Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12890 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 10/06/2011), n.12890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.A., elett.te dom.to in Roma, alla Via Nomentana n. 295,

presso lo studio dell’avv. DI ROSA Valerio Antimo, rapp.to e difeso

dall’avv. Luigi Russo, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 73/2008/07 depositata l’8/4/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 3/5/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. GAETA Pietro.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da P.A. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Caserta n. 137/8/2006 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) Iva Irpef Irap 2003. La CTR riteneva legittimo l’accertamento in quanto effettuato in base ai quantitativi di prodotti utilizzati nell’anno per la vendita ed in applicazione di percentuali di ricarico non contestati dal contribuente. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 3/5/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La sentenza impugnata non indicherebbe gli errori le omissioni e le false o inesatte indicazioni; nè che il provvedimento aveva a suo fondamento “una ricostruzione induttivamente dei ricavi della ditta verificata sulle percentuali di ricarico”.

La censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

Il quesito inoltre non contiene alcun riferimento alla ratio a base della decisione, avendo la CTR ritenuto legittimo l’accertamento analitico-induttivo effettuato in base ai quantitativi di prodotti utilizzati nell’anno per la vendita ed in applicazione di percentuali di ricarico non contestati dal contribuente.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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