Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12889 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6094/2019 proposto da:

L.A.M., domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata difesa

dall’avvocato VINCENZO PETRALIA;

– ricorrente –

contro

ASD FIGHT CLUB KICKBOXING CATANIA, in persona del presidente pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ETTORE PAIS 18,

presso lo studio dell’avvocato LUCIA DI COSIMO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FABIO GAETANO CAVALLARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2374/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 19/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. del 1

motivo di ricorso, assorbito il 2;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MARINACI per delega;

udito l’Avvocato FABIO GAETANO CAVALLARO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 1 marzo 2016, il Tribunale di Catania dichiarava cessata la materia del contendere relativamente a domanda di risoluzione di contratto locatizio avente quale locatrice L.A.M. e quale conduttrice A.S.D. Fight Club Kickboxing Catania, e la relativa domanda di rilascio dell’immobile locato, essendo questo già stato rilasciato; rigettava l’eccezione ex art. 1460 c.c., della conduttrice, nonchè la domanda di quest’ultima di condannare controparte al pagamento dell’indennità di avviamento; accertava inoltre il diritto della conduttrice alla restituzione del deposito cauzionale ed effettuata compensazione con il diritto al pagamento dei canoni della locatrice condannava la conduttrice pagare Euro 3200, oltre interessi, alla L..

A.S.D. proponeva appello principale e la L. appello incidentale. La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 19 novembre 2018, accoglieva parzialmente il gravame principale e rigettava quello incidentale, dichiarando infondata l’eccezione ex art. 1460 c.c., della conduttrice e perciò rigettando la domanda della locatrice di risoluzione per inadempimento di controparte; inoltre condannava la L. a pagare l’indennità di avviamento all’appellante principale, a restituire la cauzione e a rifonderle le spese dei due gradi di giudizio.

2. Ha presentato ricorso la L., che lo ha illustrato anche con memoria. Si è difesa A.S.D. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è basato su due motivi.

3.1.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. e art. 1585 c.c., comma 2.

Non vi sarebbe stata contestazione sul fatto che l’immobile venne locato in buone condizioni e che il degrado derivò da infiltrazioni provenienti da corpi condominiali e dalla terrazza sovrastante di proprietà esclusiva di un condomino. Il giudice d’appello avrebbe ritenuto la locatrice inadempiente all’obbligazione di mantenimento dell’immobile in buono stato d’uso. Non avrebbe però tenuto in conto che l’art. 1585 c.c., escluderebbe la garanzia della locatrice qualora la turbativa all’uso dell’immobile provenga da un terzo, conferendo alla conduttrice l’azione diretta nei confronti del responsabile. L’inidoneità sopravvenuta del bene sarebbe una turbativa originata dal fatto del terzo, per cui non vi sarebbe responsabilità della locatrice.

Inoltre il diritto della conduttrice di sospendere il pagamento del canone avrebbe dovuto essere giustificato non con l’inadempimento della locatrice, ma con l’impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell’art. 1256 c.c., cioè l’inutilizzabilità sopravvenuta del bene locato. Pertanto avrebbero dovuto essere applicati gli artt. 1256 e 1463 c.c..

Non sarebbe poi chiaro in che cosa sarebbe consistita l’inerzia della L., che sarebbe intervenuta nella causa promossa dalla conduttrice nei confronti dei responsabili delle infiltrazioni; e tale causa avrebbe la locatrice “portato a termine, nonostante la rinuncia” della conduttrice. In particolare, la locatrice avrebbe proposto domanda nei confronti del condominio e del proprietario della terrazza sovrastante per eliminare le infiltrazioni e il relativo danno e per ottenere il risarcimento, unico comportamento utile che avrebbe potuto compiere. Invece la conduttrice sarebbe stata inerte, rinunciando alla domanda nei confronti dei responsabili delle infiltrazioni. Il giudice d’appello avrebbe quindi errato nell’avere ritenuto responsabile la locatrice, anzichè riconoscere l’impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c..

3.1.2 Questo motivo, a ben guardare, porta una questione nuova, o comunque non gode di autosufficienza, perchè nè nella sua illustrazione, nè nella premessa del ricorso la ricorrente indica sulla base di che cosa ella si era difesa dinanzi alla eccezione di inadempimento sollevata in primo grado dalla conduttrice; e non viene detto neppure come si era difesa dall’appello principale.

Ne consegue l’inammissibilità della censura.

3.2.1 Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 34.

La Corte d’appello non avrebbe tenuto in conto che il riconoscimento del diritto all’indennità d’avviamento non sarebbe automatico, ma occorrerebbe che l’esercizio della palestra effettuato dalla conduttrice fosse stato a fini di lucro con gestione imprenditoriale; l’appellante principale avrebbe dovuto provare ciò, e pertanto si sarebbero dovuti accertare la tenuta di regolare contabilità civile e fiscale, la presentazione periodica delle dichiarazioni fiscali, previdenziali e assicurative nonchè il pagamento di “tributi, contributi e premi”. Non si potrebbe infatti essere al contempo associazione senza fini di lucro e società commerciale con diritto all’indennità di avviamento. La corte territoriale avrebbe omesso ogni indagine.

3.2.2 Anche questo motivo offre un contenuto che non trova precedenti riscontri nella ricostruzione della vicenda processuale che è onere della ricorrente fornire, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3: rimane infatti ignoto come, prima del giudizio di legittimità, si era difesa l’attuale ricorrente, quale locatrice, in riferimento alla domanda di indennizzo per l’avviamento. L’unico elemento al riguardo emerge dalla motivazione della sentenza impugnata (a pagina 8 della motivazione) laddove si afferma: “Sostiene la L. che l’immobile non era stato concesso per l’attività di palestra”. Ma, a parte che neppure il contenuto della pronuncia impugnata, come è noto, è idoneo a sanare la mancanza di autosufficienza del ricorso (v., p. es., Cass. sez. 2, 4 aprile 2006 n. 7825, Cass. sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015 n. 1926 e Cass. sez. 1, 31 luglio 2017 n. 19018), questa che la sentenza menziona è una questione diversa rispetto a quelle denunciate con l’attuale motivo, cioè quella dell’addotto contrasto tra la situazione giuridica di un’associazione e la situazione giuridica di una società commerciale (su cui comunque la corte territoriale si è pronunciata nelle pagine 7-8) e altresì quella della pretesa assenza di prova dell’attività commerciale nei modi specifici che il motivo pretende (e che poi si converte, si nota ad abundantiam, in una tematica fattuale).

Il motivo risulta pertanto inammissibile.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 4000, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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