Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12885 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3282/2018 proposto da:

LATEX ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELANTONIO TESTA;

– ricorrenti –

contro

CARIPRATO CASSA DI RISPARMIO DI PRATO SPA, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA XX SETTEMBRE N. 3, presso lo studio dell’avvocato

FEDERICA SANDULLI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

I.P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1271/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 16/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/01/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con atto di citazione notificato il 28 settembre 2010 Cassa di Risparmio di Prato S.p.A. (Cariprato) – nelle more divenuta Banca Popolare di Vicenza S.p.A. – conveniva davanti al Tribunale di Padova Latex Italia S.r.l. (d’ora in poi, Latex) per ottenerne la condanna a restituirle, quale indebito oggettivo, la somma di Euro 71.790,70, che la convenuta, per “disguido tecnico tra Cariprato e Cariparo” (quest’ultima Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A.), avrebbe indebitamente trattenuto. Tale somma sarebbe stata corrisposta da Manifatture I Gabbiani, ditta di cui era titolare I.P.G., sia tramite la messa all’incasso in Cariprato di una ricevuta bancaria di Latex con data di pagamento al (OMISSIS), sia per bonifico disposto in Cariparo – di cui la ditta individuale era correntista – sempre per la medesima fornitura di Latex a Manifatture I Gabbiani.

La convenuta si costituiva, eccependo difetto di legittimazione dell’attrice, che, in quanto delegata al pagamento da Manifatture I Gabbiani, avrebbe semmai dovuto agire nei confronti di quest’ultima, di cui comunque chiedeva per manleva la chiamata in causa; adduceva pure che la ditta era propria debitrice. Veniva autorizzata la chiamata, ma la titolare della ditta individuale restava contumace.

Il Tribunale accoglieva la domanda attorea con sentenza del 1 febbraio 2016.

Latex proponeva appello, cui resisteva la Banca Popolare di Vicenza, la titolare della ditta rimanendo contumace. La Corte d’appello di Venezia rigettava il gravame con sentenza del 16 giugno 2017.

Latex ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria.

Banca Popolare di Vicenza, in liquidazione coatta amministrativa, si è difesa con controricorso e ha pure depositato memoria.

Con ordinanza interlocutoria del 18 dicembre 2019 questa Suprema Corte ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso a I.P.G..

Diritto

CONSIDERATO

che:

In primis, occorre revocare l’ordinanza interlocutoria, essendo emerso che il ricorso era stato ritualmente notificato anche a I.P.G., onde non vi è luogo a verificare l’esecuzione o meno dell’ordinanza suddetta.

1.1 Il primo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione ed errata applicazione degli artt. 2033 e 1271 c.c..

Sostiene la ricorrente Latex che la delegazione che le era stata conferita dalla ditta individuale non era titolata, integrando invece una delegazione c.d. pura, per cui non sarebbe applicabile la deroga alla regola generale di cui all’art. 1271 c.c., comma 3. Si sarebbe dovuto perciò dichiarare il difetto di legittimazione attiva della delegata Cariprato nei confronti della delegataria, l’attuale ricorrente.

Quest’ultima sin dalla comparsa di risposta in primo grado avrebbe eccepito che Cariprato non aveva “pagato per conto proprio un debito proprio”, bensì aveva pagato un debito della ditta Manifatture I Gabbiani per conto della ditta stessa, per cui il rapporto debito-credito si sarebbe collocato tra la ditta e Latex. La banca quindi – sempre nella prospettazione dell’attuale ricorrente aveva pagato come mandataria della ditta, con cui aveva avuto un “rapporto di delegazione”, trattandosi di delegatio solvendi con funzione solutoria, cioè di una delegazione in cui l’obbligazione del delegato nei confronti del delegatario prescinde totalmente “dai vizi dei rapporti sottostanti di valuta e di provvista”. Impropriamente, pertanto, la corte territoriale avrebbe ritenuto che la delegata potesse opporre alla delegataria le eccezioni riguardanti il rapporto delegante/delegataria – come è proprio della delegazione titolata -, non avendovi le parti “fatto espresso riferimento”.

1.2 Sarebbe stato violato pure l’art. 2033 c.c.: “alla luce delle istruzioni ricevute, il pagamento del bonifico, come quello della ricevuta bancaria, non possono essere considerati un indebito”.

La stessa corte territoriale avrebbe riconosciuto che si era trattato di pagamenti dovuti: in particolare, nella motivazione della sentenza impugnata, a pagina 6, si rileva che l’attuale ricorrente aveva venduto a Manifatture I Gabbiani “merce per Euro 71.790,74 pagandola a mezzo di ricevuta bancaria avente scadenza 14.5.2006, da incassare presso la banca Cariprato S.p.A.”; ed essendosi poi verificati disguidi tecnici tale banca aveva “avvisato la propria cliente del fatto che non sarebbe stato possibile provvedere al pagamento della ricevuta bancaria, cosicchè quest’ultima aveva ordinato un bonifico, in data 16.5.2006, del medesimo importo” a favore di Latex; però “nel prosieguo” la ricevuta bancaria sarebbe stata “regolarmente pagata”, e Cariprato, vista la duplicazione del pagamento (ricevuta bancaria e bonifico), “ha chiesto istruzioni alla cliente, la quale ha indicato di procedere comunque al pagamento del bonifico, da imputarsi quale acconto su future forniture”.

Il giudice d’appello, dunque, avrebbe in tal modo evidenziato che Manifatture I Gabbiani non solo “aveva dato istruzioni alla Banca di procedere con il pagamento della ricevuta bancaria, a fronte della fornitura ricevuta, ma aveva altresì dato disposizioni per il pagamento del bonifico che andava imputato ad altre forniture”. Da ciò dovrebbe dedursi l’insussistenza di indebito oggettivo, perchè questo necessita l’assenza di causa del pagamento. La ditta avrebbe anche riconosciuto ulteriori debiti nei confronti di Latex per pregresse forniture, e Latex avrebbe addotto ciò tempestivamente in primo grado e poi in secondo grado.

2. Il secondo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., comma 6: la motivazione sarebbe omessa, contraddittoria e apparente in ordine all’indebito e alla delegazione di pagamento titolata.

La Corte d’appello non avrebbe spiegato perchè la delegazione sarebbe titolata, nonostante che Latex l’avesse sempre negato: avrebbe pertanto il giudice offerto una motivazione viziata., e sarebbe quindi inapplicabile la deroga ex art. 1271 c.c., comma 3.

Viene richiamato Cass. 4371/2003, per affermare che principio generale per le delegazioni non titolate è la inopponibilità al delegatario delle eccezioni che il delegato può opporre al delegante. Nel caso in esame, sarebbe apodittica l’affermazione che la delegazione sia titolata,e per di più, la corte territoriale si sarebbe contraddetta: dapprima avrebbe motivato con il passo sopra riportato nel primo motivo (quello tratto dalla pagina 6 della sentenza), ma poi avrebbe definito “pacifico” che il pagamento della ricevuta bancaria e quello con bonifico riguardassero “la medesima fornitura” (pagina 7 della sentenza), mentre aveva appunto riconosciuto poco prima che il bonifico doveva essere imputato come acconto per altre forniture.

Comunque non si comprenderebbe sulla base di che il giudice d’appello deduce che si trattò di delegazione titolata: la motivazione sarebbe “del tutto assente”. L’arresto di legittimità invocato dal giudice d’appello – Cass. 2943/1997 riguarderebbe comunque un caso diverso, di delegazione titolata.

Il motivo si diffonde poi in alcuni rilievi di diritto sull’istituto della delegazione, per ritornare in seguito ad addurre che dalle testimonianze e dalla documentazione in atti emergerebbe che la ditta individuale aveva ancora debiti nei confronti dell’attuale ricorrente per altra merce. Si ribadisce pure che l’indebito oggettivo è pagamento senza causa, per richiamare poi dati fattuali relativi ancora ad ulteriori crediti di Latex.

3. Il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 6, per motivazione omessa, apparente e contraddittoria sulla domanda riconvenzionale proposta da Latex nei confronti di “Manifatture I Gabbiani e I.P.G.”.

In ordine al relativo motivo secondo d’appello, la corte territoriale avrebbe affermato che la domanda di garanzia nei confronti della parte chiamata non sarebbe accoglibile “perchè il doppio pagamento, pur ordinato della (sic) debitrice per errore della banca, non era comunque dovuto e non è pertanto ravvisabile quale pregiudizio, subito dall’appellante, la terza chiamata debba essere tenuta a ristorare”.

In tale affermazione non si rinverrebbe una effettiva motivazione; peraltro l’attuale ricorrente, sin dal primo grado, avrebbe prodotto “documentazione relativa ai rapporti di credito-debito” con Manifatture I Gabbiani, dimostrando che, quando furono pagati la ricevuta bancaria e il bonifico, essa aveva sufficienti crediti per giustificarlo. Seguono riferimenti a documenti prodotti nel primo grado di giudizio e alla mancata comparizione della I. in riferimento all’art. 232 c.p.c. a rispondere all’interrogatorio formale, adducendo che la corte territoriale su ciò avrebbe dovuto fornire motivazione.

4. L’effettivo contenuto del primo e del secondo motivo induce sia a vagliarli congiuntamente, sia a riassumere, anzitutto, la parte della sentenza ad essi relativa.

La corte territoriale espone che l’azione della banca fu promossa per la restituzione d’indebito oggettivo e che il primo giudice l’accolse appunto come ripetizione di indebito. Dei due motivi d’appello, il primo sosteneva il difetto di legittimazione passiva dell’appellante – avendo la banca pagato non per un debito proprio ma per delegazione della correntista Manifatture I Gabbiani, per cui sarebbe stata priva di titolo di restituzione nei confronti dell’appellante per “quanto pagato per ordine della delegante” – e il secondo lamentava omessa pronuncia sulla domanda di manleva verso I.P.G..

Il giudice d’appello motiva a pagina 6 della sentenza proprio con le modalità evidenziate dall’attuale ricorrente:

” il fatto che ha dato origine al presente giudizio è stato ricostruito alla stregua delle testimonianze assunte e della documentazione versata in atti dalle parti… la società Latex Italia s.r.l. aveva venduto dalla (sic) ditta individuale “Manifattura I Gabbiani” merce per Euro 71.790,74, pagandola a mezzo di ricevuta bancaria avente scadenza 14.5.2006, da incassare presso la banca Cariprato s.p.a.; avendo avuto notizia di alcuni disguidi tecnici, la banca aveva avvisato, in un primo momento, la propria cliente del fatto che non sarebbe stato possibile provvedere al pagamento della ricevuta bancaria, cosicchè quest’ultima aveva ordinato un bonifico, in data 16.5.2006, del medesimo importo, in favore della società Latex; nel prosieguo, tuttavia, la ricevuta bancaria è stata regolarmente pagata e la banca, avvedutasi della duplicazione del pagamento (ricevuta bancaria e bonifico), ha chiesto istruzioni alla cliente, la quale ha indicato di procedere comunque al pagamento del bonifico, da imputarsi quale acconto su future forniture”.

Così delineato quello che definisce “il fatto”, il giudice d’appello deduce poi l’infondatezza della eccezione in realtà di difetto di legittimazione attiva della banca e di difetto di legittimazione passiva dell’appellante, per essere la banca “un mero delegato al pagamento”, in quanto l’art. 1271 c.c., comma 3, legittima il delegato a opporre le eccezioni riguardanti il rapporto di valuta se le parti vi hanno fatto espresso riferimento, cioè se si tratta di delegazione titolata e non di delegazione non titolata (pura); esse la delegazione è titolata, non rileva per la ripetizione del secondo pagamento quale indebito oggettivo il fatto che sia poi intervenuto un accordo fra delegante e delegatario “ai fini dell’imputazione del secondo pagamento a un diverso debito”, ciò desumendosi dall’insegnamento di Cass. sez. 1, 4 aprile 1997 n. 2943. Nel caso in esame, allora, “è pacifico, perchè dedotto da entrambe le parti, che, tanto il pagamento a mezzo ricevuta bancaria, quanto quello ordinato a mezzo bonifico si riferissero alla medesima fornitura, cosicchè, vertendosi nell’ipotesi di delegazione titolata, deve reputarsi… che anche la banca… fosse pienamente legittimata a far valere la natura indebita del duplice pagamento” (motivazione, pagina 7).

5.1 In riferimento allora alla questione – specificamente veicolata nel primo motivo – dell’asserita natura non titolata della delegazione, deve rilevarsi che fondamento della legittimazione ad eccepire quel che riguarda il rapporto di valuta è proprio la natura titolata della delegazione, ciò emergendo inequivocamente dall’art. 1271 c.c., comma 3: “Il delegato non può… opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento”.

Le eccezioni discendenti dal rapporto di valuta sussistente tra delegante e delegatario, logicamente prima ancora che giuridicamente, possono venire opposte dal delegato solo se il rapporto che ne è fondamento e dal quale pertanto si attingono è identificato/conosciuto dal soggetto che se ne avvale, conoscenza che è propria della delegazione titolata; e l’acquisita conoscenza, direttamente conseguente alla conformazione, per così dire, “aperta” e completa della delegazione, si traduce, sempre per logica evidente, nella legittimazione ad opporle.

5.2 Per questa ragione non si può non condividere e deve pertanto darsi continuità all’arresto – ormai risalente e peraltro finora non ribadito nella giurisprudenza massimata – invocato nel motivo, cioè Cass. sez. 1, 4 aprile 1997 n. 2943, per cui “in caso di delegazione di pagamento titolata rispetto al rapporto di valuta, il delegato che per errore esegua una seconda volta il pagamento in favore del terzo ha il diritto di ripetere tale ultimo pagamento, costituente un indebito oggettivo, senza che in senso contrario possa rilevare l’accordo intervenuto tra delegante e terzo ai fini dell’imputazione del secondo pagamento a un diverso debito del primo nei confronti del beneficiario, sia perchè la ratifica per essere efficace deve avere per oggetto proprio il negozio compiuto dall’agente, individuato dalla sua causa (incorporata nello schema strutturale del negozio o impressa dalla destinazione funzionale data allo stesso negozio dal suo autore), sia perchè, a norma dell’art. 1271 c.c., comma 3, dettato per la delegazione di debito ma applicabile anche alla delegazione di pagamento, ove la delegazione sia titolata rispetto al rapporto di valuta, la ripetizione dell’indebito può essere esperita anche dal delegato”.

6. Dunque, qualora sia titolata la delegazione, la delegata può far valere alla delegataria che la somma le sarebbe corrisposta senza causa: a pagamento già corrisposto viene integrata pertanto una fattispecie di indebito oggettivo, nella cui domanda di ripetizione si converte ex post l’eccezione dell’insussistenza oggettiva del debito. E tale fattispecie non può essere stornata costituendo come causa – retroattiva – del versamento un accordo successivo fra delegante e delegatario.

Tutto allora viene a fondarsi, nel concreto, sull’accertamento fattuale, che il giudice d’appello effettivamente compie, della natura della delegazione de qua come delegazione titolata: e la motivazione della sentenza al riguardo è individuabile proprio nell’ultimo passo sopra riportato, a pagina 7, per cui, pur concisa, non può certo definirsi inferiore al minimum costituzionale, essendo al contrario sufficiente e comprensibile.

7. Tuttavia, la doglianza evincibile dal primo e dal secondo motivo del ricorso non si ferma qui.

Una volta riconosciute la natura di delegazione titolata dell’accordo e la conseguente legittimazione della banca delegata – il che conduce al rigetto la prima parte della doglianza stessa -, si pone la questione della fondatezza o meno di quanto la banca è stata legittimata ad opporre a Latex, e, quindi, ciò traducendosi nella concreta vicenda, la questione della fondatezza o meno della domanda di ripetizione di indebito oggettivo rivolta dalla banca a Latex.

Al riguardo, la sentenza in esame adotta una modalità di esternazione fragile e incompleta.

Invero, dapprima viene ricostruita, assai sinteticamente, la vicenda dei due pagamenti, ma subito dopo si mette implicitamente in dubbio, se non in aperta contraddizione, quanto ricostruito. Dapprima, infatti, si lascia intendere che il primo pagamento – quello mediante ricevuta bancaria scaduta il (OMISSIS) – non era avvenuto e perciò ne era stato compiuto un secondo con un bonifico “ordinato” il (OMISSIS). Successivamente, sembra che la corte territoriale corregga la sua ricostruzione, perchè lascia intendere che il pagamento con bonifico non era ancora avvenuto e anzi non vi si era ancora proceduto, prima di quel pagamento a mezzo di ricevuta bancaria, che però era stato oggetto di “alcuni disguidi tecnici” (motivazione, pagina 6).

In tal modo, la corte territoriale non chiarisce in modo inequivoco se, quando avvenne il pagamento mediante la ricevuta bancaria, il bonifico aveva già estinto il debito della delegante creando quindi l’indebito oggettivo rappresentato dal secondo pagamento: lo stesso riferimento ad una “duplicazione del pagamento” di cui la banca era “avvedutasi” può ben essere inteso nel senso che la successiva indicazione “di procedere comunque al pagamento del bonifico” impartitale dalla cliente non sia stata una vera e propria indicazione di pagamento, bensì una indicazione di imputazione del bonifico (“da imputarsi quale acconto su future forniture”: si veda ancora a pagina 6).

La motivazione sulla sussistenza dell’indebito oggettivo, quindi, non può dirsi che abbia raggiunto raggiunto la chiarezza e la sostanza che esige il minimum costituzionale, non consentendo di comprendere quel che realmente avvenne in ordine ai due pagamenti, con particolare riguardo all’epoca della loro rispettiva effettuazione completa; e pertanto neppure consentendo di esternare in modo adeguato la ricostruzione sulla base della quale la Corte d’appello è pervenuta a riconoscere, nella concreta vicenda fattuale, la sussistenza dell’indebito oggettivo, così da accogliere la domanda della banca delegata.

Sotto questo profilo, dunque, la censura della ricorrente Latex risulta fondata, il che assorbe pure il successivo terzo motivo, che – come sopra si è visto – non riguarda la posizione della banca, bensì, in termini motivazionali, quella della titolare della ditta individuale in relazione alla domanda di manleva che nei suoi confronti Latex ha proposto.

8. In conclusione, del ricorso devono essere accolti il primo motivo e il secondo motivo nei limiti sopra indicati, assorbito il terzo (Ndr: testo originale non comprensibile) conseguentemente cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviando, anche per le spese processuali, alla stessa corte territoriale,in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso per quanto di ragione, assorbito il terzo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Venezia.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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