Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12884 del 23/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12884 Anno 2015
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CHIARINI MARIA MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso 24700-2011 proposto da:
MASONI MARIA GIOVANNA MSNMGU22E48C847D, NENCINI BRUNO
NNCBRN22D08G752W, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA BRESCIA 29, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO ZACHEO, rappresentati e difesi
dall’avvocato FILIPPO DONATI giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrenti contro

GIUBBOLINI GIULIANA GBBGLN54P51G752T, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo

Data pubblicazione: 23/06/2015

studio

dell’avvocato

ROBERTO

ZAZZA,

che

la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ANTONINO GAMBINO giusta procura a margine del
controricorso;
– contronicorrente –

di FIRENZE, depositata il 14/07/2011 R.G.N.
1269/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2014 dal Consigliere Dott. MARIA
MARGHERITA CHIARINI;
udito l’Avvocato ROBERTO ZAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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avverso la sentenza n. 951/2011 della CORTE D’APPELLO

Svolgimento del processo

Nel maggio 2003 Giuliana Giubbolini, fideiussore di un debito
contratto dal marito, Alessandro Nencini, con la Cassa di
Risparmio di Firenze, e garantito da ipoteca su un suo immobile,
si oppose all’ esecuzione della cessionaria del credito, madre

prestate per avere costei liberato dalle ipoteche, iscritte a
garanzia anche del medesimo credito su immobili del debitore nella cui esecuzione era intervenuta per soddisfare altri suoi
crediti nei confronti di costui, ma l’intervento era stato
dichiarato inefficace perché posteriore al trasferimento di
detti beni al padre – e così impedito alla stessa di surrogarsi
in esse.
Il Tribunale di Firenze accolse l’ opposizione e la Corte di
appello di Firenze, con sentenza del 14 luglio 2011, ha
respinto il gravame sulle seguenti considerazioni: l) la
sentenza di rigetto della domanda di simulazione dell’ acquisto
da parte della Giubbolini instaurato da Alessandro Nencini nei
confronti di sua moglie era stata annullata dalla Corte di
merito per integrare il contradditorio; quindi il Tribunale
aveva respinto la domanda e la sentenza non risultava impugnata;
2) era da riaffermare la liberazione delle garanzie prestate
dalla Giubbolini emergendo dagli atti il concerto tra il padre e
la madre di Alessandro Nencini per liberare dalle ipoteche i
beni di costui e quindi intestarli al padre condizione
sospensiva del trasferimento – e così impedendo la surroga del
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del marito, chiedendo di accertare l’ estinzione delle garanzie

fideiussore Giubbolini nelle garanzie del credito della
cessionaria onde sottrarli a qualsiasi pretesa.
Ricorre per cassazione Maria Giovanna Masoni, cui resiste
Giuliana Giubbolini.
Motivi della decisione

art. 295 c.p.c. Insufficiente motivazione su un punto decisivo
della controversia”.
La sentenza di appello è erronea perché il giudizio di
simulazione dell’ intestazione dell’ immobile alla Giubbolini è
in corso. Alessandro Nencini era intestatario fiduciario di
immobili del padre, Bruno Nencini, comproprietario con i
fratelli, di cui era stata chiesta la divisione al Tribunale di
Siena nel 1978. Tali beni erano gravati da iscrizioni ipotecarie
a favore di istituti di credito, tra cui la Cassa di Risparmio
di Firenze. Con contratto del 29 marzo 1989 Alessandro Nencini
aveva retrocesso detti beni al padre, a condizione che le
ipoteche fossero cancellate, sì da restituire i beni nella
comunione tra padre e zii liberi da gravami. Nel 1978 Alessandro
Nencini aveva acquistato l’ immobile di cui è causa, ma l’ aveva
intestato alla moglie. I venditori iscrissero, per parte del
prezzo, ipoteca a garanzia di esso. Quindi la Cassa di Risparmio
aprì un credito a favore di Alessandro Nencini garantito da
ipoteca sul bene intestato alla moglie, che prestò altresì
fideiussione. La banca aveva poi azionato il suo credito sia nei
confronti del Nencini, sia nei confronti della Giubbolini.
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1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce: “Violazione dell’

Intanto costei nel giudizio di separazione dal marito aveva
chiesto l’ assegnazione dell’ immobile come casa coniugale, che
non avrebbe chiesto se fosse stato suo stante il regime di
separazione dei beni. Pertanto il marito aveva domandato l’
accertamento della simulazione dell’ acquisto di detto immobile
parte

della

moglie.

