Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12889 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 10/06/2011), n.12889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.G., elett.te dom.to in Roma, alla Via, presso lo

studio dell’acc. RUFINI Mauro, dal quale è rapp.to e difeso, giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale delle Marche il 63/2009/4 depositata il 10/4/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 3/5/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. GAETA Pietro.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Z.G. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Pesaro n. 10/4/2006 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) Iva, Irpef, Irap 2001. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 3/5/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume la omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa l’applicabilità del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies.

Con secondo motivo il ricorrente assume il difetto ed erroneità della motivazione.

Il ricorso è inammissibile in quanto privo di puntuali censure alla decisione impugnata. Va altresì osservato che il ricorso è privo di una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Sez. 3, Ordinanza n. 8897 del 07/04/2008). Ed invero, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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