Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12888 del 10/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 10/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 10/06/2011), n.12888
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.A., elett.te dom.to in Roma, al Viale Bruno Buozzi 49,
presso lo studio dell’avv. Alessandro Riccioni, rapp.to e difeso
dall’avv. VECCHIO Gianfrancesco, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio n. 43/2008/07 depositata il 5/5/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 3/5/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da B.A. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Roma n. 102/44/2006 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) Iva, Irpef e Irap 1999. Il ricorso proposto si articola in quattro motivi.
Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 3/5/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio; il B. ha presentato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, lett. d, e D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).
Con secondo motivo il ricorrente assume la contraddittorietà della motivazione laddove la CTR avalla l’accertamento sintetico pur in presenza di una contabilità attendibile.
La censura è inammissibile in quanto priva una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Sez. 3, Ordinanza n. 8897 del 07/04/2008). Tale giurisprudenza consolidata fa seguito alla pronuncia a SS.UU. (Sentenza n. 20603 del 01/10/2007) secondo cui, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.
Con terzo motivo il ricorrente assume l’omessa insufficiente motivazione circa un fatto controverso. La CTR avrebbe frainteso le ragioni esposte dal ricorrente in ordine alla rilevanza, ai fini Impositivi, dell’acquisto di un macchinario del costo di L. 327.250.000.
La censura è fondata. Nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, è ravvisabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, in considerazione delle deduzioni formulate dal contribuente con l’atto di appello.
Con quarto motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..
La CTR non si sarebbe pronunciata sulla deduzione in ordine alla evasione IVA. La censura è inammissibile in quanto non autosufficiente. La sola trascrizione di parte delle deduzioni formulate con l’appello, non comprova che la parte abbia rivolto al giudice del gravame una specifica domanda sul punto.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011