Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12887 del 10/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 10/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 10/06/2011), n.12887
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
BL Plast s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te
dom.to in Roma, alla Piazza San Salvatore in Lauro n. 10, presso lo
studio dell’avv. PRESUTTI Avilio, dal quale è rapp.to e difeso,
unitamente all’avv. Agnese Del Nord, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Toscana n. 34/2007/00 depositata il 30/4/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 3/5/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. GAETA Pietro.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da BL Plast s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate relativamente alla ripresa di L. 60.000.000 per sponsorizzazione. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 3/5/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 99 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto prevalente la presunzione dell’Ufficio rispetto all’impianto probatorio offerto dalla contribuente.
La censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).
Con secondo motivo la ricorrente assume la omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della decisione con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La pronuncia sarebbe contraddittoria in ordine all’avvenuta notifica del verbale di accertamento.
La censura è infondata. Le ragioni poste a fondamento della decisione non risultano sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda; il richiamo alla decisione di questa Corte 4430/2003, quand’anche non pertinente, non è tale da non consentire l’individuazione della “ratio decidendi”, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata, laddove la CTR ha ritenuto che il verbale di constatazione elevato nei confronti della S.S. Staggia Senese – del 4/12/1997- venne notificato alla società ricorrente unitamente all’avviso di accertamento.
Con terzo motivo la ricorrente assume l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso. La sentenza impugnata non menzionerebbe le prove allegate dalla contribuente.
La censura è infondata. La mancata menzione delle prove prodotte dalla ricorrente non esclude la valutazione delle stesse laddove la CTR afferma: “non risulta agli atti che questa somma sia stata versata effettivamente nelle casse della società sportiva”.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.600,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.600,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011