Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1289 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1289 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 21550-2016 proposto da:
MA LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELL’OCA
47 presso lo studio dell’avvocato SABRINA DE PAOLA, che lo
rappresenta e difende;

– ricorrente contro
ROMA CAPITALE 02438750586, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI
GIOVE2J1–presso l’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentata e
difesa dall’avvocato GIORGIO PASQUALI;

– controricorrente contro
EQUITALIA SUD SPA 11210661002;

Data pubblicazione: 19/01/2018

- intimatA avverso la sentenza n. 3515/2016 del TRIBUNALE di RONLk,
depositata il 18/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/12/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO

SCODITTI.

Ric. 2016 n. 21550 sez. M3 – ud. 04-12-2017
-2-

Rilevato che:
Luigi Ma propose innanzi al Giudice di Pace di Roma opposizione
avverso la cartella di pagamento emessa da Equitalia Sud per
l’importo di Euro 545,82 a titolo di sanzione amministrativa per
violazione al Codice della strada. Il giudice adito accolse la domanda,

Roma Capitale che il concessionario al rimborso delle spese. Avverso
tale sentenza propose appello Equitalia Sud s.p.a. in relazione al capo
di condanna al rimborso delle spese processuali. Con sentenza di data
18 febbraio 2015 il Tribunale di Roma dichiarò inammissibile
l’opposizione avverso la cartella di pagamento e dispose la
compensazione delle spese.
Osservò il Tribunale, premesso che l’appello verteva in punto di
regolamentazione delle spese, che il motivo di opposizione
concernente l’omessa notifica del verbale di accertamento, «l’unico
che rileva ai fini dell’odierno decidere», andava proposto nel termine
di giorni trenta dalla notifica della cartella ai sensi degli artt. 7 d. Igs.
n. 150 del 2011 e 22 I. n. 689 del 1981, mentre non andavano
esaminati il secondo (illegittima applicazione della maggiorazione) ed
il terzo motivo (prescrizione), non valutati dal primo giudice e non
riproposti in sede di costituzione in appello.
Ha proposto ricorso per cassazione Luigi Ma sulla base di due
motivi e resiste con controricorso Roma Capitale. Il relatore ha
ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del primo motivo del
ricorso, con assorbimento del secondo. Il Presidente ha fissato
l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata
presentata memoria.
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 615 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.
proc. civ.. Osserva il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto

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dichiarando la non debenza delle somme richieste, e condannò sia

dal giudice di appello, l’opposizione andava qualificata come
opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. in quanto si
contestava l’esistenza stessa del titolo esecutivo.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.

solo il capo relativo alla condanna alle spese e che il capo relativo
all’annullamento della cartella esattoriale non era stato censurato,
sicché il giudice di appello aveva oltrepassato i limiti dell’art. 112 cod.
proc. civ.
Il secondo motivo, da trattare prioritariamente in quanto
pregiudiziale, è manifestamente fondato. Come affermato dalla stesso
giudice di appello, il gravame è stato proposto solo relativamente al
capo sulle spese. Ciò nondimeno il Tribunale ha pronunciato in ordine
alla pretesa sostanziale, accolta in primo grado e non oggetto di
impugnazione. Gli artt. 329 e 342 cod. proc. civ. in tema di effetto
devolutivo dell’impugnazione di merito ed in tema di acquiescenza,
presiedono alla formazione del “thema decidendum” in appello. In
ordine al capo per il quale è stata prestata acquiescenza si è formato
il giudicato interno, sicché il giudice di appello non poteva
pronunciare.
L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del
primo motivo.
Non essendo necessari accertamenti di fatto la causa può essere
decisa nel merito. L’appello è infondato. In tema di esecuzione
esattoriale, la circostanza che, a seguito di opposizione, risulti
l’illegittimità dell’azione esecutiva per ragioni ascrivibili all’ente
creditore interessato, non integra motivo di esclusione della condanna
alle spese di lite nei confronti dell’agente della riscossione né, in sé
considerata, di compensazione delle stesse; peraltro, restano ferme
la facoltà dell’agente della riscossione di chiedere all’ente creditore di

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proc. civ.. Osserva il ricorrente che l’atto di appello aveva ad oggetto

essere manlevato dall’eventuale condanna alle spese in favore del
debitore vittorioso, nonché la possibilità, per il giudice, di compensare
le spese tra il debitore e l’agente della riscossione, condannando al
pagamento delle spese soltanto l’ente creditore interessato o
impositore, se presente in giudizio, ove sussistano i presupposti

l’opposizione sia stata accolta per motivi riferibili al medesimo ente
creditore (Cass. 6 febbraio 2017, n. 3105; 7 febbraio 2017, n. 3154;
11 luglio 2016, n. 14125).
Le spese del giudizio di secondo grado, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza quanto al rapporto processuale
con Luigi Ma, mentre vanno compensate quanto al rapporto
processuale con Roma Capitale stante il consolidarsi del dirimente
orientamento di legittimità, quale grave ragione di compensazione, in
epoca successiva all’appello. Le spese di legittimità, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.

accoglie il secondo motivo con assorbimento del primo motivo di
ricorso; cassa la sentenza e, decidendo la causa nel merito, rigetta
l’appello.
Condanna Equitalia Sud s.p.a. al pagamento, in favore di Luigi
Ma, delle spese del giudizio di appello, che liquida in Euro 500,00 per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,
agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;
dispone la compensazione delle spese di appello fra Equitalia Sud
s.p.a. e Roma Capitale.
Condanna Equitalia Sud s.p.a. e Roma Capitale in solido fra di loro
al pagamento, in favore di Luigi Ma, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro
200,00, ed agli accessori di legge.

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dell’art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che

Così deciso in Roma il giorno 4 dicembre 2017
Il Presidente

Dott.ssa Adelaide Amendola

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