Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12885 del 22/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/06/2016, (ud. 04/03/2016, dep. 22/06/2016), n.12885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17037/2014 proposto da:

PIGAL SPA, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPA FINANZE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANNALISA CAZZOLI giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

B.M. E FIGLI SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

VATICANO 84, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO SERANI, che

la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 130/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato LOREDANA CRISTALLINI per delega;

udito l’Avvocato PINO D’ALBERTO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La s.p.a. Pigal ha proposto ricorso per cassazione contro la s.r.l. B.M. e Figli avverso la sentenza del 17 gennaio 2014, con cui la Corte d’Appello di Bologna, in accoglimento dell’appello proposto dall’intimata ed in parziale riforma della sentenza pronunciata in primo grado inter partes dal Tribunale di Bologna l’8 novembre del 2012 su una controversia di opposizione al decreto ingiuntivo, ha condannato – con gravame delle spese del grado – la società ricorrente alla rifusione all’appellante delle spese di lite del giudizio di primo grado, che, invece, il Tribunale, pur dichiarando “improcedibile la causa” e, quindi, accogliendo l’opposizione, per l’esistenza di un precedente decreto ingiuntivo non opposto, aveva posto a carico della s.r.l..

2. Al ricorso ha resistito con controricorso la società intimata.

3. La s.r.l. Pigal ha depositato atto di costituzione con procura a margine nella qualità di conferitaria ai sensi dell’art. 2558 c.c., da parte della ricorrente, di un ramo d’azienda, di cui farebbe parte il rapporto controverso, con allegata corrispondente certificazione notarile. La medesima s.r.l. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale dev’essere dichiarata l’inammissibilità della costituzione della s.r.l. Pigal, poichè, assumendo essa la natura di un intervento di un successore a titolo particolare nel diritto controverso, il relativo atto avrebbe dovuto essere notificato alla parte resistente.

D’altro canto, nell’odierna udienza la difesa di parte resistente ha dichiarato di “impugnare e disconoscere” l’atto di costituzione e, dunque, la rilevata irritualità per mancanza di attivazione del contraddittorio non risulta sanata.

1.1. Ne deriva che sulla questione dell’ammissibilità di un intervento nel giudizio di legittimità del successore a titolo particolare nel diritto controverso in questo giudizio non si deve prendere posizione, atteso che anche secondo l’orientamento che ritiene detta ammissibilità (Cass. n. 5059 del 2012, che non è stata massimata dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo, ma si è soffermata funditus su di essa; contra, invece: Cass. n. 11375 del 2010; n. 18306 del 2014; n. 18482 del 2014; n. 12179 del 2014; (ord.) n. 6758 del 2014; n. 19305 del 2013; n. 18768 del 2013; (ord.) n. 17710 del 2013; n. 8568 del 2013; n. 8238 del 2013; n. 8113 del 2013;

n. 6287 del 2013; n. 15072 del 2012; n. 3336 del 2015), è necessario che comunque si abbia la notificazione alle controparti.

L’esame del ricorso deve, dunque, avvenire considerando perdurante la posizione di ricorrente della s.p.a. Pigal.

2. Con l’unico motivo di ricorso la parte ricorrente deduce “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento all’art. 92 c.p.c.”.

Nella illustrazione del motivo ci si duole che la corte territoriale abbia ritenuto, in accoglimento dell’appello della s.r.l. B. M. e figli, che il Tribunale avesse errato nel porre le spese di lite a suo carico, cioè a carico della parte vittoriosa, mentre invece, doveva trovare applicazione, nella regolamentazione delle spese, il criterio della soccombenza, con la conseguenza che la Pigal doveva essere condannata, con riforma della statuizione condannatoria a suo favore, a rimborsare all’appellante le spese di primo grado e quelle del grado.

A tale conclusione la Corte d’appello è pervenuta con la seguente motivazione: “in base al principio di causalità la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione, dovendosi inoltre considerare che la soccombenza può essere determinata anche da ragioni di ordine processuale quale l’avere proposto una domanda inammissibile; che nella fattispecie il tribunale ha dichiarato “improcedibile” (rectius, inammissibile) per violazione del principio del ne bis in idem la domanda proposta in via monitoria da Pigal s.p.a. ed ha quindi revocato il decreto ingiuntivo opposto; che dunque Pigal s.p.a. è risultata soccombente per avere dato causa al processo azionando una pretesa inammissibile; che il fatto che l’opponente abbia taciuto, nell’atto di opposizione, l’esistenza del precedente decreto ed abbia svolto difese di merito è privo di rilievo ai fini dell’individuazione della parte soccombente: d’altro canto l’esistenza del precedente decreto è stata taciuta anche nel ricorso per decreto ingiuntivo proposto da Pigal s.p.a.; che dunque il Tribunale ha errato nel porre le spese a carico della parte vittoriosa; che, dovendo trovare applicazione, nella regolamentazione delle spese il criterio della soccombenza, Pigal s.p.a. deve essere condannata a rimborsare all’odierna appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio…”.

3. La critica a tale motivazione è svolta nel motivo sostenendo che la Corte felsinea avrebbe nella sua pronuncia inspiegabilmente ignorato le argomentazioni che aveva svolto invece il Tribunale nella sentenza di primo grado, là dove, per giustificare la condanna alle spese della B.M. e figli s.r.l., aveva osservato che essa aveva “coltivato la causa a fini ben diversi da quelli diretti a far valere il… principio del bis in idem, ovvero con lo specifico intento di opporsi al pagamento del credito vantato da Pigal s.p.a.” e “sapendo dell’esistenza di altro titolo sulle medesime fatture, non opposto nei tempi dunque avente efficacia di giudicato tanto in ordine all’oggetto che ai soggetti del rapporto giuridico, nonchè “sollevando eccezioni che ben avrebbe potuto propone con riferimento al primo titolo” e che invece aveva “proposto per la prima volta” in sede di opposizione a solo fine defatigatorio e con la consapevolezza della preclusione che le avrebbe colpito per l’esistenza del giudicato.

Sulla base di tali motivazioni il Tribunale aveva reputato, sostanzialmente, che la concreta modalità assunta dall’esercizio del diritto di azione e di difesa dell’opponente nonostante tale consapevolezza giustificasse la sua condanna al rimborso delle spese di lite all’opposta.

Sostiene la ricorrente che con dette motivazioni il Tribunale avrebbe fatto applicazione del principio di cui all’art. 92 c.p.c., comma 1, ult. c.p.v., cioè che la condanna alle spese era risultata giustificata perchè nella condotta della B.M. e figli s.r.l. si doveva ravvisare una trasgressione al dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c., sì da rendere giustificata la conseguenza della condanna della parte pur vittoriosa alle spese giudiziali.

Si prospetta, quindi, che, pur in presenza di una congrua motivazione del giudice di primo grado riconducibile all’indicato referente normativo e pur non avendo la B.M. e Figli sollevato con l’appello contestazione su di essa in punto di illogicità o di erroneità manifesta, essendosi essa limitata alla sola postulazione dell’applicazione del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., la Corte d’Appello di Bologna avrebbe deciso di applicare apoditticamente la norma di cui all’art. 91 c.p.c..

Si deduce ulteriormente che non sarebbe condivisibile l’affermazione del giudice d’appello che censurabile sarebbe stato il comportamento della ricorrente per avere essa taciuto al momento della proposizione del ricorso per ingiunzione l’esistenza di un precedente decreto ingiuntivo ormai consolidatosi.

D’altro canto, si spiega, la ratio della proposizione di un nuovo ricorso per decreto ingiuntivo sarebbe stata rinvenibile nella circostanza che risultava smarrito il precedente decreto ingiuntivo ottenuto dalla ricorrente contro la B.M. e Figli, di modo che detta proposizione, tenuto conto che la medesima non aveva ottemperato all’obbligo di pagamento della somma ingiunta con il primo decreto, risultava giustificata “al fine di evitare una laboriosa edificatoria ricostruzione del decreto”.

4. Il motivo appare in parte presentare ragioni di inammissibilità e comunque è manifestamente infondato.

E’ opportuno brevemente ricostruire la vicenda che ha originato il contenzioso deciso dalla sentenza impugnata.

La parte ricorrente otteneva nel 2008, nei confronti della resistente, un decreto ingiuntivo, che veniva dichiarato esecutivo per mancata opposizione.

A dire della stessa parte ricorrente, poichè il decreto ingiuntivo ottenuto risultava smarrito presso la cancelleria del giudice che lo aveva emesso e considerato che l’obbligo di pagamento oggetto dell’ingiunzione non risultava adempiuto dalla controparte, la qui ricorrente chiedeva e otteneva dal Tribunale di Bologna un nuovo decreto ingiuntivo basato sulle medesime fatture che erano state poste a fondamento del primo decreto ingiuntivo e ciò senza fare alcun riferimento alla pregressa emissione dell’altro decreto ed al suo passaggio in cosa giudicata.

L’opposizione della resistente al nuovo decreto si articolava con la contestazione circa la sussistenza del credito oggetto dell’ingiunzione e non invece (solo o anche) con la prospettazione dell’esistenza del giudicato originante dal precedente decreto.

Nel corso del giudizio di opposizione a decreto, per quanto si allega nell’esposizione del fatto senza spiegare le ragioni della sua ricomparsa, il difensore della ricorrente estraeva copia dell’originale del decreto ingiuntivo ottenuto nel 2008, che era conservato presso la cancelleria del Tribunale di Bologna e, facendo constare l’esistenza di tale decreto, “chiedeva accertarsi il ne bis in idem e dichiararsi l’estinzione del procedimento”.

Il Tribunale, quanto al merito dell’opposizione, dava rilievo all’esistenza del giudicato originante dal precedente decreto ingiuntivo non opposto e dichiarava “improcedibile la causa”, condannando quindi la B.M. e Figli alla rifusione delle spese giudiziali in favore della Pigal.

4.1. Questa essendo stata la sequenza della vicenda intercorsa fra le parti, si rileva che in primo luogo la prospettazione del motivo –

là dove sostiene che la statuizione sulle spese adottata dal primo giudice sarebbe stata giustificata dall’applicazione da parte sua del principio di cui all’art. 92 c.p.c., comma 1 e che, dunque, si sarebbe trattato di condanna alle spese della parte pur vittoriosa per la trasgressione al dovere di cui all’art. 88 c.p.c., appare priva di giustificazione formale con riferimento al contenuto della statuizione del Tribunale, in quanto in essa, per come è stata riportata, non risultava presente espressamente alcun riferimento alla norma dell’art. 92 c.p.c., comma 1.

Per ciò solo il motivo dovrebbe essere considerato inammissibile, in quanto appare basato su un presupposto che non trova riscontro nelle allegazioni poste a suo fondamento.

D’altro canto, nè nell’esposizione del fatto, nè nella stessa illustrazione del motivo si allude nel ricorso alla prospettazione, in replica all’appello proposto dalla B.M. e Figli, dell’essere stata la statuizione del primo giudice giustificata dall’applicazione della norma dell’art. 92 c.p.c., comma 1.

Il primo rilievo rende anche privo di pregio l’assunto con cui si addebita alla controparte di non avere censurato la sentenza di primo grado in relazione alla postulata applicazione di detta norma: posto che il Tribunale non l’aveva evocata non è dato comprendere come e perchè la qui resistente ed allora appellante dovesse con il suo appello argomentare circa un’erronea applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 1 e non invece circa la sola violazione dell’art. 91 c.p.c..

Il secondo rilievo svolto rende irrilevante l’assunto, svolto nella seconda parte dell’illustrazione del motivo, là dove si addebita alla Corte felsinea di non aver apprezzato comunque la vicenda alla stregua di detta norma.

4.2. Peraltro, ove, al di là della mancanza di riferimento espresso, si ipotizzasse che la Corte territoriale avrebbe dovuto comunque in iure apprezzare la motivazione resa dal Tribunale siccome implicitamente espressione dell’applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 1, si dovrebbe rilevare la palese infondatezza della prospettazione del motivo.

5. Queste le ragioni.

Posto che l’iniziativa processuale di introdurre un nuovo giudizio nelle forme sommarie, attraverso un nuovo decreto ingiuntivo, fu della Pigal e considerato che tale iniziativa venne presa senza che nel ricorso monitorio, come ha rilevato la Corte territoriale, si alludesse all’esistenza del precedente decreto ingiuntivo ed alla pretesa ragione per la quale si riteneva di instaurare un nuovo procedimento, cioè l’evitare le lungaggini della ricostruzione del decreto ingiuntivo ottenuto nel 2008, si evidenzia quanto segue: se è vero che la parte qui resistente avrebbe potuto eccepire l’esistenza del giudicato originante dal precedente decreto ingiuntivo non opposto e non invece procedere a quella contestazione dell’esistenza del credito, che non aveva fatto avverso il primo decreto, pur tuttavia occorre considerare che lo svolgimento della prima difesa, cioè la prospettazione della eccezione di giudicato si sarebbe rivelato esiziale per l’opponente rispetto alla possibilità di contestare il credito.

Quindi, in presenza del silenzio serbato sull’esistenza del precedente giudicato dalla creditrice Pigal, rientrava nello svolgimento dell’attività difensiva legittima il tacere l’esistenza del precedente giudicato, atteso che la prospettazione della Pigal non vi aveva fatto riferimento e considerato che si trattava di un errore volutamente e consapevolmente commesso dalla stessa, che rientrava pienamente nella logica di quanto consentiva l’esercizio del diritto di difesa, il quale, in linea generale, se l’altra parte commette un errore a suo danno non impedisce, pur valutato alla stregua dell’art. 88 c.p.c., che la controparte possa approfittarne e non sia tenuta nè a segnalarglielo nè a rinunciare a valersi della situazione da esso determinata.

Tanto più in una situazione di assoluto silenzio, come nella specie, circa la vicenda pregressa.

D’altro canto, l’introduzione nel processo del giudicato emergente dal precedente decreto ingiuntivo è poi avvenuta su iniziativa della stessa creditrice nel corso del giudizio di opposizione e la rilevazione delle conseguenze del giudicato, operata dalla Corte d’appello, con la conseguenza di non potersi dar corso ad una nuova decisione, è stata frutto di un rilievo che la stessa Pigal ha provocato e che anzi, in ragione di quella produzione, avrebbe potuto e dovuto essere svolto d’ufficio.

Ne segue, che utilizzando il principio di causalità, che regola anche l’istituto dell’ultimo inciso dall’art. 92, comma 1, come tutto il sistema della regolazione delle spese giudiziali, quand’anche si opinasse che la Corte territoriale avrebbe dovuto apprezzare la vicenda alla stregua di quella norma, emergerebbe che la causazione del secondo giudizio destinato ad un esito negativo per la Pigal è stata dovuta esclusivamente ad una iniziativa della medesima, la cui adozione non è stata in alcun modo determinata dalla trasgressione da parte della resistente al dovere di cui all’art. 88.

Sicchè del tutto insussistente sarebbe la rilevanza della fattispecie di cui all’art. 92, comma 1, invocata dalla ricorrente.

Ne segue che la statuizione della sentenza impugnata ha fatto allora corretta applicazione del principio della soccombenza giustamente riformando la sentenza del primo giudice che aveva mal governato quel principio.

Per completezza il Collegio rileva che sono inconferenti le deduzioni che nella parte finale dell’illustrazione del motivo sono svolte con l’evidenziare – sempre a giustificazione dell’applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 1 – comportamenti extraprocessuali con cui la resistente ha resistito all’esecuzione promossa sulla base del decreto ingiuntivo del 2008.

Infatti, assume rilievo il principio di diritto secondo cui “In materia di spese processuali, al criterio della soccombenza può derogarsi solo quando la parte risultata vincitrice sia venuta meno ai doveri di lealtà e probità, imposti dall’art. 88 c.p.c.. Tale violazione, inoltre, è rilevante unicamente nel contesto processuale, restando estranee circostanze che, sia pur riconducibili ad un comportamento commendevole della parte, si siano esaurite esclusivamente in un contesto extraprocessuale, le quali circostanze possono, al più, giustificare una compensazione delle spese” (Cass. n. 6635 del 2007; adde Cass. n. 15353 del 2000, secondo cui: “Al criterio della soccombenza può derogarsi solo quando la parte risultata vincitrice sia venuta meno ai doveri di lealtà e probità, imposti dall’art. 88 c.p.c.. Tale violazione è rilevante unicamente nel contesto processuale, restando estranee circostanze che, sia pur riconducibili ad un comportamento commendevole della parte, si siano esaurite esclusivamente in un contesto extraprocessuale, le quali circostanze possono, al più, giustificare una compensazione delle spese”).

Tanto si osserva non senza rimarcare che le dette circostanze nemmeno risulta dedotto che fossero state prospettate al giudice d’appello.

6. Il ricorso è pertanto rigettato.

7. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in tremilaquattrocento, di cui duecento per esborsi, oltre accessori e spese generali come per legge come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 4 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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