Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12888 del 22/06/2016

Cassazione civile sez. III, 22/06/2016, (ud. 08/03/2016, dep. 22/06/2016), n.12888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19517/2014 proposto da:

P.G., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati DANIELE SPIRITO MICHELETTA TITA’, RODOLFO UMMARINO

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.N.S.A., considerato domiciliato ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato MARCO GATTI giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1282/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 02/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato MARCO CARDINALI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 29 aprile 2011 il Tribunale di Casale Monferrato accoglieva una opposizione a precetto cambiario proposta da D.N. S.A. e rigettava la domanda riconvenzionale di accertamento di propri crediti verso il suddetto avanzata dall’opposto P.G..

Avendo il P. proposto appello contro tale sentenza chiedendo la dichiarazione di inammissibilità della propria domanda riconvenzionale, la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 13 giugno – 2 luglio 2014, lo dichiarava inammissibile per difetto di interesse processuale.

2. Ha presentato ricorso il P., sulla base di un unico motivo, denunciante violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, degli artt. 100, 112, 166 e 167 c.p.c..

D.N.S. si è difeso con controricorso, del quale il ricorrente, con memoria ex art. 378 c.p.c., eccepisce la tardività.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.

3.1 In primis, occorre esaminare l’eccezione di tardività ex art. 370 c.p.c., chi è stata proposta, in relazione al controricorso, dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., osservando che il ricorso è stato notificato l’11 luglio 2014 mentre il controricorso è stato notificato al ricorrente in data 8 settembre 2014. Poichè, trattandosi di opposizione al precetto, il termine non viene sospeso nel periodo feriale, il controricorso sarebbe stato quindi notificato tardivamente. Nella discussione in pubblica udienza, poi, il difensore del controricorrente ha replicato che il giudizio non è più qualificabile ex art. 615 c.p.c., avendo ora ad oggetto esclusivamente la domanda riconvenzionale proposta dall’attuale ricorrente.

L’eccezione del ricorrente è in effetti infondata per quel che rileva il controricorrente.

Se è vero, infatti, che la sospensione dei termini processuali, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, non opera tra l’altro nei procedimenti di opposizione all’esecuzione, e ciò per quanto concerne l’intero corso del procedimento, inclusa la fase di cassazione, a motivo delle esigenze di sollecita trattazione emergenti dalla particolare natura dell’oggetto della controversia (cfr. tra gli arresti più recenti Cass. sez. 3, 12 marzo 2013 n. 6107; Cass. sez. 6-3 ord. 11 gennaio 2012 n. 171; Cass. sez. 3, 2 marzo 2010 n. 4942; sull’applicabilità del principio anche alla proposizione del controricorso v. per tutte Cass. sez. 3, 15 marzo 2006 n. 5684), non si può non constatare, peraltro, che nel caso di specie si è formato, quale esito del primo grado, il giudicato sulla opposizione a precetto, e il processo è proseguito esclusivamente in ordine alla domanda riconvenzionale, vale a dire non più connotato dalle caratteristiche di necessaria celerità che costituiscono la ratio della specialità normativa in questione, ovvero della eccezionale sottrazione del processo dalla generale statuizione della sospensione feriale dei termini processuali. La regola generale, pertanto, risulta applicabile (v. per un caso analogo Cass. sez. 3, 13 ottobre 2009 n. 21681: “Qualora, in sede di opposizione avverso precetto cambiario, il giudice di primo grado dichiari inefficace il precetto stesso, pronunciando sull’azione causale esperita in via riconvenzionale dall’opposto, e poi, in grado d’appello, sia impugnata e si discuta soltanto di tale ultima pronuncia, la controversia non è più qualificabile come opposizione all’esecuzione, sicchè non si sottrae alla sospensione dei termini durante il periodo feriale, anche con riguardo al termine per la proposizione dell’impugnazione”; conforme Cass. sez. 1, 19 maggio 1989 n. 2400).

