Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12885 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 15435 del ruolo generale dell’anno

2017 proposto da:

R.F.M., quale custode giudiziario nominato nella

procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 582/2003 del R.G.E.

del Tribunale di Velletri (C.F.: (OMISSIS)), difensore di sè

stesso;

– ricorrente –

nei confronti di:

INTERPORTO SANTA PALOMBA (I.S.P.) S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.,

rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso,

dagli avvocati Federico Ferro Luzzi (C.F.: FRRFRC68P22H501G) e Mauro

Longo (C.F.: LNGMRA66R01H501X);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.

7720/2016, pubblicata in data 21 dicembre 2016;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

21 gennaio 2020 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

l’avvocato Giovanni Profazio, per delega dell’avvocato

R.F.M., per la custodia ricorrente;

l’avvocato Mauro Longo, per la società controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare pendente davanti al Tribunale di Velletri, il giudice dell’esecuzione ha emesso un ordine di liberazione del bene pignorato e di pagamento dell’indennità di occupazione dello stesso.

Il provvedimento è stato oggetto di opposizione da parte della società Interporto Santa Palomba S.r.l..

L’opposizione, qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., è stata accolta dal Tribunale di Velletri.

La Corte di Appello di Roma ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dal custode giudiziario dell’immobile, R.F.M..

Ricorre il suddetto custode giudiziario, sulla base di dieci motivi.

Resiste con controricorso Interporto Santa Palomba S.r.l.. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U., Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770-01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918-01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745-01; Sez. 6-3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493-01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U., Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622-01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401-01). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.

Non sono infatti in esso in alcun modo indicate le specifiche ragioni poste a base dell’opposizione proposta in primo grado da Interporto Santa Palomba S.r.l., nè le ragioni poste a base della sentenza di primo grado e gli specifici motivi dell’appello avanzato avverso tale decisione.

Tali elementi non emergono del resto con chiarezza neanche dall’illustrazione delle censure di cui ai singoli motivi di ricorso.

Ciò impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

2. Anche per completezza espositiva, è opportuno comunque osservare che la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla custodia giudiziaria ricorrente, rilevando, in via del tutto pregiudiziale ed assorbente, che l’opposizione era stata espressamente qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., dal giudice di primo grado, che tale qualificazione era corretta e, comunque, non era stata oggetto di specifica censura in sede di impugnazione, onde trattavasi di sentenza non soggetta ad appello, ai sensi dell’art. 618 c.p.c..

Questo essendo il contenuto della decisione impugnata, risulta evidente che anche i singoli motivi del ricorso, per quanto è dato evincere dalla pur lacunosa esposizione in esso contenuta, risultano inammissibili e/o manifestamente infondati.

In particolare, con il primo motivo del ricorso si denunzia “Invalidità/inefficacia della sentenza impugnata n. 7720/16 del 21/12/2016 della Corte di appello di Roma ex art. 360 c.p.c., n. 3, allorquando dichiarando l’appello inammissibile non si è correttamente valutato per errato l’operato del giudice di primo grado che ha apoditticamente dichiarato che l’opposizione oggetto del giudizio di primo grado fosse stata proposta ex art. 617 c.p.c. – in rito, abnormità/nullità/invalidità/inefficacia del provvedimento di primo grado impugnato per violazione delle norme processual-civilistiche (artt. 491 c.p.c. e segg.)”.

Questo motivo è manifestamente infondato.

E’ assorbente in proposito la considerazione che, secondo il costante indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre ragioni per rimeditare), l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice “a quo”, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (giurisprudenza costante; ex plurimis: Cass., Sez. U, Sentenza n. 10073 del 09/05/2011, Rv. 616877-01; Sez. U, Sentenza n. 4617 del 25/02/2011, Rv. 616599 01; Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2016, Rv. 640421 01; Sez. L, Sentenza n. 21520 del 22/10/2015, Rv. 637395-01; Sez. 6-2, Ordinanza n. 3338 del 02/03/2012, Rv. 621960-01; Sez. 3, Sentenza n. 17791 del 30/08/2011, Rv. 619365-01; Sez. 2, Sentenza n. 3712 del 15/02/2011, Rv. 616508-01; Sez. 3, Sentenza n. 9923 del 26/04/2010, Rv. 612491-01; Sez. 2, Sentenza n. 26919 del 21/12/2009, Rv. 610652-01; Sez. U., Sentenza n. 2434 del 01/02/2008, Rv. 601595-01; Sez. 3, Ordinanza n. 30201 del 23/12/2008, Rv. 606106-01; Sez. 3, Sentenza n. 26294 del 14/12/2007, Rv. 601090-01; Sez. 3, Sentenza n. 11012 del 14/05/2007, Rv. 597778-01; Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 02/04/2007, Rv. 597623-01; Sez. 3, Sentenza n. 4507 del 28/02/2006, Rv. 588209-01).

Nella specie non è dubbio, anzi è confermato dalla stessa parte ricorrente, che il giudice di primo grado aveva espressamente qualificato l’opposizione proposta come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., onde la sua decisione, ai sensi dell’art. 618 c.p.c., non era appellabile ed era invece impugnabile esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (la indicata qualificazione, per quel tanto che è possibile evincere dalla lacunosa esposizione del ricorso, non pare del resto doversi ritenere errata, risultando impugnato un provvedimento del giudice dell’esecuzione e non essendo contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente sulla base di quel provvedimento; in ogni caso, la questione non ha concreto rilievo, per quanto appena osservato in relazione all’esclusiva rilevanza, ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione, della qualificazione dell’azione operata dal giudice a quo, giusta o sbagliata che essa sia).

