Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12888 del 23/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12888 Anno 2015
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: RUBINO LINA

SENTENZA

sul ricorso 7795-2013 proposto da:
BENDINELLI FEDERICO BNDFRC42PO4D612E, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LUIGI CALAMATTA 16, presso lo
studio dell’avvocato MARCO MILITI, rappresentato e
difeso dall’avvocato FEDERICO BENDINELLI difensore di
sè medesimo;
– ricorrente –

2014
2673

contro

EQUITALIA CENTRO SPA (già EQUITALIA POLIS SPA), in
persona del procuratore speciale Dott.

BARRILE

GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

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Data pubblicazione: 23/06/2015

QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato
SANTE RICCI, rappresentato e difeso dagli avvocati
GIUSEPPE PARENTE, MAURIZIO CIMETTI giusta procura
speciale al controricorso;
– controricorrente –

BOLOGNA, depositata il 14/03/2012, R.G.N. 14060/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/12/2014 dal Consigliere Dott. LINA
RUBINO;
udito l’Avvocato IOLANDA BOCCIA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

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avverso la sentenza n. 793/2012 del TRIBUNALE di

R.G. 7795\ 2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

all’esecuzione nel marzo 2008 avverso un pignoramento presso terzi notificatogli da
Equitalia Polis s.p.a. in relazione a 23 cartelle esattoriali di pagamento emesse nei suoi
confronti.
Nel maggio 2008 propose una seconda opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi,
avverso un secondo atto di pignoramento presso terzi notificatogli in relazione a 20 delle
precedenti 23 cartelle ( avendo medio tempore Equitalia provveduto allo sgravio per tre di
esse) dallo stesso ente.
Con i due atti di opposizione, sostanzialmente identici, l’avv. Bendinelli contestava la
nullità dell’atto di pignoramento e quindi del processo esecutivo da esso introdotto per
l’omesso deposito delle cartelle esattoriali poste in esecuzione nonché l’inesistenza o la
nullità della notifica delle cartelle, nessuna delle quali gli era stata validamente notificata
prima dell’inizio dell’esecuzione.
Equitalia depositava nei giudizi di opposizione le fotocopie delle relazioni di notifica
delle cartelle, di cui l’attuale ricorrente disconosceva la autenticità, e interveniva nel
procedimento esecutivo in relazione ad altre sei cartelle ugualmente non prodotte.
Le due opposizioni venivano rimesse dal Presidente del Tribunale di Bologna davanti
allo stesso giudice per l’eventuale riunione ma questi non riteneva di disporre la
riunione.
Il primo dei due procedimenti esecutivi, relativo al pignoramento del marzo 2008 si
concludeva con un provvedimento di improcedibilità, attesa la dichiarazione negativa
resa dai terzi pignorati.
Il pignoramento successivo, del maggio 2008, si concludeva invece con l’emissione a
carico del Bendinelli di una ordinanza di assegnazione per circa 18.000,00 euro.
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L’avv. Federico Bendinelli propose una prima opposizione agli atti esecutivi ed

I
Il Tribunale di Bologna, con due distinte sentenze sostanzialmente identiche emesse a
definizione delle due distinte opposizioni, dichiarava illegittimo il pignoramento eseguito
da Equitalia solo in relazione alla cartella n. 20 e per l’importo di euro 22,82 e per il
resto rigettava l’opposizione condannando il Bendinelli al pagamento della quasi totalità
delle spese di lite.
Con il presente ricorso, r.g. n. 7795 del 2013, l’avv. Bendinelli propone ricorso per

relazione alla seconda opposizione al procedimento esecutivo conclusosi con ordinanza
di assegnazione, articolato in otto motivi e illustrato da memoria, lamentando
preliminarmente l’aggravio delle spese di lite causato dalla mancata adozione del
provvedimento di riunione.
Resiste Equitalia Centro s.p.a. (già Equitalia Polis s.p.a.) con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Preliminarmente va esaminata, e rigettata, l’istanza di riunione che il Bendinelli
ripropone anche in questa sede, tra questo ricorso, proposto avverso la sentenza n. 793
del 2012 del Tribunale di Bologna, e il ricorso n. 7802 del 2013, proposto avverso la
sentenza n. 789 del 2012 del Tribunale di Bologna.
Sebbene sia astrattamente possibile disporre la riunione di due cause anche nel corso del
giudizio di legittimità (v. Cass. n. 22631 del 2011) , non se ne ravvisa l’opportunità atteso
che, sebbene i motivi di ricorso siano identici, la situazione di fatto sottesa alle due
controversie non è uguale, e ciò porterà ad esaminare questioni in parte differenti e
potrebbe condurre ad un esito diverso del giudizio nei due casi.
2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la falsa applicazione dell’art.
57 del d.P.R. n. 602 del 1973 nonché dell’art. 2, primo comma del d.lgs. n. 546 del 1992
in relazione agli artt. 24, 111, 113 e 117 della Costituzione con riferimento agli artt. 6, 13
e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ed anche la contraddittorietà ed
illogicità della motivazione (e in subordine la violazione dell’art. 59 primo comma della
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cassazione avverso la sentenza n. 793 del 2012 del Tribunale di Bologna, emessa in

