Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12889 del 23/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12889 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 20425-2011 proposto da:
PIERINI MARCII LO PRN NIRC60B01G 479W, PI I RIN I
FABRIZIA, in proprio e quali eredi del Sig. PIERINI
FEDUZI DI ,RNA, in qualità di erede di PII UUNI 11,SO,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA

0,PA 5
e5gt

31, presso lo studio dell’avvocato FRANCISCO ASTONI,
rappresentati e difesi dall’avvocato .ATHOS VALORI con studio in
RICCIONE, VIALE CECCARINI 37-D, giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 23/06/2015

NANNI LUISA NNNLSU31D681,0570, MAZZETI’l GIOV. \NNI
NIZZGNN22C20G768M, MAZZETTI AUID
NIZZLAU57A10A944Z, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA
DEI CARRACCI 1, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DI
SIMONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ROSA NIAURO giusta

– controricorrenti nonché contro
PIERI ALESSANDRO;

– intimato avverso la sentenza n. 440/2011 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 07/05/2011, R.G.N. 1090/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/01/2015 dal Consigliere Dott. 1NTONII1TA SCRINIA;
udito l’Avvocato ATHOS VALORI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARMELO CELENTANO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato nel 2004 Pierini Elso, Picrini Marcello e Pierini
Fabrizia convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Urbino,
Nanni Luisa, Mazzetti Giovanni, Mazzetti Aulo e Pieri Alessandro
(quale erede di Pieri Gino), per sentir “statuire” che con l’atto del 26
settembre 1990 le parti intendevano che il terreno, sito in Petriano,
della superficie di ha. 0.44.17, distinto al catasto al foglio 8, mappale
86, partita 1048, fosse compravenduto non a Nanni Luisa – all’epoca in
comunione dei beni con Mazzetti Giovanni – bensì a incrini Elso,
Pierini Marcello e Pierini Fabrizia (in comunione con il proprio marito
Mazzetti Aulo), ciascuno per 1/3, e, pertanto, dichiarare e statuire che
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procura speciale a margine del controricorso;

unici proprietari del terreno erano i suddetti reali acquirenti. Gli attori
chiedevano, quindi, la declaratoria di nullità assoluta della vendita

(rede

del preliminare di vendita) del medesimo bene da parte dei coniugi
Nanni Mazzetti al figlio Mazzetti Aulo, “in quanto effettuata dalla
parte non proprietaria a favore del terzo in malafede”.

esclusiva ed indivisa degli immobili meglio descritti in citazione per
complessivi 5/6 e al convenuto Mazzetti Aulo la proprietà esclusiva
del lotto prescelto, corrispondente al mappale 748, pari al restante 1/6
dei beni comuni, con riferimento al quale lo stesso Mazzetti aveva
riscosso un conguaglio a saldo di curo 5.000,00.
I predetti chiedevano, infine, la condanna dei convenuti Nanni e
Mazzetti al risarcimento dei danni causati e causandi agli attori con la
stipula del preliminare di vendita del 21 giugno 2004.
Si costituivano in giudizio Mazzetti Aulo, Mazzetti Giovanni e Nanni
Luisa contestando le avverse pretese e deducendo, tra l’altro, che la
domanda di simulazione per interposizione di persona del contratto
del 26 settembre 1990 non poteva essere accolta, per insussistenza
della prova della consapevolezza e della partecipazione del terzo
alienante; proponevano, loro volta, domanda riconvenzionale di
risarcimento dei danni.
Il convenuto Pieri Alessandro non si costituiva.
Il Tribunale adito, con sentenza del 24 ottobre 2008, dichiarava la
nullità del contratto stipulato il 26 settembre 1990 da Narri Luisa e
Picri Gino, nonché del preliminare di vendita stipulato il 21 giugno
2004 da Nanni Luisa, Mazzetti Giovanni e Mazzetti Aulo; dichiarava
che gli immobili di cui al detto contratto erano di proprietà degli attori
in parti uguali e pro indiviso fra loro; disponeva che la quota di Incrini
Fabrizia fosse cointestata al marito Mazzetti \Lilo; rigettava le altre
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Gli attori chiedevano, altresì, che venisse loro assegnata la proprietà

domande e regolava le spese di giudizio, in esse comprese quelle di
c.t.u..
Avverso tale decisione Nanni Luisa, Mazzetti Giovanni e Mazzetti
Aulo proponevano appello, cui resistevano Picrini Marcello e Pierini
Fabrizia, in proprio e in qualità di eredi di Pierini I Uso, e Feduzi Derna,

appello incidentale.
Pieri Alessandro non si costituiva neanche in secondo grado.
La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 7 maggio 2011,
accoglieva l’appello principale e, per l’effetto, in riforma della
pronuncia impugnata, dichiarava nulle le statuizioni con cui il primo
giudice aveva dichiarato la nullità del contratto del 26 settembre 1990 e
la proprietà in capo agli attori degli immobili descritti in detto
contratto, con cointestazione della quota di Pierini Fabrizia al coniuge
Mazzetti, con conseguenti ordini di trascrizione e volture; rigettava le
altre domande e richieste accolte dal Tribunale; rigettava l’appello
incidentale e compensava per intero tra le parti le spese del doppio
grado di giudizio, fermo restando l’addebito agli appellanti del
compenso del c.t.u..
Avverso la sentenza della Corte di merito incrini Marcello e incrini
Fabrizia, in proprio e quali eredi di Incrini I lso nonché Feduzi Dema,
,

quale erede di Pierini Elso, hanno proposto ricorso per cassazione
sulla base di undici motivi.
Hanno resistito con controricorso Nanni Luisa, Mazzetti Giovanni e
Mazzetti Aulo.
Pieri Alessandro non ha svolto attività difensiva in questa sede
Sia i ricorrenti che i controricorrenti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELI A DECI SI ON I

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quale erede del medesimo Pierini Elso, e proponevano, a loro volta,

1. Va anzitutto (Cass., sez. un., ord., 16 aprile 2009, nn. 9005 e 9006)
disattesa l’eccezione di inammissibilità (recte improcedibilità) del ricorso
sollevata dai controricorrenti, per non essere stata prodotta con detto
atto la copia conforme della sentenza corredata della relata di notifica,
con conseguente carenza di prova della tempestività dell’impugnazione

Risulta infatti ritualmente depositata la copia autentica della sentenza
impugnata con la relata di notifica.
2. I controricorrenti eccepiscono altresì l’inammissibilità del ricorso
per difetto di valida procura, essendo in essa indicata una sentenza di
numero diverso rispetto a quello della sentenza richiamata in ricorso.
2.1. L’eccezione è infondata alla luce del principio, già affermato da
questa Corte e che va ribadito in questa sede, secondo cui il mandato
apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è per sua
natura speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico
riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale il
ricorso si rivolge, sempre che dal relativo testo sia dato evincere una
positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità, il che si
verifica certamente quando – come nella fattispecie all’esame – la
procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il
controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevante
l’eventuale errore materiale, facilmente riconoscibile, circa gli estremi
della sentenza impugnata (n. 340/11 anziché n. 440/11, come
correttamente indicato nell’intestazione del ricorso) (Cass. 9 maggio
2007, n. 10539; Cass. 20 dicembre 2005, n. 28227; Cass. 20 aprile 2007,
n. 9493;v. pure 14 settembre 2011, n. 18781).
3. Con il primo motivo, rubricato “violazione dell’art. n. 360 n. 3) per
violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, i ricorrenti
sostengono che la Corte di merito abbia ritenuto che “essi abbiano
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proposta.

richiesto l’accertamento della proprietà sulla base dell’interposizione
fittizia di persona di cui all’art. 112 c.p.c. mentre il Giudice di prime
cure ha accolto la domanda sulla base dell’interposizione reale di
persone, rinvenendo nell’annullamento … del contratto di
compravendita in data 26.9.1990 tra Pieri Gino e Nanni Luisa, una

ricostruzione operata dalla Corte territoriale sarebbe, ad avviso dei
ricorrenti, non corrispondente al vero e viziata da errori in fatto e in
diritto, assumendo essi di essersi limitati ad esporre dei fatti e di aver
proposto una domanda di accertamento della proprietà dei terreni di
cui si discute in causa e che la Corte di merito avrebbe commesso due
errori: 1) non rendendosi conto, né operando al riguardo alcuna
qualificazione giuridica, che la scrittura del 16 maggio 2003 e quella del
21 novembre 2003 “rappresentano il negozio di definizione della crisi
coniugale tra i coniugi Mazzetti Aulo e Pierini l’abrizia che ha
coinvolto tutti i componenti della famiglia”; 2) non applicando
correttamente l’art. 112 c.p.c. che non osterebbe, ad avviso dei
ricorrenti, a che il Giudice renda la chiesta pronuncia in base ad una
ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti
e in base all’applicazione di norme giuridiche diverse da quelle invocate
dall’istante, implicando detta norma il solo divieto di attribuire alla
parte un bene non richiesto o di emettere una statuizione che non trovi
corrispondenza nei fatti di causa ma in elementi non ritualmente
acquisiti al processo, il che sarebbe estraneo al caso di specie.
La Corte di merito, “dimenticr{ndoj le scritture richiamate”, non
avrebbe tenuto conto del criterio della buona fede nell’interpretazione
del contratto e avrebbe richiamato l’art. 1478 c.c. sulla vendita di cosa
futura, “dimenticando” che il preliminare sarebbe stato stipulato tra

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piena contraddizione con la ritenuta interposizione reale”. La

parti in mala fede all’unico scopo di sottrarsi agli obblighi nascenti dal
negozio di definizione della crisi coniugale tra i coniugi Mazzetti Pierini
3.1. Il motivo è inammissibile.
Come eccepito dai controricorrenti, non si comprende chiaramente
quale sia la norma che si assume violata e, ove la si volesse individuare

360, primo comma, n. 4 c.p.c., né é lamentata nullità della sentenza per
violazione della predetta norma (arg. ex Cass., sez. un., 24 luglio 2013,
n. 17931). Peraltro, l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per
cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre
fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, c.p.c., né determina
l’inammissibilità del ricorso, sempreché dall’articolazione del motivo
sia chiaramente individuabile il vizio denunciato (Cass. 20 febbraio
2014, n. 4036), il che non é nel caso di specie, come già evidenziato,
risultando le censure prospettate del tutto generiche.
4. Con il secondo motivo si lamenta omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione.
I ricorrenti censurano la decisione della Corte territoriale, nella parte in
cui ha affermato che “nel caso all’esame il primo giudice ha dichiarato
la nullità del contratto del 1990, ha dichiarato la proprietà in capo agli
attori degli immobili, ha attribuito efficacia dichiarativa alla scrittura
16.5.2003 ma non ha spiegato, né è dato comprendere, per effetto di
quale negozio gli attori avrebbero acquisito tale proprietà”. Sostengono
i ricorrenti che tale motivazione sarebbe insufficiente, essendo invece
chiaro che “la causa per la quale è stata acquisita la proprietà in capo ai
signori Pierini è il negozio di definizione della crisi coniugale,
formalizzato nelle scritture private del 16.5.2003 e del 21.11.2003” ed
evidenziano che dallo stesso tenore letterale della scrittura del 16
maggio 2003 si evincerebbe che trattasi di un “negozio familiare”.
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nell’art. 112 c.p.c., la censura andava proposta con riferimento all’art.

4.1. Il motivo è inammissibile in quanto, oltre a limitarsi a
genericamente denunciare l’insufficienza della motivazione, tende
sostanzialmente a prospettare una mera diversa interpretazione delle
predette scritture, con modalità inammissibili in questa sede.
5. Con il terzo mezzo, rubricato “violazione dell’art. 360 n. 5) per

controverso e decisivo per il giudizio”, si lamenta il mancato esame
della scrittura del 21 novembre 2003 da parte della Corte di merito che
non avrebbe così colto “il nesso causale e funzionale” tra detta
scrittura e quella del 16 maggio 2003.
6. Con il quarto motivo, anch’esso rubricato “violazione dell’art. 360 n.
5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio”, si lamenta il mancato
esame di documenti essenziali ai fini della causa, avendo la Corte di
merito omesso di tener conto delle sentenze del Tribunale di Bologna
nn. 418/2006 e 20334/2009, inerenti alla scrittura del 26 maggio
2003″.
7. I motivi terzo e quarto sono inammissibili, tendendo entrambi
sostanzialmente ad una rivalutazione del materiale probatorio, inibita
in questa sede.
8. Con il quinto mezzo (corrispondente al “rmotivo” di cui a p. 21
del ricorso, inerente al primo motivo dell’appello incidentale; si
evidenzia che si adotta d’ora in poi, per semplicità, una numerazione
progressiva dei motivi proposti), si lamentano vizi motivazionali della
sentenza impugnata, avendo la Corte di merito, nello scrutinio del
primo motivo dell’appello incidentale, omesso di esaminare documenti
essenziali ai fini del decidere. In particolare, si contesta quanto
affermato nella sentenza impugnata in relazione alla scrittura del 16
maggio 2003, e cioè che essa sarebbe generica, che ad essa non
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-8-

omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto

avrebbero partecipato tutti i familiari e che difetterebbe l’accordo di
tutti i condividendi.
8.1. Anche il motivo all’esame è inammissibile, non prospettando in
realtà vizi motivazionali ma al più vizi di violazione di legge, peraltro
questi ultimi neppure meglio precisati.

del ricorso, inerente al primo motivo dell’appello incidentale),
deducendo omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, si
lamenta il mancato esame di documenti essenziali, evidenziandosi che
erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto “estranei” i soggetti
tra i quali è intercorsa la corrispondenza per e-mail prodotta agli atti,
trattandosi, invece, degli avvocati delle parti e di Pierini Marcello
(attore in citazione e che compare nella scrittura); inoltre si assume che
tale corrispondenza sarebbe stata prodotta in quanto costituita da atti
preparatori, preordinati alla definizione della scrittura del 21 novembre
2003 e non già, come ritenuto dai giudici del merito, al fine di
dimostrare il perfezionamento della volontà di divisione per stralcio
del lotto di Mazzetti Aulo.
9.1. Il motivo è inammissibile in quanto non denuncia in concreto
specifici vizi logici della motivazione della sentenza impugnata.
10. Con il settimo motivo (corrispondente al “3^ motivo” di cui a p.
23 del ricorso, inerente al primo motivo dell’appello incidentale),
lamentando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, si
prospetta il mancato esame di documenti essenziali, censurando la
sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto decisiva la mancata
produzione della certificazione urbanistica, il che avrebbe impedito
l’emissione di sentenza ex art. 2932 c.c..
Sostengono i ricorrenti che tale certificazione sarebbe stata, invece,
prodotta (v. ricorso p. 24, 25 e 26) e comunque, “anche nella denegata
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-9-

9. Con il sesto motivo (corrispondente al “2^ motivo” di cui a p. 23

ipotesi” di omessa produzione del predetto certificato e della
convenzione con il Comune di Petriano per la realizzazione delle opere
di urbanizzazione, “il negozio di definizione della crisi coniugale di cui
alle scritture del 16 maggio 2003 e 21.11.2003 avrebbe, in ogni caso,
effetti obbligatori e l’inadempimento in mala fede comporterebbe oltre

in capo ai Signori Nanni/Nlazzetti”.
10.1. Il motivo è inammissibile, non censurando appieno la ratio

decidendi della sentenza impugnata fondata non sulla mera mancata
produzione del certificato di destinazione urbanistica contenente le
prescrizioni riguardanti l’area interessata ma sulla mancata produzione
di tale certificato aggiornato.
11. Con l’ottavo motivo (corrispondente al “1” motivo” di cui a p. 29
del ricorso, inerente al secondo motivo dell’appello incidentale), si
deduce “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio. Mancato esame di
documenti essenziali ai fini della causa”. I ricorrenti si dolgono del
rigetto, da parte della Corte territoriale, dell’appello incidentale da loro
proposto circa l’errore materiale in cui sarebbe incorso il Tribunale
che, per mero lapsus calami, non avrebbe indicato la particella n. 755 del
foglio 8 del Comune di Petriano, evidenziando che la motivazione sul
punto sarebbe insufficiente e comunque si riferirebbe ai motivi del
ricorso principale, il cui accoglimento dovrebbe comportare anche
l’accoglimento del secondo motivo dell’appello incidentale.
11.1. Dall’inammissibilità dei motivi di ricorso che precedono
consegue l’assorbimento dell’esame del mezzo in parola.
12. Con il nono motivo (corrispondente al “l^ motivo” di cui a p. 29
del ricorso, inerente al terzo motivo dell’appello incidentale), avente la
medesima rubrica del motivo che precede, si deduce che sia il
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-10-

all’obbligazione in sé la responsabilità contrattuale ed extra contrattuale

Tribunale che la Corte di merito hanno concordemente ritenuto non
provati i danni chiesti dai Pierini; in particolare si censura
l’affermazione della Corte di merito secondo cui i incrini avrebbero
fondato la loro richiesta di risarcimento dei danni sul preliminare di
vendita del 21 giugno 2004 che “non evidenzia … profili di illiceità. Né

attori con la stipula di detto negozio”.
Assumono i ricorrenti che, sulla base degli atti e della documentazione,
“i danni subiti … vanno individuati nella violazione del negozio di
definizione della crisi coniugale, consacrati nelle scritture private” del
16 maggio 2003 e del 21 novembre 2003 e rappresentano di essersi
rimessi al Giudice circa la quantificazione dei danni, “ritenendo che la
sottrazione del bene immobile e l’inadempimento ai doveri nascenti in
capo ai Signori Mazzetti/Nanni in virtù del negozio di definizione
della crisi coniugale a favore dei Signori Pierini sia in re ipsa, e valutabile
in via contrattuale ed extra contrattuale”.
12.1. 11 motivo è inammissibile, riproponendo con lo stesso i ricorrenti
una diversa lettura del materiale probatorio, senza peraltro tener
sempre ben distinti i profili relativi all’an e al quantum debeatur.
13. Con il decimo motivo (corrispondente al “1^ motivo” di cui a p. 34
del ricorso, inerente al terzo motivo dell’appello incidentale),
lamentando “violazione dell’art. 360 n. 5) per omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio”, sostengono i ricorrenti che, in conseguenza
dell’accoglimento dei proposti motivi di ricorso, le spese processuali di
tutti i gradi di giudizio dovrebbero essere poste a carico dei
controricorrenti.
13.1. Il motivo è inammissibile in quanto non si indicano
specificamente i vizi motivazionali di cui alla rubrica del mezzo ma si
Ric. 2011 n. 20425

è dato comprendere quale ingiusto danno sarebbe stato cagionato agli

contesta il regolamento delle spese processuali operato dalla Corte di
merito in base all’esito sperato della lite.
14. Con l’undicesimo motivo (corrispondente al “1^ motivo” di cui a
p. 35 del ricorso, inerente al quarto motivo dell’appello incidentale),
rubricato “violazione dell’art. 360 n. 5) per omessa, insufficiente o

giudizio”, i ricorrenti rappresentano di aver anticipato, sin dall’inizio
del contenzioso tra le parti, a prescindere dagli onorari spettanti al
custode giudiziale, tutte le spese di gestione, manutenzione e
valorizzazione dei lotti di cui si discute in causa, deducono di aver
richiesto nei gradi di merito la somma di €, 7.000,00 a tale titolo e si
dolgono che la Corte di merito abbia omesso a tale riguardo ogni
motivazione.
14.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non
avendo i ricorrenti riportato in ricorso il tenore letterale delle domande
che assumono aver proposto al riguardo in entrambi i gradi di merito
né hanno precisato in quali atti le stesse siano state formulate.
15. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
16. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi é luogo a
provvedere per dette spese nei confronti dell’intimato, non avendo lo
stesso svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in
solido tra loro, al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese_
del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi curo
8.000,00, di cui curo 200,00 per esborsi, oltre spese generali e
accessori, come per legge.

Ric. 2011 n. 20425
-12-

contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
di Cassazione, il 28 gennaio 2015.

Civile della Corte S

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