Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12888 del 23/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/05/2017, (ud. 10/02/2017, dep.23/05/2017),  n. 12888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4721 – 2016 R.G. proposto da:

A.L. – c.f. (OMISSIS) – V.S.G. – c.f.

(OMISSIS) – elettivamente domiciliati in Montepulciano, alla via

Ruga di Mezzo, n. 31, presso lo studio dell’avvocato Benedetta

Venezia, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale

in calce al ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrenti –

contro

COSTRUZIONI PRESTIGIO ITALIA s.r.l. – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona

del legale rappresentante pro tempore, P.A. – c.f.

(OMISSIS) – elettivamente domiciliate in Chianciano Terme, alla via

dei Colli, n. 22, presso lo studio dell’avvocato Federico Brillo che

le rappresenta e difende in virtù di procure speciali in calce alla

scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c.;

– resistenti –

Avverso la sentenza del tribunale di Siena n. 12/2016;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 10 febbraio

2017 del consigliere Dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale Dott. Capasso Lucio, che ha chiesto dichiararsi

la devoluzione della controversia ad arbitrato irrituale con

conseguente declaratoria di improponibilità della domanda.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Con atto notificato il 14.2.2014 i coniugi A.L. e V.G.S. citavano a comparire innanzi al tribunale di Siena la “Costruzioni Prestigio Italia” s.r.l. e l’architetto P.A..

Esponevano che era stata concessa in appalto alla s.r.l. convenuta la ristrutturazione del fabbricato in (OMISSIS), ed era stata affidata all’architetto convenuto la direzione dei lavori; che le controparti si erano rese a vario titolo inadempienti.

Chiedevano dichiararsi non dovuto il pagamento degli importi corrisposti e darsi atto del loro diritto alla ripetizione di quanto versato, di condannare conseguentemente le convenute alla restituzione della somma di Euro 85.735,24, oltre interessi, nonchè al risarcimento dei danni quantificati in Euro 47.079,21; in subordine chiedevano la condanna alla restituzione delle somme da reputarsi indebitamente erogate ed al risarcimento del danno nell’acclaranda misura.

Si costituivano la “Costruzioni Prestigio Italia” s.r.l. ed P.A..

Chiedevano, in via preliminare, dichiararsi l’incompetenza del giudice adito in ragione della clausola compromissoria di cui all’art. 10 del contratto di appalto, clausola prefigurante la devoluzione ad un collegio arbitrale delle vertenze eventualmente insorte tra le parti; nel merito, instavano per il rigetto delle avverse domande.

Con sentenza n. 12/2016 l’adito tribunale dichiarava la propria incompetenza e condannava gli attori alle spese di lite con distrazione.

Esplicitava il tribunale che non era “contestato che la committenza, a fronte degli asseriti inadempimenti dell’appaltatrice, non le abbia concesso il termine di cui all’art. 10, comma 1, del contratto, trovando pertanto applicazione il secondo comma che attribuisce ad un collegio arbitrale la risoluzione delle controversie tra le parti” (così sentenza, pag. 2).

Esplicitava altresì che non aveva rilievo alcuno che la clausola compromissoria non fosse stata specificamente sottoscritta; che invero non vi era margine per applicare l’art. 1341 c.c., atteso che il testo contrattuale non era destinato a “regolare una serie indefinita di rapporti uniformi” (così sentenza, pag. 4), ma la “specifica attività di ristrutturazione avente ad oggetto unicamente l’immobile di proprietà della committente” (così sentenza, pag. 4).

Avverso tale sentenza i coniugi A.L. e V.S.G. hanno proposto ricorso per regolamento di competenza; hanno chiesto dichiararsi la competenza del tribunale di Siena con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese, da attribuirsi al difensore anticipatario.

La “Costruzioni Prestigio Italia” s.r.l. e l’architetto P.A. hanno depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c.; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

I resistenti hanno depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2. Col ricorso a questa Corte di legittimità i ricorrenti deducono quanto segue. Innanzitutto, che non si è fatto luogo all’applicazione dell’art. 10, comma 1, del contratto, sicchè non può trovare applicazione il comma 2 dello stesso articolo.

Altresì, che controparte non ha adempiuto il contratto di appalto, giacchè ha provveduto all’emissione di fatture anche a nome di terze persone.

Inoltre, che il contratto d’appalto, quale atto tecnico, è stato unilateralmente predisposto, sicchè in applicazione dell’art. 1341 c.c., si sarebbe imposta la specifica sottoscrizione della clausola compromissoria.

Infine, che quanto mai eccessivo è l’importo delle spese di lite al cui pagamento sono stati condannati.

Il ricorso per regolamento di competenza va respinto.

Destituita di fondamento è la prima eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dai resistenti.

E’ sufficiente evidenziare che il regolamento di competenza può essere proposto anche da un avvocato non iscritto nell’albo speciale dei cassazionisti (cfr. Cass. (ord.) 7.7.2011, n. 15061).

