Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12890 del 23/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 23/05/2017, (ud. 10/02/2017, dep.23/05/2017),  n. 12890

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10207 – 2016 R.G. proposto da:

P.M. – c.f. (OMISSIS) – S.E. – c.f. (OMISSIS)

– rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente in virtù

di procura speciale in calce al ricorso per regolamento di

competenza dall’avvocato Monica Casiraghi e dall’avvocato Antonio

Bellomo ed elettivamente domiciliati in Roma, al viale Bruno Buozzi,

n. 5 presso lo studio dell’avvocato Grazia Maria Mantelli.

– ricorrenti –

contro

B.R.A.O. – c.f. (OMISSIS) – LAGHI ALPINI s.r.l. –

c.f./p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, alla via Emilia, n.

86/90, presso lo studio dell’avvocato Maurizio Corain che

congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Enrico Lambiase li

rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine della

scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c..

– resistenti –

Avverso l’ordinanza del tribunale di Arsizio Busto in data 21.3.2016,

pronunciata nell’ambito del procedimento iscritto al n. 7929/2015

R.G..

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 10 febbraio

2017 del consigliere Dott. Abete Luigi;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale Dott. Ceroni Francesca, che ha chiesto

rigettarsi il ricorso per regolamento di competenza.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., al tribunale di Arsizio Busto P.M. ed S.E. esponevano che con scrittura siglata in data 1.7.2013 avevano promesso di acquistare per il prezzo di Euro 320.000,00 e B.R.A.O. aveva promesso di vender loro la piena proprietà di un’unità immobiliare, ovvero di una villa con annesso doppio box, da edificare in territorio di (OMISSIS);

che si era concordata la ultimazione dei lavori entro la data del 31.5.2014 e la stipula del definitivo entro e non oltre il 31.8.2014;

che sulla scorta di scrittura integrativa in data 18.6.2013 avevano provveduto al versamento dell’importo della caparra confirmatoria;

che B.R.A.O. e la “Laghi Alpini” s.r.l., onerata quest’ultima dell’esecuzione dei lavori, si erano resi inadempimenti agli obblighi assunti, tant’è che essi ricorrenti avevano notificato alle controparti diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., diffida che, rimasta senza esito, aveva determinato la risoluzione del contratto.

Chiedevano, tra l’altro, accertarsi e darsi atto della intervenuta risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c., con condanna delle controparti alla restituzione della somma di Euro 163.600,00, pari al doppio della caparra confirmatoria.

Si costituivano B.R.A.O. e la “Laghi Alpini” s.r.l..

Chiedevano, tra l’altro, in via preliminare, dichiararsi l’incompetenza del giudice adito in dipendenza della clausola compromissoria di cui all’art. 9 del contratto, siccome prefigurante il deferimento delle controversie eventualmente insorte alla Camera di Commercio di Milano e la loro risoluzione secondo il regolamento di conciliazione dalla stessa Camera adottato; nel merito, concludevano per il rigetto delle avverse istanze ed esperivano domande riconvenzionali.

Con ordinanza del 21.3.2016 il Tribunale di Busto Arsizio dichiarava la propria incompetenza per materia, attesa la competenza della camera arbitrale di Milano, e compensava le spese di lite.

Premetteva il tribunale che il regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Milano contemplava la soluzione delle controversie alla Camera deferite in via compromissoria sub specie di arbitrato rituale, sicchè l’eccezione preliminare dei resistenti afferiva al profilo della competenza.

Indi esplicitava che il contratto preliminare di compravendita fuoriusciva dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, sicchè i ricorrenti non avevano “diritto a tale forma di garanzia che peraltro era facoltativa con il consenso delle parti” (così ordinanza, pag. 2).

Esplicitava infine che non vi era margine per l’applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., giacchè non vi era prova che il preliminare fosse “un modulo o formulario determinato dal venditore” (così ordinanza, pag. 2).

Avverso tale ordinanza P.M. ed S.E. hanno proposto ricorso per regolamento di competenza; hanno chiesto annullarsi l’ordinanza impugnata e dichiararsi la competenza del Tribunale di Busto Arsizio con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.

B.R.A.O. e “Laghi Alpini” s.r.l. hanno depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c.; hanno chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e ss. c.c. e dell’art. 806 c.p.c..

Deducono che la clausola di cui all’art. 9 del preliminare non è qualificabile come compromissoria alla stregua del “contenuto letterale delle espressioni e parole usate, mancando qualsiasi riferimento alla figura degli arbitri” (così ricorso, pag. 8).

Deducono ulteriormente che le deroghe convenzionali alla competenza dell’autorità giudiziaria vanno interpretate restrittivamente; che per giunta, allorchè il “contratto contenga sia una clausola compromissoria, sia una clausola che individua in via esclusiva la competenza di un determinato Tribunale” (così ricorso, pag. 11), nel dubbio circa l’effettiva volontà delle parti, “deve darsi la prevalenza alla competenza del giudice ordinario” (così ricorso, pag. 11); che “il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria non era subordinato ad alcun preventivo accordo nè le parti hanno inteso devolvere la cognizione all’autorità giudiziaria ordinaria solo nell’ipotesi in cui la stessa si riferisse a materia retta dalla legge sul consumo” (così ricorso, pag. 11).