3.2 Passando allora all’esame dell’unico motivo presentato nel ricorso, si rileva che il ricorrente adduce di avere in primo grado proposto tardivamente la domanda riconvenzionale, essendosi costituito all’udienza di comparizione, e non 20 giorni prima; quindi la propria domanda riconvenzionale avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, ed egli avrebbe avuto interesse ad impugnare il rigetto del primo giudice – interesse che gli sarebbe stato, pertanto, erroneamente negato dal giudice d’appello -, per evitare che la sua domanda, i realtà, appunto, inammissibile, venisse ricoperta dal giudicato in forza della pronuncia di rigetto.

Il giudice d’appello ha ritenuto inesistente l’interesse del P. a impugnare la sentenza di primo grado, osservando che “l’interesse all’impugnazione certamente sarebbe stato ravvisabile ove fosse stato proposto appello onde ottenere il rigetto della domanda avversaria di declaratoria di nullità e inefficacia del precetto ovvero l’accoglimento della domanda riconvenzionale”.

Pertinente alla questione in esame è il riferimento all’omessa proposizione, da parte dell’attuale ricorrente, della impugnazione per motivi di merito – in consequenziale aggiunta alla impugnazione per vizi di rito – relativa alla domanda riconvenzionale. Invero, consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte (v. S.U. 14 dicembre 1998 n. 12541) è nel senso che l’appello per vizi di rito, al di fuori dei tassativi casi i cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. – i quali, comportando la regressione al primo grado, investono di per sè anche il merito della decisione -, è sorretto da interesse processuale, ovvero è ammissibile e rispondente al modello legale di impugnazione, solo se viene congiuntamente adotta una lesione concreta che sotto il profilo di merito l’error in procedendo ha cagionato all’impugnante (v. p. es., da ultimo, Cass. sez. lav., 23 giugno 2014 n. 14167, per cui “è ammissibile l’impugnazione con la quale l’appellante si limiti a dedurre soltanto i vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole, solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., dovendo, diversamente ed a pena di inammissibilità dell’impugnazione per difetto d’interesse e non rispondenza al modello legale di impugnazione, dedurre ritualmente anche le questioni di merito”; e sempre da ultimo v. Cass. sez. 3, 3 dicembre 2015, n. 24612, Cass. sez. 1, 21 settembre 2015 n. 18578, Cass. sez. lav. 11 febbraio 2015 n. 2682, Cass. sez. 3, 12 dicembre 2014 n. 26157; cfr. pure, ex multis, Cass. sez. 3, 29 gennaio 2010 n. 2053 e S.U. 19 maggio 2008 n. 12644); e da siffatta impostazione, a ben guardare, non si discosta neppure la giurisprudenza invocata dal ricorrente a sostegno del suo motivo, giurisprudenza che – a parte Cass. sez. 1, 18 agosto 1998 n. 8148, in cui, logicamente, si sottolinea come l’interesse debba essere valutato non soltanto in considera one del dispositivo, “ma anche tenendo conto delle enunciazioni contenute nella motivazione che siano suscettibili di passare in giudicato in quanto presupposti logici necessari della decisione” individua come parametro dell’interesse a impugnare proprio il profilo della soccombenza sostanziale (in tal senso Cass. sez. 3, 7 maggio 2009 n. 10486, per cui rileva ai fini della sussistenza dell’interesse ad impugnare “la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, che si identifica nel pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione e va apprezzata in relazione all’utilità concreta che può derivare alla parte proponente il gravame dall’eventuale accoglimento di quest’ultimo”, e Cass. sez. 3, 6 agosto 2002 n. 11778, per cui l’interesse ex art. 100 c.p.c., “si estende anche ai giudizi di impugnazione nei quali, in particolare, l’interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di questa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone, e si ricollega pertanto ad una soccombenza sostanziale della parte nel precedente giudizio, correlata agli effetti pregiudizievoli che derivano nei suoi confronti dalle statuizioni contenute nella sentenza, idonee a formare il giudicato”).

Ma nel caso di specie l’appellante, come constatato dalla corte territoriale, ha ci coscritto l’impugnazione a un vizio di rito non sussumibile negli artt. 353 e 354 c.p., senza affiancare alcunchè in punto di merito a favore dell’accoglimento della sua domanda riconvenzionale, e dunque senza dimostrare la sussistenza di un proprio reale interesse a impugnare la sentenza che tale domanda aveva respinto.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 3000, di cui Euro 200 per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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