Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12887 del 23/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/05/2017, (ud. 15/09/2016, dep.23/05/2017),  n. 12887

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4782/2016 proposto da:

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

DOMENICO RIZZOTTI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M., B.B., B.C.,

B.M., elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI

GULINO giusta procura alle liti depositata in udienza camerale del

15/09/2016 e allegata al verbale;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 27400/2014 della CORTN SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, emessa il 02/10/2014 e depositata il 29/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Domenico Rizzotti, per il ricorrente, che chiede

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Umberto Cantelli (delega Avvocato Giovanni Gulino),

per i resistenti che chiede il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

a) A parte ricorrente è stata comunicata la seguente relazione preliminare, redatta ex art. 380 bis c.p.c..

1) E’ impugnata per revocazione la sentenza n. 27400 del 29 dicembre 2014, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal R. avverso la sentenza n. 2/2011 della Corte di appello di Messina.

Un primo motivo di inammissibilità è stato rinvenuto dalla Corte di cassazione nella tardività del ricorso di cui al fascicolo 12708/11. Accogliendo l’eccezione svolta da parte resistente, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza d’appello era stata notificata l’8 febbraio 2011 e che il ricorso per cassazione era stato notificato il 27 aprile 2011, quindi ben oltre il termine di legge di sessanta giorni, che scadeva il 9 aprile 2011.

L’odierno ricorrente sostiene che questa decisione sarebbe frutto di errore di fatto, giacchè la relata di notifica sarebbe mancante, non essendo leggibile il timbro, ma solo la data del 2 febbraio 2011. La Corte avrebbe errato nel dire che la relata di notifica sarebbe stata effettuata ex art. 140 c.p.c., “ancorchè redatta a mezzo di timbro parzialmente sbiadito”. Sostiene quindi che la totale illeggibilità della parte stampigliata della notificazione, la renderebbe inidonea a far decorrere il termine per l’impugnazione.

Parte S. – B. non ha svolto attività difensiva, sebbene il ricorso per revocazione sia stato notificato al suo difensore nel giudizio di legittimità in data 29 gennaio 2016.

2) Il ricorso è per più profili inammissibile.

In primo luogo va rilevato che l’errore di fatto è denunciabile ex art. 395 c.p.c., soltanto se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.

Dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 27400/14, giunta all’esame della Seconda sezione dalla iniziale trattazione camerale della Sesta sezione proprio per consentire un sereno esame “delle questioni di validità ed efficacia della sentenza impugnata” (cfr pag. 5 della sentenza 27400), emerge che la tematica è stata già oggetto di specifico esame in quella sede.

La Corte di Cassazione ha infatti valutato la relata di notifica e ha ritenuto che il timbro contenente la relazione sia solo “parzialmente sbiadito”. Questa valutazione non è ulteriormente sindacabile.

3) In secondo luogo va comunque osservato che il rilievo di fatto svolto in ricorso è manifestamente infondato. La relata di notifica del precetto e della sentenza d’appello, relata ancora presente in atti, è composta da una prima parte dattiloscritta, che contiene la indicazione della notificazione agli eredi R., collettivamente ed impersonalmente all’ultimo domicilio del defunto, in (OMISSIS). Una seconda parte, resa con timbro di inchiostro chiaro, consente bene di leggere che la notificazione veniva effettuata “ai sensi dell’art. 140 c.p.c.”: il notificante all’uopo ebbe cura di cancellare l’indicazione “art. 157 c.p.c.” presente sopra il numero dell’altro articolo, come alternativa predisposta.

Oltre all’originale, anche una fotocopia ben fatta, se opportunamente scurita, consente di leggere le parole necessarie a comprendere bene la relata. E’ dunque solo qualche fotocopia mal fatta che fa apparire illeggibile la parte timbrata della relata.

A mano è vergata la data di esecuzione delle attività di notificazione, che è 02/2/11, data che si affianca al luogo (Messina) ed è seguita dal timbro con nome cognome e qualifica dell’ufficiale giudiziario A.. La sigla di quest’ultimo è vergata a penna sopra il proprio timbro.

4) In terzo luogo va rilevato che determinante ai fini della sentenza della Corte di cassazione 27400/14 sulla validità della notificazione era il riscontro offerto dall’avviso di ricevimento. La Corte ha infatti rilevato che l’attività di spedizione del plico notificato ex art. 140 c.p.c., fu seguita dal successivo ritiro in data 08/02/11 “presso l’Ufficio Postale da parte di familiare convivente e con sottoscrizione, per di più, simile ictu oculi a quella apposta dall’odierno ricorrente sul ricorso”.