La dichiarazione di inammissibilità del gravame avanzato dal custode giudiziario (che è l’unica ragione posta a base della sentenza impugnata) risulta in definitiva certamente corretta in diritto, il che assorbe ogni altra questione.

In particolare restano assorbiti, e comunque risultano del tutto inammissibili, in quanto estranei all’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, tutti i motivi del ricorso successivi al primo, avendo essi ad oggetto il merito della controversia o comunque altre questioni, anche di carattere processuale, relative allo svolgimento del giudizio di primo grado, questioni tutte non rilevanti di fronte al carattere pregiudiziale ed assorbente della inammissibilità del gravame dichiarata dalla corte di appello (si tratta comunque di motivi a loro volta tutti inammissibili, anche per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

Si richiamano di seguito le rubriche dei suddetti motivi di ricorso, di per sè sufficienti ad evidenziare quanto appena esposto.

Con il secondo motivo si denunzia “Invalidità/inefficacia della sentenza impugnata n. 7720/16 del 21/12/2016 della Corte di appello di Roma ex art. 360 c.p.c., n. 3, per abnormità/nullità/invalidità/inefficacia della sentenza n. 194/16 del Tribunale civile di Velletri del 13/01/2016 – Incompetenza funzionale e per materia del tribunale ordinario in favore del giudice delle esecuzioni immobiliari dello stesso tribunale”.

Con il terzo motivo si denunzia “Invalidità/inefficacia della sentenza impugnata n. 7720/16 del 21/12/2016 della Corte di appello di Roma ex art. 360 c.p.c., n. 4, per abnormità/nullità/invalidità/inefficacia della sentenza n. 194/16 del Tribunale civile di Velletri del 13/01/2016 per violazione del principio del giudicato”.

Con il quarto motivo si denunzia “Invalidità/inefficacia della sentenza impugnata n. 7720/16 del 21/12/2016 della Corte di appello di Roma ex art. 360 c.p.c., n. 3, per abnormità/nullità/invalidità/inefficacia della sentenza n. 194/16 del Tribunale civile di Velletri del 13/01/2016 per intervenuto “giudicato interno” per preesistenza di provvedimento giudiziale reso tra le parti sulla stessa questione dedotta”.

Con il quinto motivo si denunzia “Invalidità/inefficacia della sentenza impugnata n. 7720/16 del 21/12/2016 della Corte di appello di Roma ex art. 360 c.p.c., n. 3, per abnormità/nullità/invalidità/inefficacia della sentenza n. 194/16 del Tribunale civile di Velletri del 13/01/2016 per nullità della procura per difetto della “vocatio in ius””.

Con il sesto motivo si denunzia “Invalidità/inefficacia della sentenza impugnata n. 7720/16 del 21/12/2016 della Corte di appello di Roma ex art. 360 c.p.c., n. 3, per abnormità/nullità/invalidità/inefficacia della sentenza n. 194/16 del Tribunale civile di Velletri del 13/01/2016 per mancata declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

Con il settimo motivo si denunzia “Invalidità/inefficacia della sentenza impugnata n. 7720/16 del 21/12/2016 della Corte di appello di Roma ex art. 360 c.p.c., n. 3, per abnormità/nullità/invalidità/inefficacia della sentenza n. 194/16 del Tribunale civile di Velletri del 13/01/2016, nullità – inefficacia dell’opposizione per mancata proposizione della relativa azione nei termini, conseguente decadenza della parte opponente per perenzione del termine essenziale con le conseguenze di cui agli artt. 491 c.p.c. e segg., nullità dell’opposizione perchè riferentesi ad un rapporto giuridico-negoziale non più valido ed efficace”.

Con l’ottavo motivo si denunzia “Invalidità/inefficacia della sentenza impugnata n. 7720/16 del 21/12/2016 della Corte di appello di Roma ex art. 360 c.p.c., n. 3, per abnormità/nullità/invalidità/inefficacia della sentenza n. 194/16 del Tribunale civile di Velletri del 13/01/2016 per mancata declaratoria di inammissibilità dell’opposizione proposta”.

Con il nono motivo si denunzia “Invalidità/inefficacia della sentenza impugnata n. 7720/16 del 21/12/2016 della Corte di appello di Roma ex art. 360 c.p.c., n. 3, per abnormità/nullità/invalidità/inefficacia della sentenza n. 194/16 del Tribunale civile di Velletri del 13/01/2016, infondatezza della pretesa, per intervenuta risoluzione del contratto per morosità (art. 3) per violazione artt. 9 e 10 e per fatto illecito (ex art. 2043 c.c.) e comunque in violazione di quanto stabilito contrattualmente e per legge (violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, ed autorizzazione del locatore e preventiva richiesta di assenso per l’effettuazione dei lavori)”.

Con il decimo motivo si denunzia “Invalidità/inefficacia della sentenza impugnata n. 7720/16 del 21/12/2016 della Corte di appello di Roma ex art. 360 c.p.c., n. 3, per abnormità/nullità/invalidità/inefficacia della sentenza n. 194/16 del Tribunale civile di Velletri del 13/01/2016; l’originario atto introduttivo del giudizio di primo grado così come formulato, composto ed intestato, è oltre che nullo, inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto”.

Vi è infine nel ricorso una istanza intitolata “in ordine alla invocata instauranda misura inibitoria, di sospensione dell’atto impugnato” (rubricata impropriamente come una sorta di ulteriore motivo di ricorso, pur non contenendo censure alla decisione di secondo grado) che è evidentemente del tutto inammissibile nella presente sede.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 7.800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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