Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12886 del 22/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/06/2016, (ud. 04/03/2016, dep. 22/06/2016), n.12886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9189/2014 proposto da:

C.G., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALFONSO PEPE, FRANCESCO SENESE giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona del suo amministratore pro

tempore, sig. CO.MA., considerato domiciliato ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIORGIO CASACCHIA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 689/2013 del TRIBUNALE di SULMONA, depositata

il 27/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con la sentenza depositata in data 27 novembre 2013, il Tribunale di Sulmona rigettava l’opposizione agli atti esecutivi proposta da C.G. avverso l’atto di precetto notificato in data 17 febbraio 2012 dal Condominio (OMISSIS) per il pagamento della somma di Euro 3.492,54.

Il Tribunale riteneva che non sussistesse il vizio, lamentato dall’opponente, di inesistenza della notificazione del titolo esecutivo; accertava che questo (costituito dalla sentenza del Tribunale di Sulmona n. 440 del 6 ottobre 2010) era stato notificato (con notificazione “andata a buon fine e regolare”) nella residenza dichiarata dal C. nell’atto di citazione (per opposizione a decreto ingiuntivo) che aveva introdotto il giudizio conclusosi con detta sentenza; luogo che, perciò, il Tribunale ha ritenuto come “dimora abituale di fatto, non ostando in senso contrario le risultanze anagrafiche (che hanno solo valore presuntivo)”. Il Tribunale condannava l’opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate nell’importo complessivo di Euro 1.800,00, oltre accessori di legge.

2.- Avverso la sentenza C.G. propone ricorso straordinario affidato ad un motivo.

Il Condominio (OMISSIS), sedente in (OMISSIS), si difende con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso è denunciata “violazione ex art. 139 c.p.c., per nullità del procedimento di notifica della sentenza n. 440/2010 del Tribunale di Sulmona perchè l’Ufficiale notificante ha consegnato l’atto al portiere senza aver dato atto di aver ricercato gli altri soggetti abilitati a riceverlo prima del portiere”.

Il ricorrente, dopo aver esposto il contenuto della sentenza, si sofferma sul testo dell’art. 139 c.p.c. e sostiene che, nel caso di specie, la norma non sarebbe stata osservata da controparte, perchè tra la documentazione prodotta in giudizio non vi sarebbe stata la ricevuta di consegna al portiere di cui dell’art. 139 c.p.c., comma 4, nè risulterebbe inviata la raccomandata di cui allo stesso comma (essendo stata allegata alla comparsa di risposta una fotocopia di un avviso di ricevimento non regolare e con firme illeggibili). Secondo il ricorrente, queste irregolarità avrebbero comportato l’inesistenza della notificazione e l’impossibilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo.

2.- Il ricorso presenta diversi profili di inammissibilità. Il motivo manca di pertinenza rispetto alla decisione ed alle ragioni che la sorreggono. In particolare, non viene censurata, nè in fatto nè in diritto, l’affermazione del giudice a quo secondo cui nel caso di specie la notificazione non è inesistente perchè effettuata presso un luogo collegabile al destinatario e, comunque, andata a buon fine.

2.1.- La natura eccentrica della censura rispetto alla ratio decidendi è peraltro conseguenza di un ulteriore profilo di inammissibilità dell’unico motivo di ricorso. Esso pone una questione – concernente un preteso vizio di notificazione della sentenza costituente titolo esecutivo – completamente diversa da quella esaminata dalla sentenza ed in questa individuata come unico motivo di opposizione agli atti esecutivi. E’ detto infatti in sentenza che l’opposizione era stata proposta avverso il precetto, lamentandosi, da parte dell’opponente, il vizio di omessa notificazione del titolo esecutivo. Il dato, che è confermato dal resistente, trova riscontro anche nel ricorso: alla pagina 2 si legge infatti che l’opposizione agli atti esecutivi era proposta perchè “essendovi inesistenza di notificazione del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c., non poteva farsi luogo alla notificazione dell’atto di precetto”.

Date queste risultanze, sarebbe stato onere del ricorrente dedurre che la questione dell’invalidità della notificazione effettuata ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 4, fosse stata da lui posta già dinanzi al giudice a quo ed indicare l’atto processuale in cui l’aveva sollevata. L’inammissibilità dell’unico motivo consegue (anche) a tale vizio di autosufficienza del ricorso (cfr. Cass. n. 22540/06, n. 12992/10, n. 6118/12).

2.3.- A quanto detto si aggiunga che il vizio denunciato nell’epigrafe del motivo (sopra testualmente trascritta) non è coerente con la sua illustrazione (sopra riportata) e che l’una e l’altra si riferiscono alla documentazione depositata da controparte, per comprovare la notificazione del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 139 c.p.c., senza che il ricorrente indichi il luogo del fascicolo di parte o d’ufficio in cui siffatta documentazione potrebbe essere reperita; nè la stessa è allega al ricorso.

Trattasi di ulteriori carenze che, così come le altre, non possono che condurre alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Avuto riguardo al fatto che il ricorso è stato notificato dopo il 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore del Condominio resistente, nell’importo complessivo di Euro 1.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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