Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12891 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 10/06/2011), n.12891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Cooperativa Lavoratori Edili soc. coop., in persona del legale

rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla Via degli Scipioni

288, presso lo studio dell’avv. REGGI D’ACI Michela, dal quale è

rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Alessandro Fabbrini e Arturo

Knering, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

rapp.ta e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Trentino A. Adige n. 7/2008/02 depositata il 16/5/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 3/5/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. GAETA Pietro.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Cooperativa Lavoratori Edili soc. coop. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Bolzano n. 4/5/2006 che aveva accolto il ricorso della Cooperativa Lavoratori Edili soc. coop. avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso delle imposte di registro, ipotecarie e catastali versate in occasione dell’acquisto di immobili situati in zona soggetta a piani di recupero. La CTR accoglieva l’appello sul rilievo che il contribuente non aveva dato prova di avere iniziato il recupero degli immobili. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Si è costituita l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 3/5/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 168 del 1982, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove si subordina l’agevolazione fiscale alla effettiva attuazione dei piano di recupero.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR onerato la contribuente a provare la effettiva attuazione del piano.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondate.

Questa Corte ha invero ritenuto che l’applicazione dell’imposta di registro e di quelle ipotecarie e catastali in misura fissa, prevista dalla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 5, per gli atti di trasferimento di immobili compresi nei piani di recupero (di iniziativa pubblica o privata, purchè convenzionati) di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 27, e segg., postula soltanto che, ai momento della registrazione, sia dichiarata l’esistenza di due requisiti, uno oggettivo (costituito dall’inserimento degli immobili nei piani di recupero) ed uno soggettivo (costituito dall’essere l’acquirente uno dei soggetti che attuano il recupero), la cui effettiva sussistenza deve essere accertata dall’ufficio successivamente alla registrazione, configurandosi la differenza d’imposta eventualmente dovuta come una specie di imposta complementare del D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 42, mentre l’attuazione effettiva del recupero da parte del soggetto che si impegna in tal senso costituisce un evento futuro rispetto alla registrazione. Pertanto incombe all’ufficio tributario l’onere di provare l’insussistenza dei presupposti dell’agevolazione quando, riscossa l’imposta in misura ordinaria all’atto della registrazione, il contribuente chieda il rimborso della parte eccedente la misura fissa.

Quanto sopra ha effetto assorbente in ordine al terzo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione della normativa in materia di agevolazioni fiscali laddove la CTR ha ritenuto essenziale l’inizio del recupero degli immobili, pur rientrando i medesimi in un piano di recupero ad iniziativa pubblica).

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Trentino A. Adige.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Trentino A. Adige.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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