Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12891 del 09/06/2014


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 12891 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 21465-2008 proposto da:
AUTORITÀ PORTUALE TRIESTE 00050540327, in persona del
suo Presidente e legale rappresentante dott. CLAUDIO
BONICIOLLI, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA
ADRIANA 5 – PAL A, presso lo studio dell’avvocato DE
MARTINO SIMONE, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GHELARDI MARCELLO giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA RHONE MEDITERRANEE IN
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA 00395580103, in
persona del suo Commissario Liquidatore, rag. ELIO

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Data pubblicazione: 09/06/2014

POZZO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C
MONTEVERDI 20, presso lo studio dell’avvocato LAIS
GIULIO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato BAZZANI VIRGILIO giusta procura a
margine del controricorso;

avverso la sentenza n. 742/2007 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 14/06/2007 r.g.n. 355/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/03/2014 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito l’Avvocato GIULIO LAIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’estinzione del giudizio.

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– controricorrente –

R.G.N. 21465/08
Udienza del 6 marzo 2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L’8 ed il 9 gennaio 1992 un incendio distrusse una parte del carico di
1.488 balle di cotone stoccate in un capannone del porto di Trieste, gestito
dall’Ente Autonomo Porto di Trieste (in seguito trasformato in Autorità
Portuale di Trieste, d’ora innanzi, “APT”).

coassicurazione, dalla Rh8ne Mediterranée, la cui Rappresentanza Generale
per l’Italia (d’ora innanzi, per brevità, la “Rheme”) nel 1994 agì in
surrogazione, ex art. 1916 c.c., nei confronti dell’APT.

3. Il Tribunale di Genova con sentenza del 23.1.2002 rigettò la domanda,
ritenendo non provato da parte dell’assicuratore l’avvenuto pagamento
dell’indennizzo.
La Corte d’appello di Genova con sentenza 23.5.2007 riformò la decisione di
primo grado, e condannò la APT a pagare alla Rhòne la somma di euro
8.822,83, oltre accessori.

4. Tale sentenza è stata impugnata per cassazione dall’APT, sulla base di un
solo motivo.
La Rh8ne ha resistito con controricorso.

5. Con istanza congiunta datata 4.3.2014, le parti hanno dichiarato di avere
transatto la lite, hanno rinunciato al ricorso, ed hanno chiesto dichiararsi
l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La dichiarazione congiunta delle parti di rinuncia al ricorso è causa di
estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

2. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti, in
considerazione della espressa richiesta in tal senso.
P.q.m.
la Corte di cassazione, visto l’art. 391 c.p.c.:

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2. Il proprietario del carico venne indennizzato, in virtù di un contratto di

R.G.N. 21465/08
Udienza del 6 marzo 2014

-) dichiara estinto il giudizio;
-) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile

della Corte di cassazione, addì 6 marzo 2014.

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