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1454 c.c. e/o omessa motivazione.

Deducono che “la diffida ad adempiere ha determinato il venir meno del preliminare di compravendita con l’effetto del venir meno anche della clausola di cui all’art. 9” (così ricorso, pag. 13).

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 29 c.p.c. e art. 1341 c.c..

Deducono che la clausola di cui all’art. 9 del preliminare è da qualificare vessatoria, siccome contenuta in un contratto predisposto unilateralmente dall’un contraente e sottoposta all’altro ai fini della sua mera adesione; che il testo del preliminare è stato dalle controparti utilizzato per la stipulazione con una pluralità di soggetti; che dunque la clausola di cui all’art. 9 doveva essere oggetto di specifica e distinta sottoscrizione.

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 36, 99, 100 e 112 c.p.c..

Deducono che in dipendenza delle domande di merito, da qualificare senza dubbio come riconvenzionali, i resistenti hanno senz’altro rinunciato all’eccezione di compromesso.

Deducono inoltre che il Tribunale di Busto Arsizio identifica il giudice competente ratione loci in relazione ai criteri tutti atti ad individuare il giudice territorialmente competente.

Destituito di fondamento è il primo motivo.

E’ innegabile che l’indagine sulla portata di una clausola compromissoria, ai fini della risoluzione di una questione di competenza, rientra nei poteri di questa Corte che, in tale materia, è anche giudice di fatto (cfr. Cass. (ord.) 30.9.2015, n. 19546).

Nondimeno, pur in quest’ottica, il dictum del giudice a quo risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico – formale.

Segnatamente si evidenzia quanto segue.

In primo luogo, che il tenore letterale dell’art. 9, comma 1, del contratto preliminare rende patente ed incontrovertibile la volontà compromissoria dei contraenti.

In secondo luogo, che la previsione dell’art. 9, comma 2, dà ragione, al più, della impregiudicata operatività della iurisdictio statuale limitatamente agli ambiti istituzionalmente sottratti alla cognizione arbitrale. E ciò a prescindere dal rilievo per cui la medesima previsione è comunque destinata a rimaner incisivamente menomata nella sua proiezione operativa in dipendenza dell’inapplicabilità al caso di specie – preliminare di compravendita immobiliare – della disciplina di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005 (D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 128, comma 2, così recita: “ai fini del presente capo si intende per: a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assembleare, tranne (…)”).

In terzo luogo, che, di conseguenza, l’asserita “incertezza in sede interpretativa della clausola compromissoria” (così ricorso, pag. 9) è destinata a dissolversi significativamente.

Infine, che le censure che il motivo in esame veicola, si risolvono sostanzialmente nella contrapposizione di una differente interpretazione all’interpretazione data dal giudice del merito (la clausola di cui all’art. 9 del contratto, “al contrario (…), non può che essere interpretata nel senso che le parti abbiano previsto la possibilità di esperire un tentativo di conciliazione avanti la Camera di Commercio di Milano e non certo un arbitrato”: così ricorso, pag. 9).

Destituito di fondamento è del pari il secondo motivo.

E’ sufficiente evidenziare che il riscontro dell’asserita risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c., del contratto – risoluzione su cui poggia l’assunto della caducazione della clausola compromissoria – attiene a pieno titolo al merito e pertanto esula dalla cognizione che in sede di regolamento di competenza è devoluta a questo Giudice di legittimità (cfr. Cass. 28.3.2006, n. 7075, secondo cui, in sede di regolamento di competenza l’ambito della contestazione, e quindi il potere di controllo spettante alla Corte di Cassazione, è limitato alla individuazione del giudice competente sulla base del rapporto processuale instaurato con le domande ed eccezioni proposte dalle parti, con esclusione di ogni altra questione estranea al tema della competenza).

Va respinto il terzo motivo.

Ed invero un contratto è qualificabile “per adesione” secondo il disposto dell’art. 1341 c.c., – e come tale è soggetto, per l’efficacia delle clausole cosiddette vessatorie, alla specifica approvazione per iscritto – solo quando sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente; cosicchè tale ipotesi non ricorre quando risulta che il negozio è stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti (cfr. Cass. 15.4.2015, n. 7605; Cass. 19.5.2006, n. 11757).

Ebbene è da escludere certamente che lo schema contrattuale sulla cui scorta è insorto il rapporto tra le parti in lite, fosse destinato a regolare una serie indefinita di rapporti.

Va parimenti respinto il quarto motivo.

E’ da disconoscere recisamente, alla stregua del tenore letterale e logico delle conclusioni nel complesso rassegnate dagli originari resistenti, che costoro abbiano rinunciato, a motivo della contestuale formulazione di conclusioni “di merito”, alla preliminare eccezione di incompetenza.

In dipendenza del rigetto del ricorso va quindi ribadita la competenza arbitrale (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 25.10.2013, n. 24153, secondo cui l’attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla L. 5 gennaio 1994, n. 25, e dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicchè lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 18.4.2016.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (L. 24 dicembre 2012, n. 228, comma 1 quater introdotto dall’art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza; dichiara la competenza arbitrale; condanna in solido i ricorrenti a rimborsare ai resistenti le spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA