Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12889 del 23/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/05/2017, (ud. 10/02/2017, dep.23/05/2017),  n. 12889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10188 – 2016 R.G. proposto da:

IDROCLIMA società cooperativa – c.f./p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in

virtù di procura speciale in calce al ricorso per regolamento di

competenza dall’avvocato Giovanni Campodonico ed elettivamente

domiciliata in Roma, alla via Alcide De Gasperi, n. 21, presso lo

studio dell’avvocato Francesco Monaco;

– ricorrente –

contro

S.I.E. – SOCIETA’ IMPIANTISTICA ELETTRICA s.r.l. – c.f./p.i.v.a.

(OMISSIS);

– intimata –

Avverso l’ordinanza del 21.3.2016 assunta dal giudice del tribunale

di Genova nella causa iscritta al n. 13449/2015 R.G.;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 10 febbraio

2017 del consigliere Dott. Abete Luigi;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale Dott. Capasso Lucio, che ha chiesto annullarsi

l’ordinanza impugnata.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Con atto notificato in data 27.10.2015 la “Idroclima” società cooperativa citava a comparire dinanzi al tribunale di Genova la “S.I.E. Società Impiantistica Elettrica” s.r.l..

Chiedeva che fosse accertata la risoluzione del contratto di subappalto tra esse parti intercorso per inadempimento della subcommittente convenuta e che quest’ultima fosse condannata a restituirle il valore delle lavorazioni e delle forniture eseguite.

Il giudizio veniva iscritto al n. 13449/2015 R.G..

Con ricorso al tribunale di Genova la “Idroclima” chiedeva ed otteneva ingiunzione di pagamento in danno della “S.I.E.” s.r.l. per crediti correlati a due s.a.l. relativi al medesimo contratto di subappalto.

Con atto notificato in data 2.11.2015 la “S.I.E.” s.r.l. proponeva opposizione e chiedeva la revoca dell’ingiunzione.

Il giudizio veniva iscritto al n. 13564/2015 R.G..

Chiamati ambedue i giudizi dinanzi allo stesso giudice, con ordinanza assunta all’udienza del 21.3.2016 il g.i. del giudizio iscritto al n. 13449/2015 R.G., reputati sussistenti i presupposti di cui all’art. 295 c.p.c., ne disponeva la sospensione sino alla pronuncia della sentenza di primo grado nel giudizio iscritto al n. 13564/2015 R.G..

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza la “Idroclima”; ha chiesto pronunciarsene l’annullamento e disporsi la prosecuzione del giudizio pendente innanzi al tribunale di Genova con ogni conseguente statuizione e con il favore delle spese.

La “S.I.E. Società Impiantistica Elettrica” s.r.l. non ha depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c..

Il pubblico ministero ha formulato conclusioni scritte.

La ricorrente deduce la violazione dell’art. 295 c.p.c., l’assenza di pregiudizialità.

Deduce che il provvedimento di sospensione postula che i giudizi pendano dinanzi ad uffici giudiziari diversi, laddove nel caso di specie pendono dinanzi allo stesso giudice istruttore; che tra i medesimi giudizi non sussiste relazione di pregiudizialità.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Si ribadisce che a seguito del provvedimento presidenziale assunto in data 7.3.2016 il giudizio iscritto al n. 13449/2015 R.G. ed il giudizio iscritto al n. 13564/2015 R.G., entrambi incardinati innanzi al tribunale di Genova, pendono dinanzi allo stesso giudice – persona fisica.

Di conseguenza, al cospetto delle indubitabili ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva tra i medesimi procedimenti intercorrenti, se del caso pur sub specie di pregiudizialità, il provvedimento possibile è unicamente e propriamente quello di cui all’art. 274 c.p.c., comma 1, ovvero la riunione degli stessi procedimenti (cfr. Cass. (ord.) 22.5.2008, n. 13194, secondo cui, nel caso in cui tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse del medesimo ufficio, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., ma deve rimettere gli atti al capo dell’ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 c.p.c., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione; la violazione di tale principio può essere sindacata, anche d’ufficio, dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento di sospensione; Cass. (ord.)26.7.2012, n. 13330).

Al di là della possibile riunione non vi è margine alcuno per la sospensione, viepiù giacchè nel quadro dell’art. 42 c.p.c., – come novellato dalla L. n. 353 del 1990 – non vi è più spazio per una discrezionale e non sindacabile facoltà di sospensione del processo esercitata dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale (cfr. Cass. (ord.) 26.6.2013, n. 16198).

In accoglimento del ricorso va cassata l’ordinanza del 21.3.2016 assunta dal giudice del tribunale di Genova nella causa iscritta al n. 13449/2015 R.G., ordinanza con cui è stata disposta la sospensione del procedimento anzidetto.

Le parti vanno rimesse dinanzi al tribunale di Genova nel termine di legge anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio.

L’accoglimento del ricorso fa sì che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza del 21.3.2016 assunta dal giudice del tribunale di Genova nella causa iscritta al n. 13449/2015 R.G., ordinanza con cui il giudice ne ha disposto la sospensione; rimette le parti nel termine di legge dinanzi al tribunale di Genova anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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