Questo

giudizio,

pendente,

è

pregiudiziale a quello di opposizione all’ esecuzione e quindi
quest’ ultimo era da sospendere ai sensi dell’ art. 295 c.p.c.
Infatti se la simulazione verrà accertata il bene sarà
riattribuito ad Alessandro Nencini e l’ esecuzione attivata su
di esso dalla banca, e poi dalla cessionaria del credito, la

—/

madre, a cui la simulazione non è opponibile, non potrebbe esser
opposta dalla nuora, non più proprietaria del bene.
Il motivo è infondato.
Ed

infatti

la

sospensione

necessaria

del

giudizio

è

configurabile soltanto nel caso in cui tra la causa
pregiudiziale e quella pregiudicata sussiste un vincolo tale che
la decisione di una causa dipenda dall’esito dell’ altra, e cioè
quando la pronuncia della causa pregiudiziale vincola, con
effetto di giudicato, la causa pregiudicata. Nella fattispecie
la controversia tra il debitore garantito e il fideiussore sulla
titolarità del bene soggetto ad esecuzione, non costituisce
fatto costitutivo della controversia tra l’ esecutata e la
creditrice cessionaria del credito della Banca per avere costei
vanificato la garanzia ipotecaria del medesimo credito su
immobili del debitore garantito, sì che nessuna violazione
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da

dell’art. 295 cod. proc. civ. è ravvisabile per non avere il
giudice di appello sospeso questo giudizio in attesa della
decisione della predetta causa di simulazione.
2.-

Con

il

secondo

motivo

la

ricorrente

lamenta:

“Violazione/falsa applicazione dell’ art. 1955 e dell’ art. 1949

garante Giubbolini aveva lamentato che le modalità con cui la
banca aveva ceduto il suo credito alla Masoni le avevano fatto
perdere il suo diritto di surroga ai sensi dell’ art. 1949 c.c.
nell’ ipoteca che la banca aveva su altri immobili del debitore,
ma il contratto di cessione tra la banca e la Masoni non
costituisce quel “fatto del creditore” di cui all’ art. 1955
c.c. non essendovi alcuna violazione di un dovere giuridico
nascente dalla legge o dal contratto e ciò sia avuto riguardo al
creditore originario che al cessionario. Infatti la banca aveva
il diritto alla soddisfazione del suo credito anche da parte di
un terzo e di conseguenza a consentire alla cancellazione della
garanzia del medesimo credito su altri immobili del debitore.
Peraltro la moglie di Bruno Nencini aveva deciso di purgare i
beni della comunione di costui con i suoi fratelli per
facilitare la divisione, mentre al contempo voleva riottenere
l’appartenenza alla comunione anche dell’ immobile fittiziamente
intestato alla nuora. Costei peraltro conserva integre le sue
ragioni creditorie ai sensi dell’ art. 1953 c.c. nei confronti
del marito, debitore. In ogni caso la banca, e non la Masoni, ha
consentito alla cancellazione delle ipoteche su altri beni del
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c.c. Insufficiente motivazione su un punto controverso”. La

debitore e quindi nulla le può esser imputato

ai sensi

dell’art. 1955 c.c. non avendo consentito a nessuna
cancellazione di ipoteca sul bene a garanzia del credito di cui
era divenuta cessionaria. Ad ogni modo l’ ipoteca della banca
sarebbe stata inopponibile ai veri proprietari degli immobili

risulteranno esser di proprietà di Alessandro Nencini, nessun
pregiudizio ne deriverà alla fideiubente.
Il motivo è infondato.
Con la cessione del credito della banca, ai sensi dell’ art.
1263, primo comma, cod. civ., alla Masoni, costei è subentrata
non soltanto nella garanzia ipotecaria per esso concessa dalla
Giubbolini, ma anche nel contratto di fideiussione, anch’ esso
accessorio del medesimo credito, e nell’ obbligo di cui all’art.
1955 cod. civ.. Conseguentemente la Masoni aveva l’onere,
volendo conservare le garanzie del credito prestate dalla
Giubbolini, di mantenere inalterato il rapporto di debito responsabilità della stessa, e cioè il complesso dei diritti e
delle ragioni che ella avrebbe potuto utilizzare per recuperare
quanto avrebbe pagato per il debitore principale e che
esistevano nella sfera del creditore originario al tempo della
prestazione delle garanzie. Quindi correttamente i giudici di
merito hanno applicato alla Masoni la sanzione dell’ estinzione
della fideiussione e della correlata garanzia reale sul bene
della fideiubente, concessa per il medesimo credito, per
inadempimento della cessionaria al contratto di fideiussione in
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sì che, se all’esito del giudizio di divisione essi non

cui era succeduta e per aver concluso con la cedente Cassa di
Risparmio di Firenze l’ accordo di cancellare le ipoteche
iscritte sui beni del debitore – suo figlio – anche a garanzia
del medesimo credito in violazione dell’ art. 2882 cod. civ. che
richiede il consenso degli interessati, tra cui è da comprendere

della Giubbolini nelle garanzie ipotecarie sui beni del debitore
– art. 1203, n. 3 cod. civ. – sia il diritto di rilievo nei
confronti del medesimo – art. 1953 cod. civ. – divenuto
impossidente, per effetto del verificarsi della condizione della
cancellazione delle ipoteche, avendo trasferito al padre tutti i
suoi beni, ormai liberi da pesi e vincoli.
Concludendo il ricorso va respinto.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare
euro 8.200, di cui euro 8.000 per compensi, oltre spese generali
e accessori di legge. Così deciso in Roma il 20 novembre 2014.

il fideiussore, e così pregiudicando sia il diritto di surroga

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