legge n. 69 del 2009), laddove il tribunale , in accoglimento di una eccezione preliminare
di Equitalia, ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta contro l’atto di
pignoramento in relazione alle cartelle che avrebbero natura tributaria.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha rispettato i limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e
giudice tributario in materia di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi promossi in

modificato dal d.lgs. 26.2.1999, n.46) a norma del quale non sono ammesse le cause di
opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. fatta eccezione per le opposizioni
relative all’impignorabilità dei beni, e soltanto le opposizioni agli atti esecutivi che
attengono alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, a norma dell’art. 2 del d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, come modificato dall’art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla
fase dell’esecuzione forzata; ne consegue che l’impugnazione degli atti prodromici
all’esecuzione, quali la cartella esattoriale o l’avviso di mora (o l’intimazione di pagamento
“ex” art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, rilevante nella specie) è devoluta alla giurisdizione
delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell’art. 19 del
medesimo d.lgs..(Cass. S.U. n. 8279 del 2008).
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 543 c.p.c.
nonché degli artt. 26, comma 5°, e 57, comma 2°, del d.P.R. n. 602 del 1973.
Afferma di aver denunziato, come motivo fondante della sua opposizione, l’omesso
deposito da parte di Equitalia delle cartelle esattoriali, poste a base del pignoramento e
anche di quelle poste a base del successivo atto di intervento, in violazione di tutte le
norme sopra indicate perché le cartelle stesse sono il titolo esecutivo, e consentono al
debitore di verificare per che tipo di debito si procede nei suoi confronti ( e quindi anche
qual è il rito da adottare e quale il giudice competente). Il tribunale adito ha ritenuto
irrilevante l’omesso deposito delle cartelle in originale, a fronte dell’avvenuto deposito
del ruolo.

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relazione ad entrate tributarie fissate dall’art. 57 del d. P.R. n. 602 del 1973 (come

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge ed error in
procedendo per violazione e falsa applicazione dell’art. 148 c.p.c., e dell’art. 26, commi 5 e 6
del dpr n. 602 del 1973 e dell’art. 60 primo comma del d.p.r. n. 600 del 1973, nonché
violazione dell’art. 2697 c.c. e il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Il ricorrente sostiene che omettendo il deposito delle cartelle Equitalia non ha dato
alcuna prova né della loro esistenza né della loro notifica, avendo provveduto a

Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto
connessi e sono infondati.
Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, in tema di esecuzione
esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti
esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova
della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo
notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta
preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né
sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della
cartella stessa (Cass. n. 10326 del 2014) .
La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla
parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L’amministrazione non è quindi in
grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte
debitrice. Essendo stati prodotti gli estratti del ruolo, essi sono validi ai fini probatori e
in particolare, per quanto qui interessa, sia per la prova del credito esattoriale che per
individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l’amministrazione. L’estratto di ruolo è
una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella
esattoriale : esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di
identificare a quale pretesa dell’amministrazione esso si riferisca ( e per consentire al
contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza
della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall’opponente) perché contiene tutti i
dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, ovvero nominativo,
codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale; tutti i dati indispensabili necessari per
6

depositare le sole relazioni di notifica staccate e prive degli atti notificati.

individuare la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della
cartella, l’importo dovuto, l’importo già riscosso e l’importo residuo, l’aggio, la
descrizione del tributo, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a
ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di
pagamento, l’ente creditore (indicazioni obbligatoriamente previste dall’art. 25 del d.P.R.
n. 602 del 1973, oltre che dagli artt. 1 e 6 del d.m. n.. 321 del 1999).

