Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12886 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. I, 26/05/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 26/05/2010), n.12886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.F., con domicilio eletto in Roma, via Giulia di

Colloredo n. 46/48, presso l’Avv. de Paola Gabriele che lo

rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

pro-

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Venezia

depositato il 26 novembre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 23 marzo 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.F. ricorre per Cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 2.875,00 per anni cinque e mesi nove di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale e’ stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi avanti alla Corte dei Conti a far tempo dal gennaio 1998 e non ancora concluso alla data di presentazione della domanda.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa e’ stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione preliminare proposta dall’Amministrazione secondo cui non sussisterebbe la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri ma solo del Ministero dell’Economia e delle Finanze e’ infondata in quanto alla data di presentazione della domanda (26 ottobre 2006) la legittimazione passiva, per i procedimenti ex L. n. 89 del 2001 in cui il giudizio presupposto si era svolto avanti la Corte dei Conti, apparteneva esclusivamente a detta Presidenza e la modifica intervenuta con la L. n. 296 del 2006 (c.d. Finanziaria 2007) che ha attribuito invece la legittimazione a solo Ministero si applica, per espresso dettato normativo (art. 1, comma 1225), ai procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore della legge citata. E’ invece rilevabile d’ufficio l’inammissibilita’ del ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, posto che tale ente, che non era parte nel giudizio di primo grado, e’ legittimato per i giudizi de quibus a far tempo dalla data indicata e nessuna successione si verifica nel diritto controverso per i procedimenti anteriori per i quali permane a pieno titolo la esclusiva legittimazione della Presidenza del Consiglio.

Quanto al merito del ricorso, i motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione in quanto con gli stessi si censura il decreto impugnato, sotto il profilo della violazione di legge e della motivazione, per avere la Corte d’appello liquidato il danno morale in Euro 500,00 in ragione d’anno.

I motivi sono manifestamente fondati. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come la valutazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale resti soggetta – a fronte dello specifico rinvio contenuto nella L. n. 89 del 2001, art. 2 – all’art. 6 della Convenzione, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, e, dunque, debba conformarsi, per quanto possibile, alle liquidazioni effettuate in casi similari dal Giudice europeo, sia pure in senso sostanziale e non meramente formalistico, con la facolta’ di apportare le deroghe che siano suggerite dalla singola vicenda, purche’ in misura ragionevole (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1340); in particolare, detta Corte, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da R.P. e sul ricorso n. 64897/01 Z.), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione dell’indennizzo, ferma restando la possibilita’ di discostarsi da tali limiti, minimo e massimo, in relazione alle particolarita’ della fattispecie, quali l’entita’ della posta in gioco e il comportamento della parte istante (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2006, n. 1630).

Da tali principi consegue che non e’ giuridicamente rilevante, ai fini dell’attribuzione di una somma di gran lunga inferiore rispetto a detto standard minimo, il riferimento alla natura collettiva del ricorso.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti di cui in motivazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa puo’ essere decisa nel merito e pertanto, in applicazione della giurisprudenza della Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo puo’ essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750,00 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte europea (che e’ pari a Euro 1.000,00 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve essere condannata al pagamento di Euro 5.000,00 a titolo di equo indennizzo per il periodo di anni cinque e mesi nove di irragionevole ritardo quale determinato dal giudice del merito.

Le spese del giudizio di legittimita’ e quelle di merito debbono essere poste a carico della Presidenza de Consiglio dei Ministri mentre debbono far carico al ricorrente, limitatamente a quelle del giudizio di legittimita’, nel rapporto con il Ministero della Economia e delle Finanze.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso nei confronto del Ministero dell’Economia e delle Finanze; accoglie quello nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei limiti di cui in motivazione; cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 5.000,00, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonche’ alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 873,00, di cui Euro 378,00 per diritti, Euro 445,00 per onorari e Euro 50,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, e di quelle del giudizio di legittimita’ che liquida in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 600,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese del giudizio di merito distratte in favore del difensore antistatario; condanna il ricorrente alla rifusione in favore del Ministero della Economia e delle Finanze delle spese di questa fase che liquida in Euro 600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

 

 

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