Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12885 del 23/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12885 Anno 2015
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CHIARINI MARIA MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso 28063-2011 proposto da:
CIURA

ROSA

CRIRS044S47F531V,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso
lo studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI, rappresentata
e difesa dall’avvocato MARIO DE GIORGIO giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

2014

contro

2419

CORONA ANGELA;
– intimata –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI TARANTO SEDE

1

Data pubblicazione: 23/06/2015

DISTACCATA DI GROTTAGLIE, depositata il 27/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2014 dal Consigliere Dott. MARIA
MARGHERITA CHIARINI;
udito l’Avvocato ANGELO COLUCCI per delega;

Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del 1 0 motivo di ricorso e per l’accoglimento
del 2 ° motivo.

2

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Svolgimento del processo

Con sentenza della Corte di appello di Lecce n. 271 del
2005, passata in giudicato per effetto del rigetto del
ricorso per cassazione deciso con sentenza n. 6156 del
2006, Angela Corona è stata condannata ad arretrare il suo

proprietà di Rosa Ciura in violazione del regolamento
edilizio comunale sulle distanze.
Notificato titolo esecutivo e precetto, Rosa Ciura propose
ricorso ai sensi dell’ art. 612 cod. proc. civ. al G.E. che
notificò il 6 dicembre 2006 alla Corona. Costei si
costituì formulando eccezioni sull’ interpretazione del
giudicato ed opponendosi all’ esecuzione sì che l’ opposta
chiese al G.E. di fissare l’ udienza per la causa di
opposizione, ma l’opponente replicò che le questioni erano
tecniche e quindi risolvibili dal G.E. ai sensi dell’art.
612 cod. proc. civ. Pertanto n G.E. all’udienza del 6
febbraio 2008 si riservò e, con ordinanza del 23 aprile
2008, premesso che non poteva esaminare il merito della
controversia, dovendosi all’ uopo introdurre un giudizio di
cognizione, rilevato che in esecuzione del giudicato doveva
esser disposto l’ arretramento del fabbricato della Corona
“nei termini fissati dal giudice della cognizione” e che a
tal fine occorreva “un permesso” a demolire parzialmente
muri perimetrali e solai e che qualora non fosse stato
possibile il G.E. avrebbe dichiarato il non luogo a
3

fabbricato di mt. 5,36, costruito sul confine con la

provvedere con sentenza, e la condanna in forma specifica
si sarebbe convertita in risarcimento del danno, nominò un
C.T.U. per le relative incombenze. Depositata la relazione
peritale in cancelleria, all’ udienza del 17 gennaio 2011
l’ esecutata, in assenza del difensore dell’esecutante,

dichiarare l’improcedibilità della sentenza di condanna ad
arretrare il suo fabbricato con vittoria di spese. Il G.E.
si riservò e con ordinanza del 23 marzo 2011 dichiarò
“l’impossibilità di dare esecuzione all’ ordine di
arretramento contenuto nella sentenza della cui esecuzione
si tratta ai sensi dell’art. 612 c.p.c.”, in quanto il
Comune, con provvedimento del 27 ottobre 2010, aveva
rilasciato parere negativo sulla richiesta del C.T.U. di
costruzione in difformità dalle prescrizioni contenute nel
titolo giudiziale ribadendo la necessità del rispetto del
distacco minimo dai confini di cinque metri. Quindi
dichiarò estinta l’ esecuzione e compensò le spese del
giudizio, ponendo a carico della Corona quelle di C.T.U.
L’ ordinanza fu impugnata dalla Ciura con opposizione agli
atti esecutivi del 5 maggio 2011 rilevando che se il C.T.U.
avesse rispettato, nel suo progetto, le prescrizioni
contenute nel giudicato, a prescindere dall’ applicabilità
del P.R.G. entrato in vigore dopo il titolo giudiziale,
non avrebbe ricevuto parere negativo e perciò chiese
l’annullamento dell’ ordinanza impugnata e la prosecuzione
4

alla luce dell’elaborato peritale chiese al G.E. di

della procedura esecutiva

per la redazione di un nuovo

progetto di arretramento del fabbricato della Corona
rispettoso del giudicato.
Con ordinanza del 27 luglio 2011 il Tribunale di Taranto,
“G.E. (opposizione agli atti esecutivi)” ha dichiarato

maggio 2011 da Rosa Ciura nei confronti di Angela Corona
avendo il giudice dell’ esecuzione, con l’ ordinanza del 23
marzo 2011, delibato sulla portata del titolo esecutivo e
sul diritto della parte procedente ad eseguirlo, sì che il
suo provvedimento aveva natura di sentenza impugnabile con
l’ appello.
Ricorre per cassazione Rosa Ciura. L’intimata non ha svolto
attività difensiva.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo la ricorrente lamenta: “Violazione
e falsa applicazione degli artt. 131, 132, 617 e 618, commi
primo e secondo, c.p.c.; insufficiente e contraddittoria
motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360
n. 3 e 5 c.p.c.)” per avere il giudice dell’ esecuzione
dichiarato improcedibile l’opposizione agli atti esecutivi,
decisione che spetta al Tribunale e non al G.E., e che deve
svolgersi con procedimento contenzioso ed esser definita
con sentenza. Invece il provvedimento irrituale ed
illegittimo è stato adottato dopo la comparizione delle
parti e per saltum.
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inammissibile “la domanda proposta ex art. 615 c.p.c.” il 5

