Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12887 del 23/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12887 Anno 2015
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CHIARINI MARIA MARGHERITA

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SENTENZA

sul ricorso 25458-2012 proposto da:
DE BENEDETTIS ALFONSO,

DE BENEDITTIS CARMINE

DBNCMN54B18B519E, SABELLI RAFFAELLA, DE BENEDETTIS
ALDO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO
EMILIO N. 71, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO MARCHETTI, rappresentati e difesi dagli
avvocati VITTORIO RICCI, MANLIO LUBRANO DI
SCORPANIELLO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

SAGRANTINO ITALY SRL 05403940967, in persona del suo

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Data pubblicazione: 23/06/2015

Presidente del Consiglio di Amm.ne sig. GUIDO DUBINI
DACCO’, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO
DOSSI,

presso

lo

studio

dell’avvocato

MARIA

ELISABETTA TABOSSI, rappresentata e difesa
dall’avvocato MATTEO RIGNANESE giusta procura in

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 270/2011 della CORTE D’APPELLO
di CAMPOBASSO, depositata il 23/12/2011 R.G.N.
57/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2014 dal Consigliere Dott. MARIA
MARGHERITA CHIARINI;
udito l’Avvocato MANLIO LUBRANO DI SCORPANIELLO;
udito l’Avvocato VITTORIO RICCI;
udito l’Avvocato MARIA ELISABETTA TABOSSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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calce al controricorso;

Svolgimento del processo

Nell’ ottobre 2001 Raffaella Sabelli, Alfonso e Aldo de Benedettis
proposero opposizione al precetto con cui la SIB Servizi
Immobiliari, mandataria della International Credit Recovery
s.r.1., acquirente del credito concesso nel novembre 1991 con

aveva loro intimato il pagamento di £.910.153.723, deducendo di:
l) aver accettato con beneficio di inventario l’ eredità di
Antonio de Benedittis e che il notaio, constatata l’ opposizione
ai sensi dell’ art. 495 c.p.c. da parte di un creditore, aveva
provveduto all’ avviso ai creditori e ai legatari ai sensi dell’
art. 498, secondo e terzo comma, c.c.; 2) oltre al predetto avviso
erano state effettuate le altre formalità previste dal precitato
art. 498 c.c. nei confronti di tutti i creditori risultanti dall’
inventario,

e perciò l’ azione esecutiva individuale non era

promuovibile ai sensi dell’ art. 506, primo comma, c.c..
Il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 19 febbraio 2008 n.
146, dichiarò inammissibili e rigettò le opposizioni degli
opponenti stante la specialità della disciplina contenuta nel TU
del 1905 n. 646 (artt. 20 e 42), come modificato con legge del
1991 n. 175, applicabile alla fattispecie, a norma della quale
l’istituto mutuante poteva procedere ad esecuzione individuale
sull’ immobile ipotecato a garanzia della restituzione del
capitale e degli interessi, anche in caso di fallimento

del

mutuatario – come del resto prevede l’ art. 41 del TU n. 385 del
1993 che ha abrogato la previgente disciplina – e conseguentemente
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mutuo ipotecario dall’ istituto bancario San Paolo di Torino,

l’ art. 506 c.c., che ha introdotto una procedura liquidatoria
concorsuale, era inapplicabile ai mutui fondiari.
La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza del 23 dicembre
2011 ha respinto il gravame.
Propongono ricorso per cassazione

e Raffaella Sabelli cui resiste la Minerva s.r.1.,

nuova denominazione della Sagrantino Italy s.r.l. – avente causa
dalla International Credit Recovery – la sua procuratrice speciale
Prelios Crediti Servicing, già denominata Pirelli Re Credit
Servicing s.p.a., già Credit Servicing. I ricorrenti hanno
depositato memoria.
Motivi della decisione

Come evidenziato in narrativa, la sentenza di primo grado, che ha
respinto l’ opposizione all’ esecuzione proposta ai sensi dell’
art. 615, primo comma, cod. proc. civ., è stata pubblicata il
febbraio 2008 n. 146.
Ne consegue che a norma dell’art. 616 cod. proc. civ., come
modificato dall’art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52,
ratione temporis applicabile, la sentenza non era impugnabile con
l’ appello, ma era soggetta al ricorso immediato per cassazione,
ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost. (Cass. 9591 e 17321
del 2011, 18161 del 2012)

e poiché l’ inammissibilità dell’

appello è rilevabile d’ ufficio dalla

Corte di cassazione la

sentenza di appello va annullata senza rinvio, ai sensi dell’ art.
382, ultimo comma, cod. proc. civ. (Cass. 24047 del 2009, 25209
del 2014).
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Benedettis

Carmine, Alfonso e Aldo De

Attesa

la

complessità

della

materia

in

relazione

alla

legittimazione ad agire di un soggetto diverso dal concedente il
mutuo fondiario, e la rilevazione d’ ufficio della causa di
inammissibilità dell’ appello, si compensano le spese del giudizio
di cassazione.

La Corte decidendo sul ricorso cassa la sentenza impugnata e
dichiara inammissibile l’ appello. Si compensano le spese del
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 20 novembre 2014.

P.Q.M.

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