Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12884 del 26/06/2020
Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12884
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 8286 del ruolo generale dell’anno
2017, proposto da:
T.M., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta
procura in calce al ricorso, dall’avvocato Claudio Defilippi (C.F.:
(OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
EQUITALIA NORD S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 2424/2016,
pubblicata in data 19 settembre 2016;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data
21 gennaio 2020 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;
uditi:
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
l’avvocato Roberto Raglione, per delega dell’avvocato Claudio
Defilippi, per il ricorrente.
Fatto
FATTI DI CAUSA
T.M. ha agito in giudizio nei confronti dell’agente della riscossione Equitalia Nord S.p.A. proponendo opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in relazione ad una serie di cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazione del C.d.S..
L’opposizione è stata rigettata dal Giudice di Pace di Desio.
Il Tribunale di Monza, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la prescrizione in relazione ad alcuni dei crediti posti in riscossione.
Ricorre il T., sulla base di quattro motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, nn. 1 e 2.
La copia del provvedimento impugnato e la copia dello stesso ricorso (che risulta redatto e sottoscritto in modalità telematica), con la copia della relazione di notificazione alla parte intimata (che risulta effettuata a mezzo P.E.C.), che sono state prodotte dal ricorrente nel termine perentorio previsto dalla legge, difettano tutte dell’attestazione di conformità all’originale telematico con sottoscrizione autografa del legale, richiesta dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1 bis e 1 ter.
Si osserva inoltre che: a) la copia della sentenza impugnata, con la relazione di notificazione munita di regolare attestazione di conformità all’originale non risulta prodotta neanche dalla controparte, che è rimasta intimata; b) le predette attestazioni di conformità con sottoscrizione autografa del difensore non risultano depositate neanche entro la data fissata per la pubblica udienza.
Il ricorso stesso, pertanto, in base ai principi di diritto di recente puntualizzati da questa Corte, a Sezioni Unite (Cass., Sez. U., Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 – 01), va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, nn. 1 e 2, il che esime dall’esame del merito di esso e rende superflua l’illustrazione dei motivi e delle loro stesse rubriche.
2. Per completezza espositiva, si osserva che il ricorso è altresì inammissibile.
Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.
Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770-01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918-01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745-01; Sez. 6-3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493-01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622-01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401-01). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.
Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.
Il ricorrente si limita ad affermare di avere dedotto con la sua opposizione, in relazione ad una serie di estratti di ruolo ottenuti dall’agente della riscossione – relativi a cartelle di pagamento per crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S. (estratti analiticamente indicati e trascritti) – “una serie di violazioni che comportavano la nullità della cartella di pagamento e della stessa contravvenzione perchè non notificata”, senza ulteriori specificazioni sui motivi effettivi delle contestazioni delle pretese in questione. Trascrive le conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio, dalle quali non è possibile però evincere i motivi concreti e specifici dell’opposizione, in relazione a ciascuna pretesa creditoria.
Aggiunge che si era costituita in giudizio Equitalia Nord S.p.A. – ma senza indicare il contenuto delle difese di quest’ultima e che il giudice di pace adito aveva rigettato l’opposizione, ma senza indicare le ragioni di tale decisione.
Indica infine i motivi posti a sostegno del gravame proposto avverso la decisione di primo grado ma, pur dando atto dell’avvenuta costituzione dell’agente della riscossione nel giudizio di appello, ancora una volta non illustra in alcun modo il contenuto delle relative difese.
Neanche nell’ambito dell’esposizione dei singoli motivi di ricorso sono precisati in modo adeguato ed esaustivo gli elementi indicati (emerge solo che era stata dedotta la prescrizione, almeno in relazione a parte delle pretese creditorie iscritte a ruolo).
E’ evidente che, in tale situazione, non sarebbe possibile per la Corte accedere all’esame del merito del ricorso e, in particolare, verificare effettivamente l’interesse ad agire del ricorrente (che costituisce l’oggetto centrale della sua impugnazione, nella presente sede), sulla base delle concrete ragioni di opposizione dallo stesso fatte valere in relazione a ciascuna cartella e sulla base delle difese spiegate dall’agente della riscossione, come sarebbe necessario.
Il ricorso è pertanto anche inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.
3. Il ricorso è dichiarato improcedibile.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’intimata società svolto attività difensiva.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte:
– dichiara improcedibile il ricorso;
– nulla per le spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020