il 5.3.2020 ed una in vista dell’odierna udienza).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo, il Ministero denuncia “violazione e falsa applicazione della L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 2, artt. 2043,2056 c.c. e segg., artt. 2041 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 115,116,183,213 c.p.c. e art. 345 c.p.c., commi 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Il ricorrente lamenta che, pur avendo correttamente inquadrato la questione della compensatio nel novero delle eccezioni in senso lato, la Corte ha erroneamente “inteso veicolare la rilevabilità delle eccezioni in senso lato ai limiti preclusivi di una specifica allegazione e prova a cura della parte a favore della quale la questione avrebbe operato, onde in concreto escluderla perchè specificamente dedotta e documentata nell’esatto ammontare dal Ministero solo in sede di appello (con la nota di deposito e deduzioni in vista dell’udienza del 6.3.2016) e nonostante quanto già risultante allegato e documentato ex actis sulla questione medesima sin dal primo grado”; evidenzia che, già con l’atto di citazione, la D. aveva allegato (documentandolo) di avere avanzato istanza per la concessione dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 e di essere stata convocata a visita presso la C.M.O. di Chieti e che, nel corso del giudizio di primo grado, era stato acquisito il giudizio espresso dalla C.M.O, che aveva accertato il nesso causale tra la trasfusione e l’epatite C e aveva ascritto l’infermità della D. alla VII categoria tabella A del D.P.R. n. 834 del 1981; aggiunge che, nel corso del giudizio di appello, il Ministero aveva depositato la nota della Regione Marche del 1.3.2016, cui erano allegati il decreto di presa in carico e liquidazione degli arretrati n. 70/AIR-04 del 31.3.2009 e il prospetto delle somme già erogate alla D., e aveva chiesto che venisse disposto lo scomputo da quanto fosse risultato ancora spettante alla D. delle somme già percepite e percipiende ai sensi della L. n. 210 del 1992.

Tanto dedotto, il ricorrente richiama Cass., S.U. n. 10531/2013 (secondo cui “il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati “ex actis”, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto”) e assume che la questione della compensatio sarebbe stata rilevabile d’ufficio già sulla base di quanto allegato e documentato agli atti del giudizio di primo grado; che quanto prodotto dal Ministero in sede di appello valeva a specificare e documentare l’ammontare dell’indennizzo percepito; che, in ogni caso, la Corte di Appello avrebbe potuto determinare l’entità delle somme erogate alla D. sulla base delle apposite tabelle ministeriali; che, in alternativa, la Corte “avrebbe potuto/dovuto far luogo ad una pronuncia di detrazione generica, al più rimettendo alla successiva fase esecutiva la quantificazione esatta dell’ammontare delle somme da portare in detrazione rispetto al risarcimento; ovvero, infine, lo stesso Giudice avrebbe potuto/dovuto disporre l’acquisizione di ulteriori informazioni ai sensi dell’art. 213 c.p.c.”.

2. Va considerato, in punto di fatto, che:

– il Ministero ha depositato solo in appello il decreto della Regione Marche del 31.3.2009 che avrebbe potuto produrre già nel giudizio di primo grado;

– il prospetto (aggiornato al 1.1.2016) delle somme erogate alla D. (anch’esso depositato in appello) contiene l’indicazione degli importi versati anno per anno dal 2009 al 2015, ossia indicazioni che solo in parte avrebbero potuto essere fornite nel giudizio di primo grado (conclusosi con sentenza del 10.1.14) giacchè l’importo complessivamente liquidato fino al 31.12.15 non avrebbe potuto essere indicato che nel giudizio di appello;

– è incontroverso (emerge dalla narrativa della sentenza impugnata, dal ricorso nella parte in cui trascrive la sentenza di primo grado e non è contestato nel controricorso) che già nel giudizio di primo grado la stessa attrice avesse allegato e documentato di avere formulato l’istanza di indennizzo e di essere stata sottoposta a visita preo la C.M.O. e che, nello stesso giudizio, era emerso che la C.M.O. aveva accertato il nesso causale fra trasfusione ed infezione.

3. Tanto premesso, deve considerarsi – in diritto – che:

secondo Cass., S.U. n. 10531/2013 del 2013, la deduzione degli elementi rilevanti ai fini della compensatio è svincolata dalla sequenza ordinaria prevista per l’allegazione e la prova dei fatti (giacchè, se si ritenesse operante anche per i fatti posti a fondamento dell’eccezione in senso lato lo sbarramento previsto dall’art. 183 c.p.c., comma 6, la differenza di regime rispetto alle eccezioni in senso stretto si ridurrebbe al fatto che la rilevazione di queste ultime va anticipata alla comparsa di risposta), essendo sufficiente che tali elementi emergano comunque nel giudizio di primo grado;

nel caso in esame, la circostanza dell’avvio del procedimento per l’indennizzo era stata dedotta (e documentata) dall’attrice fin dalla

citazione e nel corso del giudizio di primo grado era emerso anche l’avvenuto riconoscimento del nesso di causa fra trasfusione e infezione; può quindi ritenersi che nel giudizio di primo grado risultasse acquisito il dato della spettanza dell’indennizzo, ancorchè non fosse stato prodotto il decreto della Regione che formalmente lo riconosceva e liquidava;

la circostanza che non potesse essere tardivamente depositato in grado di appello il decreto regionale (in quanto già producibile in primo grado) non esclude che potesse invece essere prodotto il prospetto riepilogativo dei ratei versati fino a tutto il 2015, giacchè lo stesso teneva conto dei versamenti intervenuti anche successivamente alla sentenza di primo grado; prospetto che non solo determinava l’importo complessivamente versato alla D., ma conteneva – in sè – la prova dell’avvenuto riconoscimento dell’indennizzo (costituente il necessario presupposto dei versamenti);

ne consegue che la Corte di Appello, senza limitarsi a rilevare la tardività della produzione documentale effettuata in appello (tardività effettivamente limitata, per quanto si è detto, al solo decreto regionale), avrebbe dovuto valutare se, in base agli altri elementi risultanti ex actis (le acquisizioni compiute in primo grado e quelle ritualmente intervenute in appello), sussistessero gli elementi fattuali per procedere alla compensatio;

quanto, poi, alla quantificazione degli importi, è noto che, per il principio di acquisizione della prova, il giudice avrebbe potuto fare riferimento a tutte le risultanze del giudizio (cfr. Cass. n. 20111/2014, Cass. n. 24177/2020, Cass. n. 26757/2020);

sotto altro profilo, deve rilevarsi che non emerge nè dalla sentenza, nè dal controricorso che l’importo indicato come erogato alla D. fosse stato dalla stessa contestato e deve dunque ritenersi che la Corte di Appello avrebbe dovuto anche valutare se la posizione assunta dalla D. rispetto alla produzione del prospetto riepilogativo potesse valere a rendere pacifica e incontroversa la circostanza dell’avvenuto versamento dei ratei fino all’importo indicato.

4. Il motivo va pertanto accolto e la sentenza dev’essere cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione.

5. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

 

 

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