48 disp. att. c.p.c., nonché la falsa applicazione dell’art. 26 del dpr n. 602 del 1973 e l’ error
in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c.
Con questo motivo il ricorrente denuncia il vizio di notifica delle cartelle esattoriali,
essendo stata eseguita la notifica, non avendo reperito il destinatario presso la sua
abitazione, senza l’adempimento, da parte del messo notificatore, di tutti gli
adempimenti di cui all’art. 140 c.p.c. ed invece con gli adempimenti disposti dall’art. 60
del dpr n. 600 del 1973.
In particolare, non risulterebbe affisso l’avviso di deposito alla porta dell’abitazione del
destinatario e non risulterebbe effettuato il deposito presso la casa comunale (le cartelle
risulterebbero invece depositate presso la sede della società incaricata della esecuzione
esattoriale).
Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza : il ricorrente non
precisa quali cartelle delle 23 cartelle impugnate sarebbero state notificate seguendo il
procedimento previsto dall’art. 140 c.p.c e quali a mezzo del servizio postale, o ancora
con l’invio della raccomandata prevista dall’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Con il quinto motivo di ricorso, il Bendinelli si duole della violazione e falsa
applicazione dell’art. 26 del dpr n. 602 del 1973 e dell’art. 45 del d.lgs n. 112 del 1999,
nonché dell’art. 4 quinto comma del d.lgs. n. 261 del 1999 e degli artt. 1,12 e 14 della
legge n. 890 del 1982, ed anche in questo caso denuncia la presenza di un error in
procedendo per violazione degli artt. 112, primo comma, e 136 c.p.c. nonché la carenza di
motivazione. Con questo motivo denuncia la giuridica inesistenza della notifica di tutte le
cartelle azionate da Equitalia perché le notifiche sono state tutte effettuate da una

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Con il quarto motivo di ricorso il B deduce la violazione degli artt. 137 e 140 e dell’art.

agenzia privata di distribuzione della corrispondenza quale affidataria del servizio di
notificazione delle cartelle esattoriali.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già ritenuto che la notificazione a mezzo del servizio postale della
cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative possa
essere eseguita avvalendosi di agenzie di recapito in regime di convenzione con

Con il sesto motivo di ricorso, l’avv. Bendinelli denuncia la violazione dell’art. 140
c.p.c. e la falsa applicazione dell’ art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60 del d.
P.R. n. 600 del 1973, nonché la carenza e l’illogicità della motivazione in relazione alla
nullità delle notifiche degli avvisi di intimazione ( regolarmente prodotti dall’esattore con
le relative relate di notifica), per ragioni sostanzialmente identiche a quelle enunciate nel
quarto motivo avverso le notifiche delle cartelle.
Il ricorrente rileva che dalla relata di notifica degli avvisi di ricevimento si evince che :
non è stato rinvenuto il destinatario ed è stata eseguita la notifica ex 140c.p.c., ma senza
lasciare alcun avviso alla porta della casa di abitazione del destinatario; che il deposito è
stato effettuato genericamente in Comune ( e quindi che non si sa se presso la casa
comunale o presso la sede di Equitalia che sarebbe un ufficio decentrato della casa
comunale) Deduce poi che i due avvisi di ricevimento recapitati sarebbero stati uno
recapitato in un posto dove lui non aveva più lo studio ed entrambi recanti un numero di
distinta che non coincide con nessuno degli avvisi di intimazione.
Anche questo motivo, come già il quarto, va dichiarato inammissibile per difetto di
autosufficienza, in quanto il ricorrente non chiarisce quale degli avvisi sia stato notificato
ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e quale utilizzando gli altri due procedimenti di notifica citati
né individua quali violazioni sarebbero state commesse in relazione ai singoli avvisi.
Con il settimo motivo di ricorso, l’avv. Bendinelli si duole della violazione dell’art.
112 c.p.c. nonché della presenza di un error in procedendo relativo alla violazione dell’art. 7
commi primo e secondo lettere abce dell’art. 17 della legge 212 del 2000 , nonché della
violazione degli artt. 3, 5 e 8 della legge sul procedimento amministrativo, n. 241 del
1990.
8

l’amministrazione postale (da ultimo, Cass. n. 16949 del 2014).

Con questo motivo di ricorso egli deduce sempre la nullità degli avvisi di intimazione di
pagamento, per l’assenza di tutte le allegazioni e indicazioni previste dalle norme citate,
che è previsto che debbano essere riportate anche a garanzia dei diritti di difesa dei
cittadini, come affermato da Corte cost. n. 377 del 2007, rilevando che su questo punto,
già sviluppato nella sua comparsa di riassunzione, il tribimale ha omesso di pronunciare.
Il motivo di ricorso è inammissibile perché totalmente generico : il ricorrente non

giudice dell’opposizione. In tal modo rende impossibile alla Corte comprendere quale è
la questione in concreto devoluta al suo esame, ed impedisce anche alla controparte di
approntare le sue difese.
Infine, con l’ottavo motivo di ricorso il ricorrente si duole della violazione dell’art.
91 ovvero della duplicazione delle spese causata dall’omessa riunione.
Il motivo va rigettato, essendo la decisione sulla riunione una facoltà discrezionale del
giudice, rientrante nei suoi poteri di conduzione dell’udienza, il cui mancato esercizio
non è causa di nullità né altrimenti sanzionabile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio
2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi dell’art. 13
comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per
il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello
stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dae
controricorrend-e le liquida in euro 2.500,00 di cui 200,00 per spese, oltre accessori e
contributo spese generali.

9

indica neppure quali sarebbero i vizi delle intimazioni di pagamento non esaminati dal

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 15 dicembre 2014

Il PresO sente

Il Consigliere estensore

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