Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12885 del 10/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 10/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 10/06/2011), n.12885
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Piccola Società Cooperativa Produzione e Lavoro Elios a r.l., in
persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla
Via Vegliani n. 2, presso lo studio dell’avv. Antonio Ielo, rapp.to e
difeso dall’avv. SORCE Pietro, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia n. 164/2007/21 depositata l’11/3/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 3/5/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. GAETA Pietro.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Piccola Società Cooperativa Produzione e Lavoro Elios a r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Enna n. 68/1/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il recupero del credito di imposta n. (OMISSIS) per gli anni 2001-2002. Il ricorso proposto si articola in unico motivo.
Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 3/5/2011 per l’adunanza della Corte in camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 8.
La CTR avrebbe erroneamente escluso che alla mancata presentazione della dichiarazione conseguisse la decadenza della Società dal beneficio.
La censura è infondata alla luce del principio affermato da questa Corte (Sentenza n. 16442 del 15/07/2009; Sentenza n. 3578 del 13/02/2009) secondo cui L’imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, dei contributi, concessi sotto forma di credito d’imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. e), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato (cosiddetto “modello CVS”) essendo il suddetto termine previsto dall’art. 62 cit. a pena di decadenza.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le pregresse incertezze giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011