2.- Con il secondo motivo la ricorrente deduce: “Violazione
e falsa applicazione degli artt. 612, 617, 629, 630 e 631
c.p.c.; insufficiente e contraddittoria motivazione su
punti decisivi della controversia (art. 360 n. 3 e 5
c.p.c.)” per avere il giudice dell’

esecuzione,

con

processo per ineseguibilità del titolo esecutivo, e tale
provvedimento è stato opposto ai sensi dell’art. 617 c.p.c.
in quanto non incide sul diritto della Ciura alla
demolizione parziale del fabbricato, disposta nel titolo
giudiziale, al più dovendosi convertire nel diritto al
risarcimento del danno stante l’ illecito accertato.
Inoltre il provvedimento del 27 luglio 2011 è stato emesso
a seguito di una singolare udienza a cui le parti non erano
state convocate, essendo tale data il termine di scadenza
per il deposito della C.T.U.,

e svoltasi

alla sola

presenza del difensore dell’esecutata ed anche questo vizio
era censurabile con opposizione agli atti esecutivi.
I motivi, congiunti, sono fondati.
Va infatti rilevato che, sorta contestazione
riassunto in narrativa

come

sull’ eseguibilità del titolo

esecutivo giudiziale per causa oggettiva esterna, il
giudice adito ai sensi dell’ art. 612 cod. proc. civ., se
avesse voluto dirimere la controversia sul titolo, doveva
fissare – come egli stesso ha rilevato con l’ ordinanza del
23 aprile 2008 – il termine perentorio per l’ introduzione
6

l’ordinanza del 23 marzo 2011, dichiarato estinto il

del giudizio di merito

a norma degli

artt. 616 e 618,

secondo comma, cod. proc. civ., previa iscrizione della
causa a ruolo a cura della parte interessata, osservati i
termini a comparire di cui all’ art. 163 bis cod. proc.
civ. ridotti a metà onde consentire anche la

quindi la formale introduzione del giudizio di opposizione
all’ esecuzione dinanzi al G.I. designato a norma degli
artt. 168 e 168 bis cod. proc. civ., non essendo consentito
al giudice dell’ esecuzione nominato ai sensi dell’ art.
484, secondo comma, cod. proc. civ. passare dall’ esercizio
dei poteri esecutivi a quelli cognitivi e peraltro
svolti nella fattispecie dalla medesima persona fisica,
ancorché non applicabile ratione temporis l’ art. 186 bis
cod. proc. civ. introdotto dall’ art. 52 della legge n. 69
del 2009 – senza garantire gli inviolabili principi del
giusto processo e cioè del contraddittorio e del diritto di
difesa.
Ne consegue che l’ ordinanza emessa in data 23 marzo 2011
dal G.E. ai sensi dell’ art. 632, anche per le spese,
richiamando a tal fine gli artt. 310 e 95 cod. proc. civ.,
con cui egli ha dichiarato l’ estinzione del processo
esecutivo, “per l’impossibilità giuridica del processo
esecutivo di raggiungere il suo scopo”, non può assumere
natura di sentenza non avendo risolto la controversia sul
titolo esecutivo come lo stesso redattore di detto
7

proposizione di domande riconvenzionali ed eccezioni e

provvedimento aveva rilevato nella sua precedente ordinanza
riservata del 2008 ovvero sulla legittimità del
provvedimento amministrativo a degradare il diritto
soggettivo del privato, accertato con titolo giudiziale
definitivo ad ottenere il rispetto delle distanze legali

secondo comma, cod. civ. e, secondo consolidato
orientamento di legittimità, essendo stata pronunciata per
causa diversa da quelle tipiche (artt. 629, 630 e 631 cod.
proc. civ.), ha natura sostanziale di atto del processo
esecutivo, impugnabile con l’opposizione agli atti
esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., che è il
rimedio proprio previsto per tali atti (ex multis Cass.
10028 del 1998, 3276 e 30201 del 2008, 2674 e 15374 del
2011, 9837 del 2015).
Concludendo il ricorso va accolto, la sentenza impugnata da intendere emessa su opposizione ai sensi dell’ art. 617
cod. proc. civ. e non ai sensi dell’ art. 615 cod. proc.
civ., rimedio concesso dalla legge a tutela del soggetto
esecutato, e non a chi invece minacci o abbia iniziato
l’esecuzione (Cass. 4334 del 2009) – va cassata e la causa
va rinviata al Tribunale di Taranto, altra composizione,
per l’esame dell’opposizione di Rosa Ciura
all’improseguibilità dell’esecuzione e per la sua richiesta
di determinazione del contenuto del suo obbligo,

8

(S.U. 2099 del 2003), ipotesi estranea all’ art. 2933,

osservante delle prescrizioni del P.R.G. e perciò secondo
modalità diverse da quelle indicate dal C.T.U.
Il giudice di rinvio provvederà altresì alle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.

rinvia al tribunale di Taranto, altra composizione, anche
per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 20 novembre 2014.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e

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