Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1289 del 22/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1289 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 16498-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA,
DE ROSE EMANUELE, STUMPO VINCENZO, TRIOLO VINCENZO, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
TENACE GIUSEPPE;
– intimato avverso la sentenza n. 5676/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI dell’8.11.2010,
depositata il 15/11/2010;

Data pubblicazione: 22/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE CORASANITI

che si riporta alla relazione scritta.

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FATTO E DIRITTO
Atteso che e’ stata depositata relazione del seguente contenuto.
«Il consigliere relatore osserva quanto segue.
Tenace Giuseppe, operaio agricolo a tempo determinato, si rivolgeva al
giudice del lavoro di Lucera per ottenere il ricalcolo dell’indennità di
disoccupazione agricola corrisposta per le giornate di lavoro effettuate nell’anno
2004, in relazione alla retribuzione fissata dalla contrattazione integrativa collettiva
della provincia, anziché in base al salario medio convenzionale rilevato nell’anno
1995 e non più incrementato.
Accolta la domanda e proposto appello dall’INPS, la Corte d’appello di Bari
(sentenza n. 5676 del 2010) rigettava l’impugnazione.
Proponeva ricorso per cassazione l’INPS.
Non svolgeva attività difensiva l’assicurato.
Con il ricorso per cassazione l’INPS deduce violazione degli artt. 46, 51, e 55
del celi operai agricoli e fiorovivaisti del 10.7.02, in relazione all’art. 6, c. 4, lett. a)
del d.lgs. 2.9.97 n. 314 ed agli artt. 1362 segg. e 2120 c.c., nonché 4, c. 10 e 11,
della 1. 29.5.82 n. 297, contesta la tesi della Corte d’appello che l’emolumento
denominato trattamento di fine rapporto (t.f.r.) corrisposto agli operai agricoli a
tempo determinato costituisca una componente della retribuzione, come tale idonea
a determinare la indennità di disoccupazione, e non salario differito, escluso ai sensi
del detto art. 6, c. 4, lett. a) sia dalla base imponibile dei contributi previdenziali, sia
dalla retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in agricoltura.
Il ricorso appare manifestamente fondato.
Confermando quanto già ritenuto con la sentenza 9.5.07 n. 10546, secondo
cui “ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione
di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a
confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4 d.lgs. 16.4.97 n. 146 – non è
comprensiva del trattamento di fine rapporto, questa Corte ha ulteriormente
affermato che “sulla base del suddetto principio, la voce denominata quota di t.f.r.
dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal
computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa
dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui al
d.l. 14.6.96 n. 318, art. 3, conv. dalla 1. 29.7.96, n. 402, a norma del quale, agli
effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può
essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi.
Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata
dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti
legali da parte dell’autonomia collettiva” (v. Cass. 5.1.11 n. 202 e numerose altre
conformi).
Tale orientamento giurisprudenziale è stato confermato dal legislatore il
quale con norma interpretativa contenuta nel d.l. 6.07.11 n. 98 (recentemente
convertito in legge) prevede che “1 art. 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n.
146, e l’articolo 1, comma 5, del decreto- legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si interpretano nel senso che la
retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai
agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”».
Il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono (cfr. Cass. n.
200 del 5 gennaio 2011, id n. 11152 del 20 maggio 2011, n. 17832 del 30 agosto 2011,
n. 7118 del 10 maggio 2012 e numerose altre conformi), considerato, altresì, che, come
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(—___(),
Presidente

dedotto nella relazione, recentemente il significato della norma di cui all’art. 4 del d.
lgs. n. 146 del 1997, individuato dalla giurisprudenza sopra citata, è stato esplicitato
anche dal legislatore. Pertanto, il ricorso dell’I.N.P.S. va accolto e la sentenza della
Corte di appello di Bari va cassata nella parte impugnata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa
nel merito, col rigetto della domanda iniziale con riferimento alla inclusione del T.F.R.
nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione.
L’esito complessivo della lite e la considerazione relativa alla sopravvenienza
della norma di legge interpretativa citata consigliano l’integrale compensazione tra le
parti delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito
rigetta la domanda relativa all’inclusione della quota di TFR nella base di calcolo
dell’indennità di disoccupazione. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013

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