Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12886 del 23/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12886 Anno 2015
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CHIARINI MARIA MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso 24195-2012 proposto da:
BERSACCHIA PIETRO BRSPTR27P29I758G, PULITI PAOLO
PLTPLA49S27A271E, RINALDI ENZO RNLRNZ61M06A271S,
LANCIONI ASSUNTA LNCSNT56D62C7040, PULITI GRAZIELLA
PLTGZL42P42A271Z,

BATTISTONI

GIACINTO

BTTGCN40S14A271R, GIULIANI GILBERTO GLNGBR51P29A271R,
2014
2420

FAMMILUME VINCENZO FMMVCN48T23A271F, DI GIUSEPPE
GIACOMO DGSGCM49E05A692N, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA CONCA D’ORO 184 190, presso lo studio
dell’avvocato MAURIZIO DISCEPOLO, che li rappresenta
e difende giusta procura in calce al ricorso

Data pubblicazione: 23/06/2015

z

- ricorrenti contro

COMUNE ANCONA, in persona del Sindaco p.t. FIORELLO
GRAMILLANO, elettivamente domiciliato in ROMA,
V.COLLAZIA 2-F, presso lo studio dell’avvocato

dall’avvocato GIANNI FRATICELLI giusta procura in
calce al controricorso;
– controricorrente non chè contro

URBINATI CARLA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 143/2012 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 20/02/2012 R.G.N. 420/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2014 dal Consigliere Dott. MARIA
MARGHERITA CHIARINI;
udito l’Avvocato FRANCESCO RIVELLINI per delega;
udito l’Avvocato FEDERICO CANALINI per delega non
scritta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

FEDERICO CANALINI, rappresentato e difeso

Svolgimento del processo

Con citazione del 6 aprile 1998 Giacinto Battistoni, Pietro
Bersacchia, Giacomo Di Giuseppe, Vincenzo Fammilume, Gilberto
Giuliani, Assunta Lancioni, Graziella e Paolo Puliti, Renzo
Rinaldi, Renzo e Carla Urbinati, proprietari di appartamenti

dinanzi al Tribunale di Ancona il Comune di questa città
chiedendone la condanna alla rimozione del pallone geodetico
antistante l’ edificio condominiale in violazione delle
distanze legali e producente intollerabili emissioni acustiche,
insopportabile riverbero della luce solare ed insane esalazioni
maleodoranti provocate dal materiale; in via subordinata
chiesero la ricollocazione del manufatto a distanza legale e
comunque la non utilizzazione oltre i limiti di rumore fissati
dalla normativa vigente.
Il Tribunale accolse la domanda principale e condannò l’ ente
alla rimozione della struttura geodetica in violazione delle
distanze e la sentenza fu impugnata in appello, pendente
all’atto della decisione di questa sentenza impugnata.
Chiesta dai condomini al giudice dell’

esecuzione la

determinazione delle modalità per eseguire la sentenza di
primo grado, ai sensi dell’ art. 612 c.p.c., l’ amministrazione
comunale assunse di avere nel frattempo spontaneamente
adempiuto al rispetto della distanza – come chiesto dagli
attori in via subordinata – arretrando la struttura fino a
raggiungere la distanza tra essa e il fabbricato di costoro tra
3

del condominio situato in Varano, via Pozzo 130 A, convennero

i dieci metri e i 10,98 metri, ma il giudice dell’esecuzione,
con ordinanza dell’ 8 febbraio 2007, ordinò l’ integrale
rimozione del pallone geodetico, così interpretando il titolo
esecutivo giudiziale.
La Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 20

seguenti considerazioni: l) la domanda degli attori era stata
accolta soltanto per la violazione delle distanze legali e
quindi per l’ adempimento del decisum era sufficiente
l’arretramento del pallone geodetico, senza necessità di
abbattimento; 2) apparteneva poi al giudice dell’ esecuzione
disporre l’ attuazione del comando giudiziale, nei suesposti
termini interpretato, e verificarne l’ adempimento.
Ricorrono per cassazione Vincenzo Fammilume ed altri. Resiste
il Comune di Ancona. I ricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

l.- Con il primo motivo i ricorrenti lamentano: “Violazione e
falsa applicazione degli artt. 323, 326 c.p.c. nonché dei
principi generali in materia di esecuzione dei titoli” in
quanto il Comune non aveva impugnato la sentenza del Tribunale
di Ancona che aveva ordinato la rimozione del pallone, sì che
nel caso di rigetto dell’ appello di merito tale ordine
diverrebbe definitivo, ma ineseguibile a causa della sentenza
oggetto di ricorso che invece ha ritenuto esser sufficiente al
rispetto delle distanze legali l’ arretramento della struttura.
Se poi, secondo l’ assunto di controparte, la sentenza di primo
4

febbraio 2012, ha riformato il provvedimento impugnato sulle

grado conteneva un contrasto tra motivazione e dispositivo, il
vizio doveva esser fatto valere in appello, ma il decisum non
poteva esser modificato in sede di interpretazione del titolo
giudiziale.
1.1- Con il terzo motivo, connesso,

deducono: “Violazione e

erroneamente la Corte di merito attribuito al’ ordinanza del
giudice dell’ esecuzione natura di sentenza mentre si era
limitata a dare esecuzione al titolo giudiziale.
I motivi sono infondati.
Infatti, ribadito che in materia di esecuzione forzata degli
obblighi di fare spetta al giudice dell’esecuzione accertare /
la portata sostanziale della sentenza di cognizione e
determinare le modalità di esecuzione dell’obbligazione idonee
a ricondurre la situazione di fatto alla regolamentazione del
rapporto ivi stabilita, nonché verificare la corrispondenza a
tale regolamentazione del risultato indicato dalla parte
istante nel precetto,

e che spetta all’

autore della

costruzione in violazione delle distanze scegliere tra la
distruzione o l’ arretramento del manufatto alla distanza
legale – che ai sensi dell’art. 872 cod. civ. costituisce una
modalità di ottemperanza alla norma

idonea a soddisfare il

diritto del proprietario limitrofo – la Corte di merito,
riformando il provvedimento di primo grado, ha interpretato
tale modalità spontanea di esecuzione del titolo giudiziale di
primo

grado come esercizio del predetto diritto di scelta
5

falsa applicazione dell’ art. 339 c.p.c.” per avere

consentito al prevenuto, – e in via subordinata chiesto dagli
stessi attori – intervenuta prima del passaggio in giudicato di
esso, ed in conformità alla funzione dello stesso.
Pertanto la decisione è conforme ai predetti principi e i
motivi vanno respinti.
Con

il

secondo

motivo

i

ricorrenti

deducono:

“contraddittorietà della sentenza circa un punto decisivo della
stessa” per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che
l’ arretramento della struttura costituisce adempimento del
comando contenuto nel titolo giudiziale ed invece il Comune
non ha arretrato alcunché, ma ha soltanto ridotto l’ ampiezza
del pallone spostando la sua copertura e in violazione
dell’art. 873 cod. civ. secondo il quale le distanze devono
esser calcolate dalla parete più prossima alla proprietà
antagonista.
Il motivo, per la parte che non è reiterativa delle censure
innanzi esaminate, è inammissibile avendo la Corte di merito punto 2) riassunto in narrativa – rimesso al G.E. di valutare
se la soluzione costruttiva dell’ obbligato, diversa da quella
illegittima originariamente scelta, ha rispettato la distanza
legale.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido
tra loro, alle spese del giudizio di cassazione che liquida in
6

2.-

euro 8.200, di cui euro 8.000 per compensi, oltre spese
generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma il 20 novembre 2014.

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