Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12887 del 22/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 22/06/2016, (ud. 08/03/2016, dep. 22/06/2016), n.12887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21619/2013 proposto da:

CPC COMPAGNIA PROGETTI & COSTRUZIONI SRL, (OMISSIS), in persona

del suo legale rappresentante p.t. Prof: Arch. D.P.L.,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.A. BERTOLONI 41, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO CIERI, che la rappresenta e difende

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., M.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5720/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 19 maggio-20 maggio 2008 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda di accertamento del debito – domanda incidentale a un procedimento di esecuzione in cui era stato effettuato pignoramento presso terzi essendo pignorante B. G., debitore M.P. e terzo pignorato CPC S.r.l.

– proposta da B.G. nei confronti di CPC S.r.l., dichiarando pertanto sussistente un debito di Euro 44.104,86 di CPC S.r.l. nei confronti del M. e condannando la società a rifondere le spese all’attore.

Avendo CPC S.r.l. proposto appello, essendosi costituito il Bertelli chiedendone il rigetto ed essendo rimasto contumace il M., la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 10 ottobre –

15 novembre 2012, accogliendo il motivo preliminare dell’appello, dichiarava nulla la sentenza di primo grado perchè emessa prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e decideva nel merito respingendo gli ulteriori motivi di appello e confermando al riguardo quanto ritenuto dal primo giudice.

2. Ha presentato ricorso CPC S.r.l., sulla base di due motivi: il primo denuncia come error in procedendo la decisione nel merito del giudice d’appello e il secondo lamenta omessa pronuncia sulle spese come vizio motivazionale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Il primo motivo, rubricato, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, come violazione degli artt. 112, 166 e 343 c.p.c., ed error in procedendo consistente in vizio di ultrapetizione, addebita alla corte territoriale di essersi pronunciata su un appello incidentale che non sarebbe mai stato proposto dal B., il quale, costituendosi in secondo grado, si era limitato a chiedere il rigetto dell’appellò presentato dall’attuale ricorrente: e ciò perchè, dopo avere dichiarato la nullità della sentenza, la corte non avrebbe dovuto procedere d’ufficio ad assumere decisioni a favore dell’appellato, in tal modo incorrendo, appunto, nel vizio di ultrapetizione.

Il motivo non merita accoglimento. Il giudice d’appello ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado perchè emessa prima della scadenza del termine di deposito delle memorie di replica (la scadenza era il 19 maggio 2008, e la sentenza fu decisa in pari data). Ha proceduto poi alla decisione nel merito, rigettando, come già si è esposto, gli ulteriori motivi del gravame. Ciò non ha integrato ultrapetizione, in quanto, una volta adito, il giudice d’appello deve giudicare nel merito se non ricorrono i casi, tassativamente previsti, di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c.: erroneo diniego di giurisdizione da parte del giudice di primo grado, dichiarazione di nullità della notificazione della citazione, accertamento della mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado o dell’erronea estromissione di una parte, sentenza non sottoscritta dal giudice, erronea dichiarazione di estinzione del giudizio di primo grado (sulla impossibilità di regresso al di fuori dei suddetti casi cfr. da ultimo, ex multis, Cass. sez. 1, 5 febbraio 2016 n. 2302, Cass. sez. 1, 21 settembre 2015 n. 19578, Cass. sez.6-3 ord. 2 luglio 2015 n. 13623 e Cass. sez. 1, 18 giugno 2014 n. 13907).

Poichè nessuno dei casi tassativamente previsti dal legislatore quale presupposto del regresso al primo grado era ravvisabile, il giudice d’appello non è incorso in alcun error in procedendo nel decidere nel merito: e in particolare non è incorso nel vizio di ultrapetizione, poichè la decisione non è derivata da un –

inesistente – appello incidentale del B., come la ricorrente tenta di prospettare, bensì da un persistente effetto della domanda presentata dal B. davanti al giudice di primo grado che il legislatore ha voluto si mantenesse anche nel secondo grado nell’ipotesi in cui la sentenza di primo grado è nulla ma, appunto, il processo è irregredibile.

3.2 Il secondo motivo denuncia omessa pronuncia sulle spese, invocando l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e adducendo di avere chiesto nell’atto d’appello la condanna del B. a restituire le spese del primo grado nel caso di riforma della sentenza, su ciò non essendosi pronunciata la corte territoriale.

Anche questo motivo non ha pregio, dal momento che, avendo assunto una decisione nel merito conforme a quella del primo grado, ovvero favorevole al B., per quanto questa sia stata dichiarata nulla, la corte implicitamente ma logicamente non ha accolto la domanda dell’appellante di restituzione delle spese; nè la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado è derivata da una condotta del B. illegittima in punto di rito, essendo invece discesa da un error in procedendo attribuibile esclusivamente al giudicante. D’altronde la nullità della sentenza di primo grado non può generare una sorta di responsabilità oggettiva, ai fini delle spese, della parte a cui favore la sentenza era stata pronunciata, qualora, come nel caso di specie, tale nullità non sia in alcun modo correlata alla sua condotta processuale. Infine, non è configurabile come vizio motivazionale quel che, nella stessa prospettazione della ricorrente, figura come questione di diritto, la fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, attenendo alla motivazione in punto di fatto (cfr. Cass. sez. 3, 14 febbraio 2012 n. 2107, Cass. sez. 5, 2 febbraio 2002 n. 1374; Cass. sez. 2, 10 maggio 1996 n. 4388; Cass. sez. 1, 14 giugno 1991 n. 6752; Cass. sez. 2, 22 gennaio 1976 n. 199; trattasi di principio generale, relativo anche alla giurisdizione di legittimità in materia penale: v. p.es. Cass. pen. sez. 1, 20 maggio 2015 n. 16372 e Cass. pen. sez. 3, 23 ottobre 2014-11 febbraio 2015 n. 6174).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA