Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12890 del 09/06/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 12890 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 20209-2008 proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. C.F. 01585570581,
(già FERROVIE DELLO STATO S.P.A. SOCIETA’ DI
TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA L. G. FARAVELLI 22, presso
2014
1474

lo studio dell’avvocato MARESCA ARTURO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

contro

SPANGHERO GIANNI C.F. SPNGNN47A20H629V, elettivamente

Data pubblicazione: 09/06/2014

domiciliato in ROMA, VIA AGRI l, presso lo studio
dell’avvocato NAPPI PASQUALE, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato SPERANZONI RENATO,
giusta delega in atti;
– controricorrente

di TRIESTE, depositata il 24/09/2007 R.G.N. 234/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/04/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato VALERIA COSENTINO per delega MARESCA
ARTURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO)che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 102/2007 della CORTE D’APPELLO

RG 20209-08 n.5

– SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Trieste, riformando la sentenza parziale e quella
definitiva del Tribunale di Udine, accoglieva la domanda di Spanghero Gianni )

società Rete Ferroviaria Italiana e per l’effetto, dichiarata
l’illegittimità del predetto licenziamento, condannava la nominata società a
reintegrare lo Spanghero nel posto di lavoro con condanna della stessa al
pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del
licenziamento fino alla reintegrazionecon gli interessi e la rivalutazione
monetaria.

A base del decisum la Corte del merito, per quello che interessa in questa
sede, poneva,per un verso il rilievo secondo il quale ai fini della
tempestività dell’impugnativa del licenziamento era sufficiente la richiesta
effettuata, nel termine di cui all’art. 6 della legge n.604 del 1966, alla
Commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione Provinciale del
lavoro dell’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
dall’altro la considerazione che, nella specie, non erano risultati
rispettati gli obblighi d’informazione

ex lege

n.

223

del 1991.

Avverso questa sentenza la società Rete Ferroviaria Italiana ricorre in
cassazione sulla base di due censure.

Resiste con controricorso la parte intimata che deposita memoria
CpC.

1

ex art. 378

d’impugnativa del licenziamento per riduzione di personale intimatogli dalla

MOTIVI DELLA DECISIONE

‘ Con la prima censura la società ricorrente, deducendo violazione e falsa
applicazione degli artt. 410, secondo comma, cpc, 6, commi uno e due, della
legge n. 604 del 1966e 5 n.3 della legge n. 223 del 1991, pone il seguente
interpello:”se, ai sensi dell’art. 410, secondo comma, cpc la richiesta di

lavoro ) sia inidonea a sospendere la decadenza prevista dall’art. 6,
commi 1 e 2, legge 223/1991 – rectius 604/1966 – e dell’art. 5, n.3, legge
223/1991 e, pertanto, se la mancata comunicazione della richiesta di
conciliazione al datore di lavoro nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazione del licenziamento comporti la decadenza dal diritto di
impugnare il recesso in assenza di altre idonee comunicazioni”.

Al quesito deve darsi, alla stregua anche di recente giurisprudenza di
legittimità, risposta negativa.

Infatti

questa Corte con sentenza n. 17231 del 22 luglio 2010, nel

confermare quanto già sancito con sentenza n. 14087 del 19 giugno 2006, ha
affermato il principio, qui ribadito, che alla luce di una lettura
costituzionalmente orientata (v. Corte cost. n. 276 del 2000 e n. 477 del
2002) delle norme applicabili in materia di decadenza dal potere di
impugnare il licenziamento, avvalorata anche dalla pronuncia delle Sezioni
Unite n. 8830 del 14.4.2010, non è necessario che l’atto di impugnazione del
licenziamento giunga a conoscenza del destinatario nel predetto termine,
ovvero,in particolare, che esso pervenga all’indirizzo del datore di lavoro
entro i sessanta giorni previsti dall’art. 6 della legge n. 604 del 1966 per

2

esperimento del tentativo di conciliazione, non comunicata al datore di

evitare la decadenza dalla facoltà di impugnare, in quanto, ai sensi
. dell’art. 410 cpc, secondo comma (così come modificato dall’art. 36 del
d.lgs. n. 80 del 1998), il predetto termine (processuale con riflessi di
natura sostanziale) si sospende a partire dal deposito dell’istanza di
espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione, contenente

conciliazione e divenendo irrilevante, in quanto estraneo alla sfera di
controllo del lavoratore, il momento in cui l’ufficio provinciale del lavoro
provveda a comunicare al datore di lavoro la convocazione per il tentativo
di conciliazione.

Con il secondo motivo la società ricorrente ) denunciando violazione e falsa
applicazione degli artt. 4,5 e 24 della legge n.223 del 1991 e dell’art. 59,
comma sesto, della legge n. 449 del 1997 in relazione agli accordi aziendali
del 21 maggio 1998, 5 luglio 1998 e 19 novembre 1998, formula il seguente
quesito:”se il recesso 2 intimato dalla Ferrovie dello Stato Spa ai sensi
dell’art. 59, comma 6, legge 27.12.1997, n. 449 ed in relazione agli accordi
aziendali del 21.5.1998, 5.8.1998 e 19 novembre 1998,non sia soggetto alla
disciplina dei licenziamenti collettivi di cui agli artt. 4,5 e 24 legge 23
luglio 1991 n.223 e comunque,se lo stesso recesso ove intimato dalle
Ferrovie dello Stato Spa nel pieno rispetto dell’art. 59, comma 6, della
legge 27.12.1997 n. 449 ed in relazione agli accordi aziendali sopra citati
non costituisca violazione degli artt. 4,5 e 24 legge 23.7.1991, n. 223″.