Valida ed efficace pertanto è la procura speciale conferita all’avvocato Benedetta Venezia.

In ordine al primo profilo addotto a sostegno dell’esperito regolamento, si evidenzia che alla stregua del letterale disposto dell’art. 10 del contratto di appalto è da escludere senz’altro che, in ipotesi di preteso inadempimento dell’appaltatore, la formulazione di contestazioni scritte da parte del committente e la concessione di un termine per sanare le asserite irregolarità valgano a condizionare l’attivazione della clausola compromissoria e dunque della “via arbitrale”.

Ad opinar diversamente ne risulterebbe significativamente condizionato il diritto di azione dell’appaltatore, viepiù se si considera nella fattispecie che sono gli stessi ricorrenti che hanno confermato che “nelle varie contestazioni mai è stato dato un termine in cui venissero ripristinati i lavori” (così ricorso, pag. 4).

In ordine al secondo profilo addotto a sostegno dell’esperito regolamento (“il contratto non è stato rispettato (…)”: così ricorso, pag. 5), si evidenzia che trattasi di questione afferente al merito, inammissibile in questa sede (cfr. Cass. 28.3.2006, n. 7075, secondo cui, in sede di regolamento di competenza l’ambito della contestazione, e quindi il potere di controllo spettante alla Corte di Cassazione, è limitato alla individuazione del giudice competente sulla base del rapporto processuale instaurato con le domande ed eccezioni proposte dalle parti, con esclusione di ogni altra questione estranea al tema della competenza; conseguentemente il ricorso per regolamento può contenere, a pena di inammissibilità, solo doglianze sulla risoluzione della questione di competenza o di questioni pregiudiziali che, direttamente o indirettamente, attengono alla questione predetta, mentre l’eventuale denuncia di violazioni di norme sostanziali o processuali diverse da quelle che regolano la competenza deve essere fatta valere con l’impugnazione nei modi ordinari, indipendentemente e separatamente dall’istanza di regolamento).

In ordine al terzo profilo addotto a sostegno dell’esperito regolamento, si evidenzia che questa Corte spiega che un contratto è qualificabile “per adesione” secondo il disposto dell’art. 1341 c.c. – e come tale soggetto, per l’efficacia delle clausole cosiddette vessatorie, alla specifica approvazione per iscritto – solo quando sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente; cosicchè tale ipotesi non ricorre quando risulta che il negozio è stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti (cfr. Cass. 15.4.2015, n. 7605; Cass. 19.5.2006, n. 11757).

Ebbene è da escludere senza dubbio, siccome correttamente ha rimarcato il giudice a quo, che lo schema contrattuale sulla cui scorta è insorto il rapporto tra le parti in lite fosse destinato a regolare una serie indefinita di rapporti.

In ordine al quarto profilo addotto a sostegno dell’esperito regolamento, si evidenzia che i ricorrenti non hanno denunziato la violazione dei “massimi” tariffari.

Cosicchè riveste valenza l’insegnamento di questo Giudice del diritto secondo cui, in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (cfr. Cass. 9.10.2015, n. 20289; Cass. 4.7.2011, n. 14542, secondo cui la liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunziate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini).

Si evidenzia da ultimo, in ordine alla qualificazione della clausola compromissoria de qua agitur, se contemplante un’ipotesi di arbitrato rituale ovvero di arbitrato irrituale, che questa Corte non può che ribadire il complesso della argomentazioni di cui al suo più recente insegnamento, a tenor delle quali, in tema di interpretazione del patto compromissorio, anche con riferimento alla disciplina applicabile prima della introduzione dell’art. 808 ter c.p.c., ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il dubbio sull’interpretazione dell’effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell’arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria (cfr. Cass. 7.4.2015, n. 6909; cfr. altresì Cass. 21.11.2013, n. 26135, secondo cui, al fine di determinare se si vetta in tema di arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall’art. 1362 c.c., e, dunque, fare riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti, e al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto, senza che, il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell’arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell’irritualità dell’arbitrato, ovvero possa essere invocato il criterio, residuale, della natura eccezionale dell’arbitrato rituale, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte da tale forma di arbitrato quanto all’efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni, alle possibilità per il giudice di concedere la sospensiva).

In dipendenza del rigetto del ricorso va quindi ribadita la competenza del collegio arbitrale (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 25.10.2013, n. 24153, secondo cui l’attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla L. 5 gennaio 1994, n. 25 e dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicchè lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 15.2.2016.

Ai sensi del D.P.R. 3 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza; dichiara la competenza del collegio arbitrale; condanna in solido i ricorrenti, A.L. e V.S.G., a rimborsare ai resistenti, “Costruzioni Prestigio Italia” s.r.l. ed P.A., le spese del presente giudizio, che si liquidano nel complesso in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali in misura pari al 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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