Questo elemento di fatto è palesemente idoneo a dimostrare che proprio quella notifica, spedita incontestatamente il 2 febbraio, ebbe il suo momento decisivo di completamento in data 8 febbraio, cosicchè il termine per il ricorso per cassazione andava a scadere sessanta giorni dopo.

E’ dunque divenuta irrilevante, a fronte del riscontro ben più importante offerto dal documento di ricezione, ogni eventuale incertezza – peraltro come si è detto del tutto insignificante – sulle esatte parole che compongono la relata di notifica.

5) Questo motivo di inammissibilità rilevato dalla sentenza 27400 non appare quindi viziato da alcun errore di fatto, ma ineccepibile.

Esso è sufficiente a reggere la decisione qui impugnata ex art. 395 c.p.c..

6) Tale considerazione toglie rilievo all’altro motivo di revocazione, relativo alla errata applicazione dell’art. 366 bis, abrogato e non più applicabile per le sentenze successive al 4 luglio 2009.

L’eventuale errata applicazione di norme abrogate non è comunque un profilo di errore di fatto, ma un errore di giudizio non denunciabile ex art. 395, n. 4 (Cass. 5709/12).

b) Parte ricorrente ha depositato memoria in vista dell’adunanza camerale. In essa sostiene che anche il relatore sarebbe incorso in errore nell’esame della relata di notifica della sentenza di appello impugnata, notifica dalla quale è scaturita la sentenza 27400/14 di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione registrato al n. 12708/11.

Afferma che tale relata era illeggibile nella copia pervenutale e che sarebbe irrilevante la parziale leggibilità della relata posta sull’originale. Torna ad invocare, come aveva fatto sin dalla memoria depositata nel 2012 nel giudizio 12708/11, la sentenza SU n. 1 del 1999, la quale aveva ritenuto inidonea a far decorrere il termine breve una notifica di sentenza illeggibile, salvo che per la data e i nomi del destinatario.

Si sofferma poi sulla nullità della notifica effettuata in luogo diverso dall’effettivo ultimo domicilio del defunto.

Aggiunge che se avesse conosciuto le modalità degli adempimenti ex art. 140 c.p.c.” “l’interessato avrebbe certamente smentito la sussistenza dei presupposti voluti e previsti dall’art. 303 c.p.c., comma 2, disamina che certamente non poteva effettuarsi con il ritiro del plico”.

Inoltre la memoria contesta che costituisca errore di giudizio aver applicato a una sentenza del 2011 l’ormai abrogato art. 366 bis c.p.c., relativo al quesito di diritto.

Al riguardo conclusivamente riporta (da pag. 4 a 20 della ultima memoria) la memoria depositata in vista della adunanza del 23 novembre 2012, che aveva portato alla rimessione della causa a pubblica udienza.

B1) Il ricorso è inammissibile, come già rilevato dalla relazione preliminare. Determinante è in primo luogo il rilievo svolto nel paragrafo 4 soprariportato, con cui è stato dimostrato che per la sentenza 27400 qui impugnata il primo motivo di inammissibilità di quel ricorso è stato costituito dall’avvenuta prova del buon esito della notifica della sentenza impugnata, giunta allo scopo con il ritiro dell’atto in data 8 febbraio 2011 “presso l’Ufficio Postale da parte di familiare convivente e con sottoscrizione, per di più, simile ictu oculi a quella apposta dall’odierno ricorrente sul ricorso”.

A fronte del ritiro dell’atto è divenuto irrilevante, per la sentenza 27400, ogni eventuale vizio della relata di notifica, ed essa è pervenuta alla affermazione della “fondatezza della eccezione di inammissibilità” del ricorso R., rilevata dalla parte resistente e dal Procuratore generale.

Orai per potersi pronunciare, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione deve esservi un errore di fatto, come previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, che deve consistere in una svista su dati di fatto produttiva dell’affermazione o negazione di elementi decisivi per risolvere la questione. (Sez. U, Sentenza n. 4413 del 07/03/2016).

Si deve trattare di un errore di percezione di quanto risultante direttamente dagli atti che abbia avuto carattere essenziale e determinante.

Nella specie non si configura alcun errore di fatto decisivo. In primo luogo perchè le vicende della relata del 2 febbraio sono state superate – nel giudizio insindacabile della Corte di Cassazione – dal fatto che la notificazione era stata seguita dal ritiro da parte di una delle persone destinatarie dell’atto (gli eredi R., come indicato nella parte dattiloscritta e non stampigliata e dunque incontestatamente leggibilissima della relata stessa), individuata dalla Corte in base alla sottoscrizione ritenuta “simile ictu oculi a quella apposta dal ricorrente sul ricorso”.

Ogni eventuale vizio della relata e ogni discussione sulla sua leggibilità nella copia pervenuta a parte oggi ricorrente è quindi irrilevante ai fini della revocazione, giacchè la notifica aveva raggiunto lo scopo.

E’ superfluo quindi invocare la sentenza 1 del 1999, la quale peraltro atteneva a fattispecie diversa per molti decisivi profili, poichè ivi era impossibile dalla relata comprendere non solo le modalità dell’atto, ma neppure “a richiesta di chi l’atto fosse stato compiuto” e soprattutto stabilire se si trattasse di “notifica della sentenza nella sua interezza o del solo dispositivo”.

In ogni caso non sarebbe possibile per la Corte in questa sede riesaminare l’apprezzamento della sentenza 27400 circa il perfezionamento della notifica grazie al suo ritiro da parte del destinatario, circostanza che, si ripete, toglie valore alla questione che è al cuore dell’odierno ricorso.

B2) Va ulteriormente chiarito che in ogni caso la istanza di revocazione sarebbe inammissibile perchè la questione relativa alla validità della notifica, compresa la leggibilità della relata, è stata oggetto della decisione proprio perchè sollevata a seguito della prima relazione preliminare di inammissibilità del cons. Piccialli ed infatti è stata trattata nella sentenza 27400.

Ciò comportava comunque la inammissibilità della revocazione, che non è consentita allorquando il preteso errore di fatto (la leggibilità della relata) abbia costituito un “punto controverso su cui la sentenza ebbe a pronunciare”, come si legge nell’articolo 395 n. 4 ultimo inciso (v Cass. 22171/10).

Restava comunque nell’ambito dell’apprezzamento giuridico della Corte (qui insindacabile) aver riguardo alla relata rimasta in possesso della parte notificante o pervenuta al destinatario, posto che la provenienza dalla notifica dagli eredi B. e la natura dell’atto (sentenza) erano indiscutibilmente chiari nella copia pervenuta e che la sua notificazione all’ultimo domicilio del defunto (errato o meno che fosse poco importa, visto che l’atto venne ritirato) corrispondeva ai dettami della giurisprudenza del tempo (Cass. 20491/11).

B3) Il Collegio deve rilevare ulteriore profilo di inammissibilità dell’istanza di revocazione.

La sentenza 27400 si regge infatti su tripla ratio.

Di quella relativa alla validità della notifica della sentenza impugnata e alla conseguente tardività del ricorso si è appena detto.

Sulla irrilevanza ai fini della revocazione dell’errore di diritto costituito dal ritenere applicabile anche a una sentenza d’appello del 2011 la abrogata norma di cui all’art. 366 bis c.p.c, si è occupata la relazione preliminare e non è il caso di tornarvi, giacchè la questione resta assorbita dalla decisività di quella esaminata nei paragrafi precedenti.

Inoltre la questione della mancanza dei quesiti fu esaminata solo “per completezza” dalla sentenza 27400 (cfr ultimo capoverso del paragrafo 4). Resta però ancora da osservare, per ultimare lo scrutinio del ricorso, che la sentenza 27440 ebbe anche a rilevare, sempre per completezza “e conclusivamente” (pag. 8), che la “questione di merito sulla valutazione delle risultanze di consulenza tecnica grafica”, era stata posta in modo inammissibile nel ricorso per cassazione n. 12708/11.

Nell’odierno ricorso parte ricorrente ha dedicato ogni attenzione al vizio della relata di notifica per la illeggibilità della parte stampigliata e alla non necessità del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..

Non ha però trattato, come era suo onere per dimostrare la rilevanza dei due ipotetici vizi revocatori, il terzo profilo di inammissibilità del suo ricorso originario, attinente alla questione di merito relativa alla scrittura sottoposta a consulenza. Per far emergere la decisività dei due denunciati errori revocatori era indispensabile discutere anche di questo aspetto.

B4) Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso cui non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva di parte intimata.

Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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