• Il motivo facendo riferimento, direttamente o indirettamente, ad una
determinata interpretazione delle norme contrattuali che si assume corretta,
contrastante con l’interpretazione, ritenuta errata, data dal giudice di
3

l’impugnativa scritta del licenziamento, presso la Commissione di

merito,è inammissibile a norma dell’art. 366 n. 6 cpc, così come modificato
dall’art. 5 del Dl.vo 2 febbraio 2006 n. 40.

Invero questa Corte ha ritenuto ( Cass. S.U. 2 dicembre 2008 n.28547, Cass.
Cass. 23 settembre 2009 n.20535, Cass. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161 e Cass.

n. 6, il quale sancisce che il ricorso deve contenere a pena
d’inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali, dei
documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si
fonda, per essere assolto, “postula che sia specificato in quale sede
processuale il documento è stato prodotto, poiché indicare un documento
significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad
individuarlo, allegare dove nel processo è rintracciabile”.

La causa di inammissibilità prevista dal nuovo art. 366 n. 6 cpc,ha chiarito
inoltre questa Corte, è direttamente ricollegata al contenuto del ricorso,
come requisito che si deve esprimere in una indicazione contenutistica dello
stesso. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento, in quanto
quest’ultimo sia un atto prodotto in giudizio, richiede che si individui
dove è stato prodotto nelle fasi di merito e, quindi, anche in funzione di
quanto dispone l’art. 369 , comma 2, n. 4,cpc prevedente un ulteriore
requisito di procedibilità del ricorso, che esso sia prodotto in sede di
legittimità.
Applicando tali principi, che il Collegio in questa sede intende ribadire,
al caso di specie emerge che non risulta specificata in quale sede

4

S.U. 3 novembre 2011 n. 22726) che il requisito previsto dall’art. 366 cpc

processuale è rinvenibile il contratto collettivo sul quale la censura si
. fonda.

Né l’eventuale presenza dei documenti in parola nei fascicoli di parte o di
quelli d’ufficio del giudizio del merito potrebbe sanare l’inosservanza

prescrizione ( Cass. S.U.. 25 marzo 2010 n. 7161 cit. come ribadito anche da
Cass. S.U. 23 ottobre 2010 n. 20075) va correlata a quella ulteriore,
sancita a pena d’improcedibilità, di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4 ,
cpc che deve ritenersi soddisfatta “qualora il documento sia stato prodotto
nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di
esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi
che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è
rinvenibile”. Specificazioni, queste, come sottolineato, del tutto carenti
nel caso in esame.

Del resto non è trascritto nel ricorso, in violazione del principio di
autosufficienza, il testo delle clausole contrattuali cui nella censura si
fa riferimento.

Inoltre va rilevato che gli accordi aziendali del 21.5.1998, 5.8.1998 e 19
novembre 1998 sui quali la censura in esame si fonda non risultano, neanche
nella parte che interessa, depositati, a norma dell’art. 369 n. cpc insieme
al ricorso per cassazione.

D’altro canto non può sottacersi che questa Corte a Sezioni Uniti ha sancito
il principio in ragione del quale nella materia dei licenziamenti
collettivi, l’omissione della procedura di cui all’art. 4 legge n. 223 del

5

della prescrizione di cui al richiamato art. 366 n.6 cpc atteso che siffatta

’ 1991, intesa alla precisazione dei motivi dell’eccedenza di lavoratori e
alla verifica degli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili
professionali, non è suscettibile di essere sanata dall’accordo sindacale
che comprenda l’individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della
sola anzianità contributiva, trattandosi di un’omissione che compromette

e verificabile dei dipendenti da licenziare; ne’ gli obblighi procedurali
prescritti dalla legge n. 223 del 1991 possono ritenersi derogati, in
materia di riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato, dalle
previsioni di cui all’art. 59 della legge n. 449 del 1997, che, pur
prescrivendo che i dipendenti in esubero possano essere individuati
in base al criterio dell’anzianità contributiva, non escludono
l’applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla predetta legge n.
223 del 1991, ne’ rimettono agli accordi sindacali il potere di stabilire
procedure di mobilità in deroga a quelle prescritte dalla legge, non
assumendo la contrattazione collettiva – nelle suddette previsioni normative
– una funzione di gestione negoziale dell’individuazione del personale
eccedentario, ma soltanto quella di provvedere alla realizzazione di misure
di sostegno in favore del personale medesimo e di prevedere le modalità di
finanziamento (mediante l’istituzione di un fondo a gestione bilaterale con
le finalità di cui all’art. 2, comma ventottesimo, legge n. 662 del 1996)
(sent. n. 12194 del 13 agosto 2002).
Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

6

l’interesse primario del singolo lavoratore alla individuazione trasparente

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità liquidate in e. 100,00 per esborso
ed E. 4500,00 per compensi oltre accessori di legge che attribuisce agli

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 aprile 2014
Il Presidente

avv.ti Renato Speranzoni e Pasquale Nappi anticipatari.

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